Legislazione - MINISTERO AMBIENTE - Decreto ministeriale 17 ottobre 2019

Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate

 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 per le seguenti forniture e servizi:

a) cartucce di toner e a getto di inchiostro;

b) servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate (preparate per il riutilizzo): cartucce derivanti da un processo di preparazione per il riutilizzo, vale a dire dalla sostituzione delle parti usurate o mal funzionanti di cartucce esaurite e dal successivo riempimento con polvere di toner o inchiostro, in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche DIN 33870-1; DIN 33870-2; DIN 33871-1; DIN 33871-2.

 

Art. 3

Abrogazioni e norme finali

 

1. L'allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Allegato 1

(Art. 1)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO

 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO DI CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO ESAUSTE, PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO E FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE

 

A. PREMESSA: APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

 

Questo documento, che è elaborato nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1126 e 1127 della legge n. 296/2006 con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 11 aprile 2008, attua l'art. 180-bis, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV che, per favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti appositi criteri ambientali nei decreti attuativi di cui all'art. 2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008 (vale a dire nei Criteri ambientali minimi).

Tale documento, che sostituisce i Criteri ambientali minimi adottati con decreto ministeriale 13 febbraio 2014 per la medesima categoria di prodotti e servizi, a tal fine promuove la preparazione per il riutilizzo delle cartucce per la stampa e la copia, prevedendo l'affidamento del «servizio integrato di ritiro di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce toner e cartucce d'inchiostro rigenerate» oppure l'acquisto, da parte delle stazioni appaltanti, di una quota minima di «cartucce rigenerate» vale a dire di cartucce derivanti da un processo di sostituzione delle parti usurate o malfunzionanti e/o di riempimento della polvere o dell'inchiostro di cartucce esaurite.

Tali Criteri ambientali minimi, poiché favoriscono l'acquisto di cartucce rigenerate di qualità, che si collocano a pieno titolo all'interno del paradigma produttivo, sono una misura per promuovere modelli di economia circolare, ovvero modelli produttivi che favoriscano il recupero totale di materia e la maggiore vita utile dei prodotti utili così come previsto dalla COM (2015) 614 e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi indicati nella COM (2011)571 sull'uso efficiente delle risorse.

Il presente documento, analogamente al precedente CAM, prevede l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di almeno il 30% di «cartucce rigenerate», con resa e qualità di stampa equivalente a quella delle cartucce originali e polveri di toner o inchiostri privi di determinate sostanze pericolose, ma, in linea con quanto consentito dalla nuova disciplina in materia di appalti pubblici, prevede sistemi di verifica più affidabili. Rispetto al documento del 2014, inoltre, prevede i medesimi requisiti relativi alle limitazioni o ai divieti di sostanze pericolose e metalli nelle polveri di toner e negli inchiostri anche per le cartucce offerte che non siano rigenerate nonché una solida dimostrazione della qualità e della resa di stampa anche per le cartucce compatibili.

Le cartucce originali, parti integranti delle stampanti, hanno una qualità di stampa ottimale e possono essere «preparate per il riutilizzo» molte volte, a differenza, in linea generale, di cartucce non originali e non rigenerate, che finiscono per lo più conferite in impianti di incenerimento o in discarica già sin dopo il primo utilizzo e che, agevolate nella competizione grazie ai prezzi inferiori, stanno spingendo sempre più le imprese dedite alla rigenerazione ad orientare diversamente le loro attività, poiché poco valorizzata anche nelle gare d'appalto pubbliche (1). Le cartucce definite rigenerate, derivano da operazioni di «preparazione per il riutilizzo» ed hanno il pregio ambientale di consentire l'estensione della vita utile delle cartucce dopo il loro utilizzo.

Il processo di rigenerazione determina un significativo recupero di materia senza ulteriori impatti derivanti dai processi di recupero, che sono manuali. Le cartucce rigenerate si collocano per loro natura tra i modelli delle produzioni «circolari» e sono dunque ambientalmente preferibili se, come prevedono i CAM, hanno qualità e resa di stampa equivalente alle cartucce originali ed inchiostri e polveri di toner prive di determinate sostanze pericolose.

Si evidenzia che, nell'ottica di promuovere un modello di economia circolare, i migliori risultati ambientali possono essere conseguiti prevedendo, in luogo della fornitura, l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce esauste, di preparazione per il riutilizzo e di fornitura di cartucce toner e cartucce d'inchiostro rigenerate conformi ai Criteri ambientali minimi. La scelta del servizio in luogo della fornitura consente infatti di ottimizzare la filiera del recupero e dei riutilizzo favorendo la creazione di economie circolari a livello locale, con vantaggi economico-occupazionali territoriali e con ulteriori benefici ambientali derivanti dalla razionalizzazione della logistica delle merci.

Pertanto la stazione appaltante che affida il servizio integrato di ritiro di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce rigenerate sta attuando «appalti circolari», ovvero in grado di «contribuire alla chiusura dei cicli dell'energia e della materia nell'ambito delle catene di fornitura, parallelamente minimizzando o, nei migliori casi, evitando gli impatti ambientali negativi e la creazione di rifiuti lungo l'intero ciclo di vita» (2).

Le stazioni appaltanti, per consentire gli obiettivi che il presente documento si pone, devono, nel definire le basi d'asta, tenere conto dei prezzi di mercato delle cartucce toner e a getto di inchiostro originali e considerare che le cartucce rigenerate non possono avere un prezzo eccessivamente inferiore rispetto a questi ultimi, poiché i costi di un'effettiva attività di rigenerazione sono significativi e scarsamente riducibili.

 

B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO (3)

 

a) Specifiche tecniche

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Polveri di toner e inchiostro: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose e metalli pesanti

Composizione delle miscele e loro classificazione.

Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce fornite non devono essere classificate con le indicazioni di pericolo H400; H410; H411; H412; H413; EUH059 né devono contenere, in misura maggiore allo 0,1% in peso, le sostanze estremamente problematiche di cui all'art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, né quelle elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento reperibile al seguente indirizzo:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp (4), né devono contenere ingredienti pericolosi classificati come:

H300 (letale se ingerito)

H301 (tossico se ingerito)

H310 (letale a contatto con la pelle)

H317 (può provocare una reazione allergica della pelle)

H311 (tossico a contatto con la pelle)

H330 (letale per inalazione)

H331 (tossico per inalazione)

H334 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato)

H340 (può provocare alterazioni genetiche)

H341 (sospettato di provocare alterazioni genetiche)

H350 (può provocare il cancro)

H350i (può provocare il cancro per inalazione)

H351 (sospettato di provocare il cancro)

H360F (può nuocere alla fertilità)

H360D (può nuocere al feto)

H361f (sospettato di nuocere alla fertilità)

H361d (sospettato di nuocere al feto)

H362 (può essere nocivo per i lattanti allattati al seno)

H370 (provoca danni agli organi)

H372 (provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)

H373 (può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)

Metalli pesanti e composti organostannici.

Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce non devono contenere i seguenti metalli pesanti, il cui eventuale contenuto non può eccedere i seguenti limiti:

mercurio ≤ 2 mg/kg (metodo di determinazione AFS o ICP/MS)

cadmio ≤ 5 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o ICP-OES)

piombo ≤ 25 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o ICP-OES)

cromo esavalente ≤ 1 mg/kg (metodo di determinazione UV-VIS o ICP/MS o ICP/OES)

nichel ≤ 70 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o ICP-OES).

Il contenuto dei citati metalli pesanti può essere analizzato anche come somma; in tal caso, non deve eccedere le 100 ppm.

Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, non devono inoltre contenere composti organostannici in misura superiore a 5 mg/kg (metodo di determinazione ICP/SM o GC/SM), né coloranti azoici che rilasciano ammine aromatiche (norme UNI EN 14362-1 e UNI EN 14362-3).

Verifica: presentare l'elenco delle cartucce offerte che riporti la denominazione o ragione sociale del produttore, il codice identificativo del prodotto, e, per le cartucce preparate per il riutilizzo (rigenerate, ricostituite etc.) (5), il codice del prodotto dell'originale corrispondente e i mezzi di dimostrazione della conformità posseduti. Sono presunte conformi le cartucce rigenerate in possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti, che presentino questo o un analogo criterio tra i requisiti previsti per l'autorizzazione all'uso del marchio. Per i prodotti privi di tali etichettature, o della certificazione LGA (6) , allegare i rapporti delle prove condotte sulla base delle metodiche e norme tecniche citate nel criterio da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 e delle norme tecniche pertinenti, attestanti la conformità al criterio (7). Tale laboratorio, oltre alle prove analitiche, dovrà provvedere a verificare:

l'assenza delle sostanze estremamente problematiche oltre il limite dello 0,1% in peso;

l'assenza di ingredienti classificati con le indicazioni di pericolo sopra individuate nonché la classificazione della miscela prendendo visione delle schede di dati di sicurezza delle polveri di toner o dell'inchiostro utilizzate nella cartuccia (8). Qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 accetta altri mezzi di prova appropriati (9).

 

2. Qualità e resa di stampa

Le cartucce di toner e a getto di inchiostro non fabbricate dagli stessi produttori dei dispositivi per la riproduzione di immagini cui tali prodotti sono destinati devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente a quella delle cartucce originali (10).

Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità di stampa devono essere valutate in base alle seguenti norme tecniche:

Resa di stampa per le cartucce di toner:

ISO/IEC 19752 - Information technology - Method for the determination of toner cartridge yield for monochromtic electrophotographic printers and multi-function devices that contain printer components; (Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce toner per stampanti monocromatiche elettrofotografiche e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti);

ISO/IEC 19798 - Method for the determination of toner cartridge yield for colour printers and multi-function devices that contain printer components; (Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce toner per stampanti a colori e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti);

Resa di stampa per le cartucce d'inchiostro:

ISO/IEC 24711:2007 - Method for the determination of ink cartridge yield for colour inkjet printers and multi-function devices that contain printer components (Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce d'inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro a colori e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti).

Le cartucce fornite devono avere indicata la resa di stampa nell'imballaggio primario o nella scheda tecnica.

Qualità di stampa cartucce di toner:

DIN 33870-1 Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner modules for electrophotographical printers, copiers and facsimile machines - Part 1: Monochrome (Requisiti e test per la preparazione dei toner rigenerati per stampanti, fotocopiatrici e fax laser monocromatiche);

DIN 33870-2 Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner modules for electrophotographical printer, copiers and facsimile machines - Part 2: 4-Colour-printers (Requisiti e test per la preparazione dei toner rigenerati per stampanti, fotocopiatrici e fax laser a colori);

DIN Technical report N. 155:2007-09 Information Technology - Office machines: Requirements for remanufactured print engines with toner - Monochrome/colour;

ASTM F: 2036 Standard Test Method for Evaluation of Larger Area Density and Background on Electrophotographic Printers.

Qualità di stampa cartucce di inchiostro:

DIN 33871-1 Office machines, inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers - Part 1: Preparation of refilled inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers (Macchine per ufficio, testine a getto d'inchiostro e serbatoi a getto d'inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro - Parte 1: Preparazione di testine di stampa a getto d'inchiostro ricaricate e serbatoi a getto d'inchiostro);

DIN 33871-2 Office machines, inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers - Part 2: Requirements on compatible ink cartridges (4-colour system) and their characteristic features (Macchine per ufficio, testine a getto d'inchiostro e serbatoi a getto d'inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro - Parte 2: Requisiti sulle cartucce d'inchiostro compatibili (sistema a 4 colori) e le loro caratteristiche).

Verifica: indicare nell'elenco delle cartucce offerte il link del sito del o dei produttori in cui sono pubblicate le certificazioni di conformità rilasciate da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000 (11), oppure allegare dette certificazioni. L'amministrazione aggiudicatrice, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 accetta altri mezzi di prova appropriati (12).

 

3. Cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024

Le cartucce «preparate per il riutilizzo» («rigenerate», «ricostituite»), che devono essere almeno pari, in numero, al 30% del fabbisogno, devono riportare, eventualmente esclusivamente nell'imballaggio primario, la dicitura «Rigenerata» o affini, come «Ricostruita», «Remanufactured», «Preparata per il riutilizzo» nonché la denominazione o ragione sociale del produttore, il numero del lotto di produzione, il codice identificativo del prodotto, il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito ed essere in possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti (13).

Verifica: indicare, nell'elenco delle cartucce offerte, accanto alla denominazione o ragione sociale del produttore, al codice identificativo del prodotto e al codice del prodotto dell'originale corrispondente, l'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 posseduta. Laddove l'operatore economico dimostri di non avere avuto la possibilità di ottenere le citate etichettature o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili, deve dimostrare che le cartucce sono realizzate a «regola d'arte», con involucri (detti anche «gusci») di cartucce esauste recuperate conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nel paese di produzione, attraverso una certificazione quale Remade in Italy o equivalenti (14), oppure con le certificazioni o i rapporti di prova rilasciati da un organismo della valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000 (15) dell'avvenuta preparazione delle cartucce rigenerate in conformità alle norme tecniche DIN 33870-1 e DIN 33870-2 per cartucce toner, e alle norme tecniche DIN 33871-1 e DIN 33871-2 per le inkjet. Tali certificazioni devono essere allegate in offerta oppure deve essere indicato il link del produttore nel quale dette certificazioni sono pubblicate.

L'amministrazione aggiudicatrice, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 accetta altri mezzi di prova appropriati (16).

 

b) Clausole contrattuali

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. Quota minima di cartucce rigenerate

Le cartucce «rigenerate» fornite devono essere almeno pari, in numero, al 30% del fabbisogno indicato nell'oggetto della fornitura.

2. Garanzia

Le cartucce non in possesso delle etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, dovranno essere garantite per due anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo. La garanzia è estesa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti da tali cartucce nonostante l'uso appropriato. Se, durante il periodo di garanzia, i prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l'uso né ai Criteri ambientali minimi, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti.

Verifica: allegare in offerta tale garanzia.

3. Diritti di proprietà industriale

Le cartucce fornite devono essere conformi al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».

Verifica: l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di accertare la mancata lesione dei diritti di proprietà industriale delle cartucce fornite contattando il Sistema informativo anticontraffazione della Guardia di finanza http://siac.gdf.it e spedendo per le dovute verifiche una o più delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta alla contraffazione, laddove venisse rilevata.

 

c) Criteri premianti

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, deve introdurre uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile:

1. Fornitura di cartucce in possesso di Der Blaue Engel, Umweltzeichen, Nordic Ecolabel o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024

Si assegnano punti tecnici proporzionali a seconda delle seguenti condizioni:

a) la metà della fornitura offerta è costituita da cartucce rigenerate in possesso dell'etichetta ambientale Bluer Angel, Nordic Ecolabel, Umweltzeichen o equivalenti (punti X)

b) oltre il 70% della fornitura offerta è costituita da cartucce rigenerate in possesso dell'etichetta ambientale Bluer Angel, Nordic Ecolabel, Umweltzeichen o equivalenti (punti Y> X)

c) l'intera fornitura offerta è costituita da cartucce rigenerate in possesso dell'etichetta ambientale Bluer Angel, Nordic Ecolabel, Umweltzeichen o equivalenti (punti Z> Y)

Verifica: presentare l'elenco delle cartucce offerte, indicando la denominazione o ragione sociale del produttore, il codice del prodotto dell'originale corrispondente, il codice del prodotto rigenerato e l'etichettatura posseduta (17).

2. Attuazione di sistemi di gestione ambientale e/o di sistemi per la gestione etica delle catene di fornitura

Si attribuiscono punti tecnici nel caso in cui la quota parte di cartucce offerte non costituita da cartucce rigenerate, sia fabbricata da aziende in possesso della registrazione EMAS o di una certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 (punti J < X).

Si attribuiscono ulteriori punti tecnici nel caso in cui la quota parte di cartucce offerte non costituita da cartucce rigenerate, sia fabbricata da aziende in possesso della certificazione SA 8000, relativa all'attuazione di una gestione etica della catena di fornitura (punti K < X).

Verifica: presentare l'elenco delle cartucce offerte, indicando la denominazione o ragione sociale del produttore ed il codice dei prodotti ed allegare le certificazioni possedute, che devono essere in corso di validità.

 

C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO DI CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO ESAUSTE, PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO E FORNITURA DI CARTUCCE TONER E A GETTO D'INCHIOSTRO RIGENERATE.

 

a) Selezione dei candidati

1. Autorizzazioni

La o le imprese offerenti, deve o devono essere in possesso delle autorizzazioni in corso di validità per le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, con riferimento ai codici CER interessati (cartucce di toner esauriti 20 03 99; toner per stampa esauriti 08 03 18 - 16 02 16). In particolare le autorizzazioni per le attività di recupero devono includere le operazioni corrispondenti al codice R12 dell'Allegato C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

Verifica: presentazione di una dichiarazione in cui risultino le seguenti informazioni:

elenco delle imprese che compongo la filiera della raccolta e della produzione delle cartucce;

gli estremi delle autorizzazioni, in corso di validità, relative alle attività di gestione dei rifiuti sopra richiamate possedute, tra cui, anche in formato elettronico, il/i provvedimento/i di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali rilasciato dalla CCIAA regionale di competenza. Nel caso di sostituzioni o di coinvolgimento di altri operatori nel corso dell'esecuzione contrattuale, dovranno essere fornite relative informazioni al direttore dell'esecuzione del contratto.

 

b) Clausole contrattuali

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. Attività da eseguire e conformità ai criteri ambientali minimi sulla qualità e la resa di stampa e sui limiti ed esclusioni di sostanze pericolose e metalli pesanti.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il ritiro delle cartucce esauste della stazione appaltante e relativa preparazione per il riutilizzo, realizzata in modo tale da fabbricare cartucce rigenerate conformi alle specifiche tecniche indicate nel presente documento, vale a dire con resa e qualità di stampa conforme alle originali e con inchiostri e polveri di toner conformi al criterio corrispondente relativo alle sostanze pericolose.

Verifica: a cadenza annuale una o più delle cartucce fornite, scelte a campione dal direttore dell'esecuzione del contratto, saranno inviate ad un laboratorio accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025 per verificare la conformità ai Criteri ambientali minimi pertinenti (18).

Le cartucce fornite dovranno essere garantite per due anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo. La garanzia è estesa anche alle apparecchiature, laddove saranno causa di danni documentati nonostante l'uso appropriato.

 

c) Criteri premianti

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, deve introdurre uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una quota significativa del punteggio tecnico attribuibile:

1. Possesso di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001, adozione di un sistema di gestione ambientale con specifiche misure ambientali

A) Si attribuiscono punti tecnici premianti nel caso in cui l'impresa che esegue l'attività di preparazione per il riutilizzo sia in possesso della registrazione EMAS, nel settore di attività economica di cui al codice NACE 38.3 o in possesso di certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 nel settore IAF codice 24.

B) Ulteriori punti tecnici si attribuiscono se il sistema di gestione ambientale adottato dall'impresa erogatrice del servizio che esegue le attività di preparazione per il riutilizzo preveda, tra le misure di gestione ambientale:

l'uso esclusivo, nelle attività di rigenerazione, di polveri di toner e di inchiostri conformi al criterio ambientale di cui alla lettera c) del presente documento. Tale conformità deve essere verificata per mezzo di prove analitiche di un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025;

l'adozione di procedure che garantiscano che le cartucce preparate per il riutilizzo siano equivalenti a quelle originali per qualità e resa di stampa e che siano sottoposte periodicamente a controlli campionari in base alle norme tecniche di riferimento;

la sistematica ed esclusiva esecuzione di attività di preparazione per il riutilizzo da vuoti esausti delle cartucce.

Verifica: sub criterio A): Indicazione dei riferimenti della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 posseduta.

Sub criterio B) Presentazione della dichiarazione ambientale validata o del rapporto ambientale elaborato nell'ambito della certificazione di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14001, in cui devono essere presenti le informazioni previste nel criterio (oppure dichiarazione con indicazione del link dal quale possano essere consultati).

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(1) Peraltro le cartucce compatibili andrebbero controllate con particolare attenzione in relazione ai complessi profili di legittimità rispetto alla normativa sul diritto di proprietà industriale nonché per la presenza di sostanze pericolose nelle parti in plastica di cui sono costituite.

(2) Definizione della Commissione Europea contenuta nell'opuscolo "Public procurement for a circular economy - good pactice and guidance", 2017.

(3) Cartucce di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6).

(4) Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

(5) Le cartucce "preparate per il riutilizzo" (rigenerate, ricostituite etc.) sono cartucce derivanti da un processo di sostituzione delle parti usurate di cartucce esaurite e di successivo riempimento con polvere di toner o inchiostro.

(6) Tale certificazione è rilasciata in base ad un rapporto di prova elaborato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025.

(7) Per l'assenza di sostanze sospette mutagene, può essere effettuato il test di AMES, che deve essere negativo, in assenza di tale informazione all'interno delle schede di sicurezza delle polveri e degli inchiostri.

(8) In particolare, si confronti la sottosezione 2.1 della scheda di dati di sicurezza per la classificazione della miscela e la sottosezione 3.2 per la classificazione degli ingredienti.

(9) Laddove l'offerente dimostri di non avere avuto accesso a tali mezzi di prova per cause a lui non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice può accettare, ad esempio, le schede di dati di sicurezza delle polveri di toner o degli inchiostri presenti nella cartuccia, se sufficientemente dettagliati, con allegata una dichiarazione del fornitore di tali polveri o inchiostri che rechi il quantitativo annuo di prodotto fornito.

(10) La resa di stampa delle cartucce originali è visionabile sul sito del produttore.

(11) Vale a dire un laboratorio accreditato sulle norme tecniche pertinenti, o, in assenza, un laboratorio specializzato, accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, dotato di attrezzature adeguate e di know how consolidato.

(12) Laddove tali rapporti di prova non coprissero l'intera gamma di prodotti rigenerati forniti, l'amministrazione aggiudicatrice può riservarsi, in proporzione al valore dell'appalto, di richiedere la verifica della conformità, su una (o più "X) cartucce in sede di proposta di aggiudicazione, in sede di verifica di conformità ex art. 102 del D.lgs. 50/2016 o successivamente. La stazione appaltante deve indicare la scelta che appare più appropriata in funzione del valore e del numero delle cartucce da acquistare. Tale approccio può essere usato anche per gli altri requisiti ambientali.

(13) Le etichette ambientali, per essere ritenute equivalenti, devono prevedere verifiche effettuate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati per effettuare verifiche sulla conformità dei requisiti del disciplinare tecnico sia in fase di domanda, sia nel corso della validità della licenza d'uso del marchio, anche attraverso ispezioni presso l'azienda produttrice. Inoltre il disciplinare tecnico deve prevedere criteri ambientali analoghi a quelli dei disciplinari degli schemi di etichettatura citati.

(14) Ovvero un'etichetta o una certificazione, rilasciata sulla base di una verifica effettuata da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, orientata a controllare le caratteristiche dei materiali in ingresso, anche tramite la relativa documentazione e l'attuazione, da parte del fabbricante, di opportune procedure e metodi di produzione che garantiscano, nel caso di specie, la tracciabilità delle cartucce ed il fatto che le stesse siano realizzate esclusivamente da vuoti esausti. La certificazione deve riportare i codici prodotto delle cartucce offerte in gara e deve essere resa sulla base di un sopralluogo presso il sito produttivo laddove sia stato accertato, anche tramite verifiche documentali e gestionali, che le cartucce siano sistematicamente ed esclusivamente realizzate sulla base di vuoti di cartucce usate.

(15) Vale a dire un laboratorio accreditato sulle norme tecniche pertinenti, o, in assenza, un laboratorio specializzato, accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, dotato di attrezzature adeguate e di know how consolidato.

(16) Laddove l'offerente dimostri di non avere avuto accesso a tali mezzi di prova per cause a lui non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice può accettare mezzi di prova alternativi, quali, ad esempio, i sistemi di tracciabilità elettronici delle singole cartucce, quali le etichette RFD, che rendano evidenza della ragione sociale, della sede legale, della sede del centro di raccolta e degli stabilimenti di produzione nonché delle autorizzazioni di tutte le imprese della filiera con riferimento ai codici CER interessati (gestore del centro di raccolta e recupero del vuoto esausto, impresa di trasporto, impresa che effettua la preparazione per il riutilizzo).

(17) Il criterio premiante deve essere gestito in conformità all'art. 69 del D.lgs. 50/2016, comma 3.

(18) Indicare un numero proporzionato al numero di cartucce che verranno gestite nel servizio, per consentire di presentare una congrua offerta economica, in quanto l'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento di tali prestazioni.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 novembre 2019, n. 261.