Da tassare la donazione di immobili siti in Italia a soggetto non residente

Il cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’AIRE, per gli immobili siti in Italia e acquisiti con donazione, è soggetto esclusivamente alla legislazione italiana in materia di successioni e donazioni ed è tenuto a corrispondere l’imposta sul reddito e a presentare la relativa dichiarazione come soggetto non residente (Agenzia Entrate - risposta n. 464/2019).

In materia di imposta di successione e/o donazione di beni immobili in Italia in favore di beneficiario non residente, relativamente al caso di specie, la convenzione italo-danese contro la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni (stipulata a Copenaghen il 10 marzo 1966 e ratificata in Italia con la L. n. 649/1968) stabilisce:

- all'art. 3, che i beni immobili situati in uno degli Stati contribuenti sono soggetti all'imposta solo nello stato in cui si trovano;
- all'art. 5 che in ogni caso quale criterio secondario vale il domicilio del defunto.

Pertanto, per il cittadino italiano residente in Danimarca, posto che la donazione ha ad oggetto beni immobili siti in Italia, trova applicazione la legislazione italiana in materia di successioni e donazioni e nessuna imposta dovrà essere pagata in Danimarca. Nello specifico, trova applicazione il Titolo III, D.Lgs. n. 346/1990 (applicazione dell'imposta alle donazioni).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2, co 49, D.L. n. 262/2006 conv. con modif. in L. n. 286/2006, se il valore complessivo dei beni non supera lo scaglione di 1.000.000 di euro, gli atti di donazione non sconteranno alcuna imposta di donazione, ma soltanto l’eventuale imposta di registro fissa e le imposte ipotecarie e catastali pari al 2% e 1% del valore dell'immobile.
Di fatto, come precisato con la circolare n. 44/2011 per la registrazione di un atto di donazione se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie, non è dovuta imposta di registro.

Inoltre, per le donazioni di beni immobili per i quali il donatario possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni "prima casa" le imposte ipotecaria e catastale devono essere corrisposte nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Le agevolazioni prima casa, infatti, sono fruibili anche dai cittadini italiani residenti all'estero se il donatario sia stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro e l'immobile è ubicato nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende oppure, nel caso in cui il donatario sia cittadino italiano emigrato all'estero (iscritto quindi all'Aire) e l'immobile ricevuto in donazione sia la "prima casa" posseduta dal donatario sul territorio italiano (in questi casi, non è necessario spostare la residenza entro 18 mesi nel comune in cui è situato l'immobile).

In materia di tassazione dei redditi prodotti dai beni immobili siti in Italia di proprietà di un residente all'estero la convenzione italo-danese in materia di doppie imposizioni stabilisce all'art. 6 che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati in altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, le autorità fiscali della Danimarca sono tenute ad eliminare l'eventuale doppia imposizione sui redditi in questione con le modalità previste dall'articolo 24, par. 3, della citata Convenzione contro le doppie imposizioni, ai sensi del quale "se un residente della Danimarca ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Danimarca ammetterà in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia".

Sotto il profilo della normativa domestica, ai sensi degli artt 25 e 26 del Tuir, i redditi fondiari, ossia quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del TUIR, tuttavia, ai fini della determinazione dell'imposta, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

Pertanto, il cittadino italiano, nel presupposto che non sia un soggetto fiscalmente residente in Italia, in relazione agli immobili siti in Italia che acquisisce a seguito di donazione, è tenuto a corrispondere l'imposta sul reddito e a presentare la dichiarazione dei redditi come soggetto non residente, a meno che:
- l’imposta non sia dovuta, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro;
- non ricorrano le ipotesi in cui l'Irpef sia sostituita dall'imposta municipale propria (IMU).