Omessa consegna di notizie e documenti legalmente richiesti: termini di prescrizione

La natura permanente del reato contestato, laddove lo stesso si sia presentato in forma puramente omissiva - omissione di riportare e consegnare alla DtL notizie e documenti legalmente richiesti - implica che la decorrenza del termine prescrizionale sia ancorata al momento di cessazione della permanenza che, in assenza di condotte positive del reo atte ad interrompere il predetto stato, è collocabile, in caso di contestazione cosiddetta aperta contestualmente alla pronunzia della sentenza di primo grado o, se emesso, contestualmente alla notificazione del decreto penale di condanna, costituendo anch'esso, non diversamente dalla sentenza di primo grado, un'affermazione giudiziale, sebbene non necessariamente definitiva, della responsabilità atta ad interrompere l'unità psicologica della condotta omissiva (Cass. Sentenza n. 43702/2019).

Il Tribunale di Macerata, decidendo a seguito della opposizione proposta a decreto penale, ha dichiarato la penale responsabilità del legale rappresentante di alcune società di capitali, per aver omesso, rispettivamente, di riportare e consegnare alla Direzione territoriale del lavoro di Macerata notizie e documenti che gli erano stati legalmente richiesti.
Avverso la predetta sentenza viene interposto ricorso per cassazione, lamentando il fatto che il giudice di primo grado, erroneamente ritenendo che il reato commesso fosse un reato permanente, ne aveva ritenuto la perdurante flagranza sino alla data del 4 novembre 2014, data di notificazione all'imputato del decreto penale emesso a suo carico, non dichiarando di conseguenza la maturata prescrizione dell'illecito contestato, risalente, secondo il ricorrente, invece al 26 settembre 2018.
La Cassazione, onde risolvere il problema interpretativo posto dal ricorrente, analizza, brevemente, la struttura del reato in questione. Esso consiste nel fatto di colui il quale, legalmente richiesto dalla Direzione territoriale del lavoro, di fornire delle notizie ovvero di consegnare della documentazione sulle materie indicate nel medesimo articolo, non le fornisca, o le dia scientemente errate od incomplete, o non la consegni nella sua integralità.
La norma incriminatrice, dunque, sanziona l'inosservanza di obblighi di informazione strumentali a consentire alla competente autorità amministrativa di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo alla stessa attribuite dalla legge, a condizione che la richiesta rivolta dall'Ufficio sia stata legalmente formulata. Il primo elemento strutturale della fattispecie incriminatrice è, quindi, costituito dalla esistenza di una richiesta di informazioni o di documenti, da parte del soggetto competente, nelle materie specificamente previste dall'art. 4 della legge n. 628 del 1961.
In secondo luogo è necessario che la richiesta sia stata "legalmente" formulata. Il destinatario della richiesta da parte dell'Ufficio deve essere il legale rappresentante della ditta, anche quando essa non sia stata rivolta al datore di lavoro personalmente, in quanto è sufficiente che la richiesta venga notificata alla sede dell'azienda perché sia comunque conoscibile dal legale rappresentante di essa (in tal senso, Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 luglio 2004, n. 28701).
In terzo luogo, ai fini dell'integrazione del reato in questione è necessario che vi sia una mancata risposta alla richiesta oppure che la risposta fornita contenga dati non rilevanti e/o non pertinenti rispetto a quelli richiesti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 gennaio 2008, n. 2272).
Il reato in questione può, pertanto, essere realizzato sia in forma commissiva, allorché il soggetto richiesto dia informazioni mendaci o impertinenti ovvero trasmetta documentazione diversa da quella a lui richiesta, sia in forma omissiva, allorché il soggetto legalmente richiesto ometta sic et simpliciter di fornire le risposte o la documentazione che gli erano state richieste.
Nel caso di specie, ribadita la natura permanente del reato contestato laddove lo stesso si sia presentato in forma puramente omissiva, la decorrenza del termine prescrizionale deve essere ancorata al momento di cessazione della permanenza che, in assenza di condotte positive del reo atte ad interrompere il predetto stato, è collocabile, in caso di contestazione cosiddetta aperta contestualmente alla pronunzia della sentenza di primo grado (Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 ottobre 2018, n. 47034; idem Sezione III penale, 21 settembre 2017, n. 43173) o, se emesso, contestualmente alla notificazione del decreto penale di condanna, costituendo anch'esso, non diversamente dalla sentenza di primo grado, un'affermazione giudiziale, sebbene non necessariamente definitiva, della responsabilità del prevenuto atta ad interrompere l'unità psicologica della condotta omissiva (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 marzo 1993, n. 2563).
Ritiene, infatti, il Collegio di non dovere aderire alla tesi secondo la quale la permanenza del reato sarebbe cessata con la denuncia penale, posto che quest'ultimo è atto che, rimanendo estraneo alla sfera di conoscenza del soggetto omittente in quanto indirizzato non a questo ma alla autorità pubblica, non si vede in che modo possa incidere nell'interrompere la unità della condotta omissiva di quello.
Considerato che nell'occasione il decreto penale è stato notificato all'imputato in data 4 novembre 2014, il reato ascritto al predetto sarebbe destinato ad estinguersi per prescrizione solo il prossimo 4 novembre 2019, evento che la emissione della sentenza in argomento, con la conseguente definitività della affermazione della penale responsabilità del prevenuto rende, tuttavia, irrealizzabile. Il ricorso è quindi infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.