Aspetti fiscali del "servizio di car pooling aziendale"

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 461 del 31 ottobre 2019 ha fornito chiarimenti sugli aspetti fiscali del servizio di "car pooling" messo a disposizione dalle aziende ai propri dipendenti al fine di ridurre i costi sociali e individuali di trasporto aumentando, nel contempo, la puntualità dei medesimi dipendenti rispetto all’orario di lavoro e favorendone la socializzazione anche a vantaggio della produttività del lavoro aziendale.

Il car pooling è un sistema trasporto non professionale basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere lo stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, senza che per la prestazione di trasporto possa essere previsto alcun tipo di corrispettivo.
Tale tipologia di trasporto può essere anche aziendale, ossia, messa a disposizione dalle aziende ai propri dipendenti per ottimizzare e ridurre i costi sociali (minori costi ambientali, minori congestioni stradali, etc.) e i costi individuali di trasporto relativi al tragitto casa-lavoro-casa (spese carburante, pedaggi, spese di parcheggio, etc.) ed è accessibile su piattaforme web e applicazioni software IOS e Android gestite da software house. Tale tipologia di servizio, cosi strutturata, produce una serie di risvolti in ambito fiscale, che l’Agenzia delle Entrate ha appunto valutato di trattare, in capo a tutti i soggetti coinvolti: datore di lavoro, dipendenti e software house.

In primis, va sottolineata l’irrilevanza tributaria, ai fini del reddito di lavoro dipendente, delle utilità in natura recate dal servizio di car pooling messo a disposizione dal datore di lavoro che si limita a mettere a disposizione dei propri dipendenti una piattaforma informatica, il cui utilizzo è essenzialmente libero. Inoltre, in quanto servizio volontario di utilità sociale, di cui all’art. 100, co. 1 del TUIR, messo a disposizione dalle società datoriali per la generalità dei dipendenti, i costi sostenuti dalle stesse società sono da considerarsi deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi della società.
Sono irrilevanti nell’ambito del reddito di lavoro dipendente anche le somme percepite dai "driver" a titolo di condivisione parziale delle spese di viaggio e addebitate ai "rider" tramite la piattaforma web di utilizzo del servizio di car pooling.
Riguardo al trattamento Iva delle predette somme, trasferite tra gli utenti a titolo di rimborso spese per mezzo di una società terza, va nuovamente puntualizzato che gli utenti della piattaforma messa a disposizione dal datore di lavoro, pongono in essere accordi tra privati al fine di percorrere un tratto comune del percorso casa-lavoro-casa tramite il veicolo privato del conducente, condividendo le spese di viaggio, il cui importo viene calcolato dalla piattaforma in funzione delle tariffe ACI e in base al numero di passeggeri. Pertanto non può ritenersi che il "driver" svolga attività economica rilevante e conseguentemente le somme corrisposte dal "rider" a titolo di parziale rimborso spese non sono soggette a Iva per carenza dei presupposti impositivi. Le suddette somme sono da assoggettare a Iva anche qualora vengano trasferite dal "rider" al "driver" attraverso l’intervento di una società terza in forza di un mandato con rappresentanza.
Le commissioni dovute dai "driver" e dai "rider" alla software house per l’uso della piattaforma software digitale si configurano come corrispettivi erogati alla società per remunerazione dei servizi di organizzazione del viaggio, di contabilizzazione, addebito e accredito delle spese di viaggio condivise forniti agli utenti e come tali sono rilevanti ai fini Iva. Infatti sotto il profilo Iva, la software house è soggetto passivo Iva in quanto il servizio che fornisce ai fini della condivisione delle spese di viaggio è una prestazione di servizi rilevante ai sensi dell’art. 3 del decreto Iva. Pertanto rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell’Iva, con aliquota ordinaria, ed è assoggettato ai relativi obblighi sostanziali e formali.
In capo alla medesima società ricade quindi l’obbligo di certificazione dei corrispettivi percepiti mediante fattura da emettere entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, coincidente con il giorno in cui termina il viaggio. È possibile avvalersi della fattura cumulativa di cui all’art. 21, co. 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 a patto che la fattura emessa nei confronti di ciascun committente indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e divenute esigibili nel mese di riferimento e che le stesse siano individuabili attraverso idonea documentazione.

Nel caso in cui, infine, il datore di lavoro, in connessione con l’utilizzo del servizio di car pooling aziendale riconosca dei premi/incentivi aziendali erogati in forma di buoni carburante o altri cd. "flexible benefit", tali valori, in linea con il principio di onnicomprensività previsto per i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, costituiscono per i percettori reddito di lavoro dipendente da assoggettare a ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/1973, semprechè il valore di tale forma remunerativa superi, per ciascun percettore, nel periodo d’imposta, euro 258,23.
Per la società datoriale tali premi/incentivi erogati ai dipendenti, strettamente correlati all’utilizzo del servizio di car pooling, fornito su base volontaria, sono da considerare come costi deducibili nella misura di cui all’art. 100, co. 1, del Tuir, alla stregua dei costi sostenuti a monte per il servizio di condivisione delle spese di viaggio offerto ai dipendenti.