Omessa formazione sulla sicurezza: utilizzabile l'intervista dell'ispettore del lavoro

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non riguarda i dati di fatto direttamente percepiti dall'agente, tra i quali sono stati ricompresi anche gli stati emotivi delle persone osservate, per cui l'utilizzabilità della testimonianza dell’ispettore del lavoro deve ritenersi a maggior ragione riferita anche alle reazioni della lavoratrice rispetto alle sollecitazioni finalizzate a verificare, in assenza di riscontri documentali, la conoscenza da parte della stessa delle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro (Cassazione, Sez. pen., Sentenza n. 41600/2019).

Il Tribunale di Livorno condannava il titolare di un ristorante alla pena di euro 2.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 36 comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008, perchè in qualità di titolare dell’omonima ditta, non provvedeva affinchè la lavoratrice ricevesse, al momento della sua effettiva ammissione al lavoro (in nero), quale aiuto cameriera, un'adeguata informazione su una pluralità di aspetti, ovvero: sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, connessi all'attività d'impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli art. 45 e 46 del d.lgs. n. 81 del 2008; e infine sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente.
Il ricorso per cassazione è stato affidato a tre motivi, suscettibili di trattazione unitaria, in quanto tra loro sostanzialmente sovrapponibili.
Il Tribunale, nel procedere sia pur sinteticamente alla ricostruzione dei fatti di causa, ha richiamato la deposizione dell'ispettore del lavoro, da cui è emerso che, al momento del sopralluogo presso il ristorante gestito da ricorrente, era presente la lavoratrice, la quale, pur essendo stata avviata al lavoro, peraltro senza il rispetto delle prescritte formalità, non aveva ricevuto le informazioni relative ai rischi per la salute e alla sicurezza sul lavoro come emerso da una sorta di "intervista" rivolta dall’ispettrice alla lavoratrice sulle conoscenze in suo possesso. Dunque, oltre a non esservi traccia documentale delle notizie prima indicate, la lavoratrice ha in ogni caso mostrato di non averne un'adeguata conoscenza, palesando incertezze su alcune domande esplorative, tipo quella sulla ubicazione degli estintori del locale ricettivo dove ella lavorava come cameriera.
Alla luce di tale controllo, deve quindi affermarsi che il giudizio di responsabilità dell'imputato è stato fondato non sulle dichiarazioni de relato dell'ispettrice, ma solo su contenuti narrativi derivanti da una percezione diretta del teste, ciò in sintonia con il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015), secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non riguarda i dati di fatto direttamente percepiti dall'agente, tra i quali sono stati ricompresi anche gli stati emotivi delle persone osservate, per cui l'utilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria deve ritenersi a maggior ragione riferita anche alle reazioni della lavoratrice rispetto alle sollecitazioni finalizzate a verificare, in assenza di riscontri documentali, la conoscenza da parte della stessa delle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro. Ribadita la legittimità della deposizione della teste, dovendosi escludere un obbligo di verbalizzazione degli esiti scaturiti dai quesiti esplorativi rivolti dall'ispettrice del lavoro, deve ritenersi altresì immune da censure la decisione del giudice di disattendere la sollecitazione difensiva di escutere, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., la dipendente, risultando la vicenda già adeguatamente delineata a seguito degli accertamenti compiuti dalla teste e da costei riportati nel corso della sua deposizione dibattimentali.
In conclusione, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non presta il fianco alle censure difensive, per cui il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.