Approda in gazzetta il collegato fiscale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26.10.2019 il decreto fiscale che accompagna la nuova legge di bilancio. Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed è stato presentato alle Camere per la conversione.

In sintesi, le principali misure previste dal testo normativo.

Art. 1 - Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

Chiunque si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
I versamenti in violazione di quanto indicato si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, con l’applicazione di sanzioni. Gli atti di recupero sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

Art. 2 - Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.
Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Art. 3 - Contrasto alle indebite compensazioni

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Quanto previsto si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita.

Art. 4 - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

I soggetti residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
L'obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.
Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Il reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

Art. 5 - Contrasto alle frodi in materia di accisa

Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono apportate una serie di modifiche.
La trasmissione della nota relativa ai prodotti soggetti ad accisa è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.

Art. 6 - Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

Deroga al versamento anticipato dell’Iva per gli acquisti intracomunitari solo se, contemporaneamente, sono presenti specifici criteri di affidabilità e viene prestata idonea garanzia, l’obbligo è previsto laddove la capacità di stoccaggio del deposito è inferiore a 3.000 metri cubi.
Le dichiarazioni d’intento non vanno utilizzate per tutte le cessioni e importazioni di benzina e gasolio per autotrazione, con limitate eccezioni per il gasolio commerciale.
Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici in possesso delle suddette società.

Art. 7 - Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti

Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate una serie di modifiche. Ai fini della tracciabilità dei prodotti lubrificanti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuirà un codice amministrativo di riscontro.

Art. 8 - Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

Per ciascuno dei trimestri, il rimborso è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo. Quanto previsto si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 9 - Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati

La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica.

Art. 10 - Estensione del sistema INFOIL

Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, gli esercenti depositi fiscali di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 30 giugno 2020, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.

Art. 11 - Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico

Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento per i trasferimenti della benzina e del gasolio usato come carburante.

Art. 12 - Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale

Al fine del potenziamento degli strumenti per l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati:
a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati;
b) tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

Art. 13 - Trust

Sono redditi di capitale tassabili in capo ai beneficiari residenti in Italia i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata.
Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.

 

Art. 14 - Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

I file delle fatture elettroniche trasmessi attraverso lo Sdi sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Art. 15 - Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Per i periodi d'imposta 2019 e 2020 viene confermato il divieto di emettere fatture elettroniche tramite lo Sdi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Art. 16 - Semplificazioni fiscali

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti indicati l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.".

Art. 17 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Art. 18 - Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto e la soglia all’utilizzo del contante sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

Art. 19 - Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless

I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

 

Art. 20 - Sanzione lotteria degli scontrini

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Nel primo semestre, la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

Art. 21 - Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

La piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Art. 22 - Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.
Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Art. 23 - Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Art. 24 - Proroga concessioni gare scommesse e Bingo

La norma modifica i termini per la proroga delle concessioni attive di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, nonché delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo.
In particolare, viene prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di validità delle concessioni in essere per raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. Contestualmente, viene aumentato l’importo annuale che i concessionari devono versare per ottenere la proroga, che passa a:
- 7.500 euro per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati (in precedenza era di 6.000 euro);
- 4.500 euro per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Per quanto concerne, invece, le concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, viene posticipata dal 30 settembre 2018 al 30 settembre 2020 il termine per indire la gara di attribuzione delle concessioni; di conseguenza viene ampliata la platea dei concessionari interessati includendo le concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020 (prima riguardava le concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019).
Le proroghe sono rese necessarie dall’impossibilità di concludere la nuova gara, a seguito della sospensione da parte del Consiglio di Stato del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara.

Art. 25 - Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco

Vengono posticipati i termini previsti per il rilascio dei nulla osta per le slot in funzione con terminali da gioco da remoto e per la sostituzione con apparecchi prodotti in base alle nuove regole tecniche, in grado di memorizzare, conservare e trasmettere al sistema remoto l’orario di funzionamento.
In particolare, il termine ultimo per il rilascio di nulla osta per i "vecchi" apparecchi, in precedenza stabilito al 31 dicembre 2019, viene fissato al nono mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale contenente le nuove regole tecniche di produzione degli apparecchi; la sostituzione dei "vecchi" apparecchi con quelli "nuovi", invece, deve essere effettuata entro i dodici mesi successivi.

Art. 26 - Aumento imposta su apparecchi da intrattenimento

A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento è aumentata come segue:
- dal 21,6 per cento al 23 per cento per le nuove slot di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- dal 7,9 per cento al 9 per cento per le videolottery di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 27 - Istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico

A decorrere dall'esercizio 2020, è prevista l’istituzione del "Registro unico degli operatori del gioco pubblico" tenuto presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
- produttori, proprietari e possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali da intrattenimento, nonché concessionari per la gestione della rete telematica;
- concessionari del gioco del Bingo;
-concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, nonché i titolari di punti vendita dove si accettano le scommesse e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
- i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, e i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
- i concessionari del gioco a distanza, i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza e i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
- le società di corse che gestiscono gli ippodromi, gli allibratori;
- ogni altro soggetto collegato alla raccolta del gioco.
L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e concessioni necessarie e della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento della somma annua (da euro 200,00 a euro 10.000,00).
L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi cinque anni.

Art. 28 - Blocco pagamenti a soggetti senza concessione di gioco

Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, è disposto il divieto per banche, Poste italiane spa, società emittenti carte di credito e operatori finanziari di trasferire denaro a favore di soggetti che offrono, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro senza essere in possesso concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.
Gli operatori che non osservano tale divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000,00 a euro 1.300.000,00.

Art. 29 - Controlli in materia di giochi

Viene istituito un apposito Fondo per finanziare attività di controllo in materia di giochi e di contrasto all’esercizio abusivo e alle pratiche illegali del gioco con vincita in denaro, con finalità di prevenzione del gioco da parte dei minori.
In particolare, attraverso il Fondo sono finanziate specifiche attività da parte del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e delle Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza) allo scopo di partecipare "sotto copertura" ad operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento per acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.

Art. 30 - Cause ostative all’offerta di gioco pubblico

Secondo l’attuale normativa non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono situazioni ostative in base alle disposizioni antimafia.
A tal previsione viene aggiunta come causa ostativa l’accertamento definitivo di violazioni agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Art. 31 - Sanzioni accessorie omesso versamento dell'imposta unica

Viene introdotta la previsione per cui, in caso di omesso versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, accertato con sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone la chiusura del punto vendita del soggetto debitore. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
La medesima sanzione è applicata anche ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori d'imposta unica, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita.
Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. La violazione della chiusura dell'esercizio, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 30.000,00, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva.
In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’importo è rimborsato secondo disposto della sentenza, entro 90 novanta giorni dal suo deposito.

Art. 32 - Soggette a IVA i corsi della scuola guida

Dal 1° gennaio 2020, tutte le prestazioni d’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1 saranno soggette a IVA, risultando quindi escluse dalla nozione di insegnamento scolastico e universitario, per le quali è invece previsto un regime di esenzione IVA.
Dal 1° luglio 2020, scatta invece l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Art. 33 - Sisma Sicilia 2018: prorogati i termini dei versamenti

Prorogato dal 31 ottobre 2019 al 16 gennaio 2020 il termine entro cui i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania e, beneficiari della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo 26 dicembre 2018 - 30 settembre 2019, dovranno versare le somme sospese.
Il pagamento delle somme non prevede sanzioni e interessi, e può essere effettuato in una soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, devono essere effettuati entro il mese di gennaio 2020.

Art. 36 - Incentivi Conto Energia: come conservare le agevolazioni in caso di cumulo

In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, il contribuente per evitare di decadere da tali benefici, deve procedere al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente. Tale procedura si perfeziona con la presentazione di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.

Art. 37 - Rottamazione-ter: per tutti i contribuenti la prima o unica rata va versata entro il 30 novembre 2019

Per i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla "Rottamazione-ter" entro il 30 aprile 2019, prima data utile, il pagamento della prima o unica rata viene spostato al 30 novembre 2019, precedentemente fissato al 31 luglio 2019. Con tale disposizione, per tutti i contribuenti aderenti alla "Rottamazione-ter", compresi coloro che hanno fruito della riapertura dei termini al 31 luglio, il pagamento della prima o unica rata viene fissato al 30 novembre 2019.

Art. 38 - Istituita l’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

A decorrere dal 2020 è istituita l’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. L’imposta è rivolta alla piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art. 2 del Codice della Navigazione. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato per l’Imu sugli immobili appartenenti al gruppo catastale D. L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille: il 7,6 per mille andrà allo Stato, la parte rimanente sarà attribuita ai comuni che saranno individuati da un decreto interministeriale.
Limitatamente all’anno 202, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale.

Art. 39 - Ampliata la disciplina penale e la responsabilità amministrativa degli enti

Apportate modifiche al D.Lgs. n. 74/2000, riguardo alle violazioni in materia di dichiarazione e di pagamento delle imposte, che prevedono l’introduzione di nuovi strumenti penali (innalzamento dei limiti edittali e la riduzione delle soglie di punibilità) per far fronte alla lotta con contro l’evasione delle imposte dirette e IVA.
Viene inserito, inoltre, l’art. 12-ter (Casi particolari di confisca) che prevede l’estensione dell’art. 240-bis c.p.
Novità anche nella "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dove la responsabilità è stata estesa anche per i reati tributari più gravi commessi nel loro interesse o a vantaggio delle stesse.

Art. 52 - Incentivo di € 30 per l’acquisto di dispositivi antiabbandono

Per l’anno 2019 e 2020, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riconosce un contributo di euro 30, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, per ciascun dispositivo di allarme antiabbandono bimbi acquistato.

Art. 58 - Soggetti ISA: cambia la ripartizione degli acconti

Dal 27 ottobre 2017, per i contribuenti soggetti agli Isa, i versamenti in acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, devono essere effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto in corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.