Tutela lavoro: le modifiche approvate in Senato sui cd. riders

Il Senato, mercoledì 23 ottobre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Il testo è ora all'esame della Camera. Fra le modifiche più rilevanti, quelle in materia dei cd. riders.

Al fine di promuovere un’occupazione dignitosa ed accrescere i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, il decreto legge n. 101 ha previsto livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.
Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalitàdi esecuzione della prestazione.
I contratti individuali di lavoro sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
In caso di violazione di quanto previsto, si applica l’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, e il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
In base ad una modifica introdotta dal Senato, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente.
In assenza della stipula di contratti, i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Ai lavoratori in questione deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti individuali di lavoro o in difetto, con decreto del Ministro del lavoro.
Ad essi si applica, infine, la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l’accesso alla piattaforma. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

I prestatori di lavoro in argomento sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaliprevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
Ai fini dell’assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
L’impresa titolare della piattaforma digitale è comunque tenuta nei confronti dei suddetti lavoratori a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni è istituito, presso il Ministero del lavoro, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Secondo quanto introdotto in Senato, la disciplina sui compensi, sopra illustrata, si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Quella relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.