Rdc: firmato il decreto sui progetti utili alla comunità per i percettori

Firmato, lo scorso 22 ottobre, il decreto ministeriale, concertato con i Comuni, che definisce l'attivazione dei lavori di pubblica utilità che i beneficiari di Reddito di cittadinanza dovranno effettuare presso il Comune di residenza (Ministero del lavoro, comunicato 22 ottobre 2019).

Nello specifico, i Comuni interessati avranno, così, la possibilità di avviare la progettazione e definire le attività che i beneficiari del Reddito di cittadinanza andranno a svolgere.
Il Comune è il titolare dei Progetti Utili alla Comunità e può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo Settore o di altri enti pubblici. I PUC possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, contribuendo alla costruzione di una comunità migliore.
Il provvedimento in parola delinea i confini delle attività che possono essere realizzate. I percettori di Rdc, infatti:
- non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale;
- non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni nell'organizzazione del soggetto proponente il progetto;
- non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti;
- né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.
Si ricorda che, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
- in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero familiare di cittadino UE, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per familiare deve intendersi: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
- residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene, invece, mediante l’attestazione ISEE, nella quale sia presente il richiedente il Rdc/Pdc, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda. Al riguardo, è sufficiente che all’atto di presentazione della domanda di Rdc/Pdc, sia stata presentata la DSU.