Responsabilità solidale in caso di infortunio sul lavoro

La Corte di Cassazione con sentenza n. 26614 del 18/10/2019, ha ribadito la responsabilità solidale in caso di infortunio sul lavoro, qualora vi sia affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda.

Il caso di specie riguarda il ricorso presentato dai congiunti di due giovani, deceduti nell'infortunio sul lavoro avvenuto la mattina di Capodanno del 2006 in Egitto, in area desertica non distante da Sharm el-Sheikh, mentre svolgevano la loro attività di animatori turistici. Tale ricorso è stato accolto nei primi due gradi di giudizio riconoscendo la responsabilità solidale delle società datoriali.
La Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità delle due società che in sinergia e collaborazione tra loro, si occupavano una della selezione, del reclutamento e dell'assegnazione dei ragazzi alle diverse destinazioni, mentre l’altra fruiva direttamente delle prestazioni degli animatori per i propri scopi imprenditoriali. Anche non ravvisandosi un formale rapporto di appalto, in mancanza di qualsiasi evidenza contrattuale - ed anche perché l'articolazione delle due società risultava meramente fittizia, strumentale e simulata esistendo per contro un'unica organizzazione all'interno della quale vi era totale commistione di funzioni, ruoli e prerogative -, comunque la tutela antinfortunistica spetta a tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad un'attività lavorativa, a prescindere dalla formale assunzione al lavoro e anche dall'eventuale mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera, poi infortunatosi.
Il ricorso presentato in Cassazione dalla società datoriale è stato respinto affermando una responsabilità solidale considerando il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che considera nell'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.