Impresa ittica: reddito fondiario escluso dagli Isa

In caso di svolgimento di distinte attività, riconducibili al settore dell’agricoltura (impresa ittica), di cui una produttiva di reddito agrario e l’altra produttiva di reddito d’impresa, l’Isa deve ritenersi applicabile esclusivamente a quella d’impresa (Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 418 del 2019)

L’interpello sottoposto all’Agenzia delle Entrate sollecita una riflessione in merito all’applicazione degli ISA nell’ipotesi di svolgimento di diverse attività di impresa, ricadenti nel medesimo settore ISA, di cui però:
- una produttiva di redditi agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, con la compilazione dei quadri RA e RD del modello Redditi;
- l’altra produttiva di reddito di impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR, con la compilazione del quadro RG del modello Redditi.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale sono istituiti per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni; tuttavia il richiamo contenuto nella normativa degli ISA ai ricavi o ai compensi, quale termine di riferimento per individuare i limiti di applicazione, consente di ritenere che gli indici siano applicabili soltanto ai soggetti che dichiarano redditi d'impresa ovvero redditi di lavoro autonomo professionale.
Ne consegue che, nel caso in cui l’attività esercitata sia produttiva di reddito fondiario, per effetto dell’opzione per la determinazione come reddito agrario, la stessa non rientra nel campo di applicazione degli ISA.
Laddove, la medesima impresa eserciti anche una distinta attività, produttiva di reddito di impresa, deve essere applicato il relativo indice sintetico di affidabilità esclusivamente in relazione alla stessa.