Disciplinato l'apprendistato nel CCNL Agenzie di Stampa

Siglato il 16/10/2019, tra la FIEG, l’ASIG e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, l’accordo che ha definito i profili formativi, i contenuti, la durata e le modalità di erogazione della formazione e reso operativo l'istituto dell'apprendistato professionalizzante per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.

Le parti sottoscrivono il testo recante le "Modalità applicative e profili formativi dell’apprendistato professionalizzante" e convengono che dal 16/10/2019, il suddetto testo diviene parte integrante, come allegato, del CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa 19/12/2018.
Pertanto, a far data dal 16/10/2019, l'istituto dell'apprendistato professionalizzante diventa operativo nel settore poligrafico.
Il contratto di apprendistato potrà avere una durata massima di tre anni e una durata minima non inferiore a sei mesi.
Il contratto di apprendistato dovrà essere accompagnato da un Piano Formativo Individuale, comprendente la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e le competenze da acquisire e l'indicazione dei tutor aziendale.
Per quanto riguarda le competenze professionali da acquisire, i piani formativi individuali faranno riferimento agli obiettivi di competenze e conoscenze previsti per le famiglie professionali.
Nel piano formativo una quota del monte ore prevederà l'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro, una quota potrà concernere l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell'ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.
La registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sarà effettuata nel fascicolo elettronico del lavoratore. Qualora manchi l'operatività regionale del suddetto fascicolo elettronico del lavoratore le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione della attività formativa utilizzando il format allegato.
La formazione professionalizzante svolta dall'azienda, della durata di 80 ore medie annue, è integrata da quella pubblica disciplinata dalle regioni, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.

Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, che potrà essere svolta anche in affiancamento e on the job, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda anche con modalità di e-learning.

Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
In caso di aziende multi localizzate, i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un'altra regione.
Le imprese localizzate in più regioni possono fare riferimento per la formazione alla disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.
I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le risorse di Fondimpresa e attraverso accordi con le Regioni.
Le funzioni di tutor o di referente aziendale, come previsto dalla legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall'impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l'apprendista deve acquisire.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.