Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2019, n. 25286

Tributi - Dazi doganali - Merce esportata in conto lavorazione e reimportata in regime preferenziale - Mancanza della richiesta di certificato Eur1 - Assenza della prova di origine della merce - Conseguenza di non veridicità della dichiarazione di importazione - Disapplicazione regime prefenziale - Irrogazione sanzioni - Legittimità

 

Rilevato che

 

l'Agenzia delle Dogane ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara;

nella sentenza impugnata il giudice di appello ha esposto, in punto di fatto, che: l'Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di Confezioni L. s.r.l. un avviso di accertamento per maggiore imposta doganale sull'attività di import-export da essa effettuata nell'anno 2012, irrogando le conseguenti sanzioni, in quanto era stato accertato che la suddetta società aveva beneficiato del regime preferenziale per la merce di origine comunitaria esportata in Tunisia per la lavorazione e successivamente reimportata come prodotto finito; avverso i suddetti atti impositivi la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara; avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto appello la società, nel contraddittorio con l'Agenzia delle dogane;

la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha parzialmente accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: era legittima la pretesa dell'amministrazione doganale relativa alle importazioni per le quali mancava il certificato Eur1, essendo lo stesso conditio sine qua non per potere beneficiare del regime preferenziale; non potevano, comunque, trovare applicazione le sanzioni, poiché le stesse presupponevano l'accertamento sostanziale della non veridicità delle dichiarazioni rese al fine dell'ottenimento del certificato di origine mentre, nella fattispecie, oltre alla mera irregolarità formale, non era stata fornita la prova della non veridicità della provenienza delle merci; si è costituita Confezioni L. s.r.l. depositando controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato da successiva memoria;

 

considerato che

 

1. Sul motivo di ricorso principale

1.1 Con l'unico motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 303 del d.P.R. n. 43/1973, in quanto, pur ritenendo astrattamente applicabile la previsione anche al caso di dichiarazione non veritiera sull'origine della merce, ha ritenuto che di essa non poteva farsi applicazione nel caso di specie, in cui la pretesa impositiva non trovava ragione su dichiarazioni non veritiere, ma sulla mancanza, meramente formale, del certificato Eur1, non essendo stata fornita con certezza la prova della non veridicità della dichiarazione dell'origine comunitaria della merce;

il motivo è fondato;

va disattesa l'eccezione di parte controricorrente di inammissibilità del motivo basata sulla considerazione che lo stesso tenderebbe a prospettare una rivalutazione del merito della questione e, inoltre, sul fatto che non terrebbe conto della ratio decidendi della pronuncia, che ha ritenuto che alla mancanza formale della richiesta di certificato Eur1 si accompagnasse la idoneità della merce inviata in lavorazione e reimportata a giustificare l'applicazione del trattamento preferenziale;

invero, la questione di fondo attiene alla verifica se la mancanza del certificato Eur1 costituisce, secondo le previsioni normative di riferimento, circostanza legittimante, di per sé, l'irrogazione della sanzione, ovvero se possa, comunque, accertarsi aliunde l'origine comunitaria della merce;

non si tratta, quindi, di una rivalutazione nel merito, ma di verificare se le considerazioni espresse dal giudice del gravame abbiano fatta corretta applicazione della disciplina normativa di riferimento;

va quindi precisato che, secondo la Corte di giustizia, nella materia doganale "la finalità del controllo a posteriori è di verificare l'esattezza dell'origine indicata nel certificato", che costituisce elemento costitutivo del diritto (sentenza 15 dicembre 2011, in C- 409/10, p. 43 e SS.; sentenza 9 marzo 2006, in C-293/04, p. 32);

la mancata presentazione, come nel caso di specie, del certificato di origine, si riflette nella mancata prova dell'esattezza dell'origine della merce, sicché trova applicazione la previsione di cui all'art. 303, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, nella interpretazione estensiva seguita da questa Corte, secondo cui (qualità, quantità, valore) costituiscono una esemplificazione dell'elemento oggettivo destinato all'importazione e specificamente considerato ai fini del pagamento del dazio e sottointendono la relazione di necessaria corrispondenza sostanziale che deve sussistere tra l'oggetto della dichiarazione doganale e l'oggetto dell'accertamento; poiché nel concetto di "qualità" di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura e a distinguerla da altre simili, vi rientra anche l'origine (o la provenienza), in quanto elemento sintomatico delle specificità del prodotto"; si è, in particolare precisato che il TULD, art. 303, comma 1, "punisce anche la dichiarazione non veritiera sull'origine delle merci, poiché l'origine è elemento distintivo della qualità, coperto dall'interpretazione estensiva (non analogica) della norma sanzionatoria" (Cass. civ., 21 aprile 2017, n. 10118; Cass. civ., 20 gennaio 2017, n. 1541; Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13489; Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 14030; Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 14042; Cass. civ., 14 febbraio 2014, n. 3467; Cass. civ., 29 luglio 2016, n. 15872);

ne consegue che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che la mancanza della certificazione Eur1 non costituisce, di per sé, fatto da cui fare conseguire l'applicazione delle sanzioni, posto che, come detto, tale circostanza si riflette sulla mancanza di prova dell'origine della merce, e dunque, sulla non veridicità della dichiarazione di importazione;

2. Sul motivo di ricorso incidentale

Con l'unico motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza si sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 CDE, dell'art. 59 della Dec. 26 gennaio 1998 n. 98/238/Ce/CECA, recante conclusione dell'Accordo Euro Mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro; dell'art. 28 del protocollo n. 4 al predetto accordo; anche in relazione agli artt. 24, 97 e 53 Cost, per avere ritenuto che il certificato Eur1 costituisce titolo esclusivo per esercitare il diritto al trattamento daziario;

il motivo è infondato; questa Corte (Cass. civ., 15 novembre 2013, n. 25659) ha precisato che, per quanto concerne la disciplina dell'onere probatorio applicabile ai diritti che trovano fondamento nei regimi doganali di origine preferenziale (art. 20 paragr. 3, lett. d) ed e), nonché art. 27 reg. CEE 2913/92 CDC) e non preferenziale (art. 24 a con esclusione delle misure di cui al paragr. 3, lett. d) ed e), nonché art. 22 reg. CEE 2913/92 CDC) delle merci, "le norme relative all'onere della prova ed ai mezzi probatori del carattere originario delle merci rientrano nel diritto nazionale solo in quanto non derivino dal diritto comunitario" (cfr. Corte giustizia 14.5.1996, Faroe Seafoood, cit., punto 60);

in applicazione del principio indicato al certificato di origine FORMA, ed analogamente, come nel caso di specie, al certificato di origine Eur1, previsto nel caso in cui il regime preferenziale tariffario sia disposto a seguito di accordo di libero scambio tra l'Unione e lo Stato terzo, viene riconosciuto dall'ordinamento comunitario uno speciale regime giuridico che si impone agli Stati membri: tale certificato, infatti, costituisce il documento indispensabile attraverso il quale deve essere dimostrata la origine della merce, con la conseguenza che, all'importatore che intenda avvalersi delle agevolazioni tariffarie concesse in base ad un regime tariffario preferenziale, non è dato prescindere dal predetto documento e provare aliunde il presupposto di fatto cui è condizionata la applicazione del beneficio fiscale;

sotto tale profilo, è inequivoca la disposizione dell'art. 26, par. 1, CDC, secondo cui la normativa comunitaria può prevedere "che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento";

né rileva la considerazione espressa da Confezioni L. s.r.l. nel controricorso e ribadita in memoria secondo cui il valore del certificato Eur1 del paese comunitario non sarebbe ipotizzabile ove il Paese di esportazione, nell'ambito dell'accordo di cooperazione, ha emesso, a propria volta attestazione che tutte le merci ricevute in importazione sono arrivate con certificato Eur1 e poi sono state esportate come prodotto confezionato sempre come certificati Eur1;

sul punto, va osservato che questa Corte (Cass. civ., 25 gennaio 2019, n. 2148) ha precisato che «il certificato di origine delle merci (FORM-A, o EUR-1), emesso dalle autorità del Paese di esportazione, previsto dal Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 26, e dal Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454, artt. 80 e ss., costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto ("condicio sine qua non"), ma non ha efficacia di "prova legale assoluta" ("iuris et de iure") della effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato, attesa, da un lato, l'assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall'altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l'effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l'applicazione dello specifico regime doganale" (Cass. n. 24439 del 30/10/2013; si veda, altresì, Cass. n. 6637 del 15/03/2013); sicché, la mancanza del certificato di origine comunitaria, che, come detto, costituisce condicio sine qua non per beneficiare del regime di esenzione daziaria, determina il venir meno del beneficio previsto in relazione all'origine del prodotto;

del resto, la Corte di giustizia ha precisato che "in un sistema di cooperazione quale è quello del regime preferenziale basato sulla ripartizione di competenze tra Stato d'esportazione e Stato d'importazione, la prova della inesattezza dei certificati di imputazione può ritenersi raggiunta nel caso in cui, all'esito di indagine condotta in cooperazione con lo Stato esportatore i certificati EUR-1 vengano invalidati (o meglio destituiti di efficacia probatoria) dalle autorità doganali del Paese beneficiario, e dunque non soltanto nel caso in cui sia positivamente accertato che le merci ivi indicate non soddisfano al requisito essenziale della origine, ma anche nel caso in cui all'esito della indagine non sia possibile disporre di elementi sufficienti per confermare l'origine della merce indicata nel certificato, dovendo anche in quest'ultimo caso ritenersi privi di efficacia probatoria i certificati emessi dallo Stato esportatore, avendo in conseguenza indebitamente beneficiato della esenzione doganale i prodotti di "origine ignota" (Corte giustizia 7.12.1993 causa C-12/92 Huygen)" (Cass. n. 14036 del 03/08/2012); ciò vale tanto più quando, come nel caso di specie, manca del tutto il certificato di origine del paese comunitario, posto che, come detto, lo stesso è da considerarsi elemento costitutivo al fine di potere accedere al beneficio del regime preferenziale; pertanto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che certificato Eur1 costituisce titolo esclusivo per esercitare il diritto al trattamento daziario;

in conclusione, va accolto il motivo di ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, con conseguente cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario e condanna della controricorrente al pagamento delle spese di lite.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario e condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessive euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.