Decreto "tutela lavoro e crisi aziendali": ecco le novità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, salvo intese, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Il testo mira, in particolare, a garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, come riders, lavoratori con disabilità, lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU), precari. Esso contiene, inoltre, disposizioni per supportare la fase attuativa del reddito di cittadinanza, rimessa all’INPS, e per la disciplina delle assunzioni in Anpal servizi S.p.a.

Riders: definita la disciplina
Al fine di promuovere un’occupazione dignitosa ed accrescere i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, il decreto legge prevede livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme
digitali. Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.
Il Legislatore definisce, in primis, la retribuzione dei lavoratori in questione: possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. La retribuzione base oraria è riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
In secondo luogo, il decreto legge si occupa della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di tali soggetti. I prestatori di lavoro in questione, infatti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l’impresa titolare della piattaforma digitale, sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il premio di assicurazione INAIL a carico delle imprese titolari delle piattaforme digitali è determinato ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.
Ai fini dell’assicurazione INAIL, l’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta dunque a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’impresa titolare della piattaforma digitale è comunque tenuta nei confronti dei suddetti lavoratori a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni è istituito, presso il Ministero del lavoro, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il decreto legge estende ai lavoratori delle piattaforme digitali l’articolo 2, D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale "... si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

DIS - COLL
Il Legislatore amplia la platea dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione - cui può essere riconosciutala DIS-COLL: il numero di mesi di contribuzione, necessari nell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro,per ottenerlascende da tre a uno soltanto.

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Si stabilisce che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, secondo modalità da definirsi con apposito decreto.

Crisi industriali
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti, il provvedimento reca altresì disposizioni per fare fronte ad alcune importanti crisi industriali in corso nel Paese (aree di crisi industriale complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia, di Isernia e a tutela di imprese in crisi), disposizioni in materia di Ilva, nonché norme volte ad agevolare l’accesso di aziende edili in crisi al fondo salva opere.
Tra le misure, il Legislatore sostituisce il co. 253 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pevedendo che al trattamento di mobilità in deroga si farà fronte nel limite massimo delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le regioni e le province autonome provvederanno, previa autorizzazione da parte dell'Inps, a seguito della verifica della disponibilità.

Anpal servizi S.p.a e Inps

Stanziate infine ulteriori risorse per le spese di personale Anpal servizi S.p.a ed una rideterminazione dell’organico Inps, anche per far fronte alle novità introdotte con il reddito di cittadinanza.