Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 08 agosto 2019, n. 332

Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Distribuzione della riserva in sospensione d’imposta

 

Quesito

 

La società istante, ALFA S.R.L., ha rivalutato, ai sensi dell’articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, un immobile strumentale, pagando la relativa imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ma non si è avvalsa della facoltà di affrancare il saldo attivo di rivalutazione.

Nel corso dell’esercizio 2018 (con delibera dell’assemblea dei soci), la società medesima ha distribuito parte della riserva di rivalutazione ai due soci, che, come dichiarato dall’istante, sono "titolari entrambi di partecipazioni qualificate".

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, la società provvederà, al fine di determinare correttamente l’IRES dovuta, ad effettuare una variazione in aumento pari alla riserva di rivalutazione distribuita, al lordo dell’imposta sostitutiva pagata, imputata proporzionalmente alla parte distribuita.

L’istante chiede di conoscere come debba essere tassata la somma distribuita in capo ai soci persone fisiche.

La riserva di rivalutazione ha, per il socio percipiente, natura di utili ed è imponibile secondo la disciplina dei dividendi.

La riforma del regime dei dividendi, operata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha equiparato la tassazione degli utili "qualificati" a quella degli utili "non qualificati", prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento.

Secondo la disciplina transitoria, tuttavia, per le distribuzioni "qualificate" deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 26 maggio 2017.

Il regime fiscale applicabile ai soci al momento della percezione del dividendo dipende, quindi, dall’individuazione del periodo di formazione dell’utile che costituisce la riserva di rivalutazione: se si considerasse la riserva formata con utili del 2008, anno di rivalutazione degli immobili, essa concorrerebbe al reddito dei soci nella misura del 49,72 per cento; se, invece, si ritenesse che l’anno di formazione della riserva coincidesse con quello della sua distribuzione e assoggettamento ad IRES, allora la riserva andrebbe considerata formatasi nel 2018 e di conseguenza i dividendi andrebbero assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento.

L’istante precisa, ulteriormente, che:

- non sono presenti altre riserve in sospensione d’imposta nel patrimonio netto della società istante;

- gli immobili rivalutati non sono stati medio tempore oggetto di atti di realizzo;

- i decrementi subiti dalla riserva di rivalutazione in data antecedente all’esercizio 2018 "derivano esclusivamente da utilizzi a copertura di perdite e pertanto non hanno determinato alcun effetto fiscale in capo ai soci".

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

l’istante ritiene che la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione ai soci sia da considerarsi formata con utili del 2008, cioè dell’anno della rivalutazione degli immobili, e non con utili prodotti dal 1° gennaio 2018 (anno di distribuzione della predetta riserva).

reputa, pertanto, di dover adottare la seguente condotta: i dividendi distribuiti ai due soci persone fisiche, titolari di partecipazioni qualificate, dovranno essere tassati nella misura del 49,72 per cento, rientrando la predetta distribuzione tra quelle deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e ritenendo la riserva in questione formatasi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 26 maggio 2017.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

con la presente istanza, il contribuente chiede quale sia il regime fiscale applicabile ai soci, titolari di partecipazioni qualificate, i quali hanno percepito, nel corso del periodo d’imposta 2018, somme derivanti dalla distribuzione parziale della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio ai sensi dell’articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione, ai fini fiscali, di immobili strumentali di proprietà della società e che non è stata oggetto di affrancamento.

ciò premesso, il regime fiscale applicabile ai soci al momento della percezione del dividendo dipende, innanzitutto, dall’individuazione del periodo di formazione dell’utile che costituisce la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione.

in base a quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite in bilancio deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al predetto decreto legge. il saldo attivo di rivalutazione è costituito, pertanto, dall’importo iscritto in bilancio in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati.

come precisato dalla circolare n. 11/e del 19 marzo 2009 (cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), nell’ipotesi in cui il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, di cui al comma 18 del medesimo articolo 15, non costituisce riserva in sospensione d’imposta. in tale ipotesi "il saldo attivo costituisce, ai fini fiscali, una riserva di utili e come tale è tassato in caso di distribuzione".

il suddetto saldo "costituisce, invece, riserva in sospensione di imposta, ai fini fiscali, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dare rilevo anche ai fini fiscali alla rivalutazione, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva".

la medesima circolare 11/e del 2009 ha chiarito - al paragrafo 8 - che, in caso di distribuzione, "il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società".

inoltre, poiché il comma 19 dell’articolo 15 del sopra citato decreto legge prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (dell’irpef, dell’ires, dell’irap e di eventuali addizionali) nella misura del 10 per cento, le riserve, una volta affrancate, "confluiranno tra le riserve di utili" e "in caso di distribuzione il socio dovrà assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi".

sulla base delle disposizioni normative e della prassi sopra richiamate, la società istante, in caso di distribuzione (anche parziale) della riserva in sospensione d’imposta non oggetto di affrancamento, deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (in capo alla stessa società); pertanto, la riserva in sospensione d’imposta - che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione - deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta.

Nel caso specifico, la società sconterà un’aliquota impositiva del 24 per cento sul maggior reddito determinato per effetto del verificarsi del presupposto impositivo nel corso del periodo d’imposta 2018, tale per cui gli utili distribuiti dovranno considerarsi formati nel medesimo periodo d’imposta, vale a dire il 2018.

Una volta stabilito il periodo di formazione, ai fini fiscali, della riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione, in merito al quesito proposto dall’istante, si formulano le seguenti ulteriori considerazioni.

Come specificato dalla risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019, l’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26 per cento), nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva. La legge di bilancio 2018 ha, infatti, modificato talune disposizioni dell’articolo 47 del TUIR, che individua le modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES e dei proventi assimilati, e dell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di ritenute sui dividendi.

Ai sensi del comma 1005 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018.

Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Il legislatore, tuttavia, con il successivo comma 1006, ha introdotto una deroga a tale principio generale prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.

In applicazione di tale disposizione, "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017".

Nel caso specifico, trattandosi di riserve, per quanto sopra argomentato, formatesi con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell’esercizio 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio (e ha costituito, appunto, il presupposto impositivo per la tassazione dei medesimi utili in capo alla società istante), si ritiene che alla fattispecie rappresentata dal contribuente non si applichi la regola transitoria di cui al comma 1006 della sopra menzionata legge n. 205 del 2017, bensì la regola generale; conseguentemente, la società istante dovrà operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento calcolata sull’ammontare della riserva oggetto di distribuzione ai due soci detentori, come dichiarato in istanza, di partecipazioni qualificate.