Reddito e Pensione di cittadinanza, nuove indicazioni Inps su requisiti e condizioni di accesso (2/2)

A seguito della conversione (L. n. 23/2019) del decreto istitutivo (D.L. 4/2019) della misura, l’Inps illustra le modifiche introdotte e integra le indicazioni già fornite (circolare n. 43 del 20 marzo 2019), che restano valide per quanto diversamente non previsto (Inps, circolare 05 luglio 2019, n. 100).

(continua)... In senso opposto, a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione, è venuta meno l’esclusione dal Rdc, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai 12 mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa. Semplicemente, ora, essi sono ininfluenti per la scala di equivalenza, ai fini Rdc/Pdc.
Resta fermo che la verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il Rdc. E’ sufficiente che all’atto di presentazione della domanda di Rdc, sia stata presentata la DSU ai fini ISEE, ordinario o corrente, salvo nel caso (come previsto in sede di conversione) di nuclei familiari con minorenni, per cui rileva l’ISEE minorenni riferibile al nucleo in cui è presente il dichiarante, in luogo di quello ordinario. Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali, così aggiornati (art. 2, co. 1, lett. b, D.L. n. 4/2019):
- un valore dell'ISEE inferiore a 9.360,00 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro. Il valore del patrimonio immobiliare è relativo ai beni posseduti sia in Italia che all’estero; gli immobili all’estero vanno dichiarati nell’ISEE con riferimento al valore al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000,00 euro, accresciuta di 2.000,00 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro, incrementato di ulteriori 1.000,00 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000,00 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500,00 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000,00 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La predetta soglia è incrementata a 7.560,00 euro ai fini dell'accesso alla Pdc. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360,00 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da DSU ai fini ISEE. Il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE, per cui esso è dato dalla somma di tutti i redditi che già concorrono alla formazione dell’ISR (reddito complessivo ai fini Irpef di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, etc.), senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE (spese sanitarie per disabili, assegni per il coniuge, deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, spese su base nucleo per il canone di locazione, etc.). Peraltro, il valore del reddito familiare deve essere assunto al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Con particolare riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, ora è posto l’obbligo in capo a tali soggetti di produrre in fase di istruttoria, ai fini dell’accoglimento delle domande, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana (art. 3, D.P.R. n. 445/2000; art. 2, D.P.R. n. 394/1999). Sono esonerati i cittadini di Stati non appartenenti all’UE aventi lo status di rifugiato politico o per i quali è oggettivamente impossibile acquisire le predette certificazioni. Al riguardo, per questi ultimi è richiesta l’emanazione di un apposito decreto, nelle cui more l’istruttoria delle domande rimarrà sospesa. Altresì, il suddetto obbligo non vige laddove convenzioni internazionali dispongano diversamente (art. 2, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 4/2019).