Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 aprile 2016, n. 7156

Tributi - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo raccomandata - Utilizzo del servizio di poste private - Illegittimità - Notifica inesistente

 

Fatto e diritto

 

La R.S. SpA (già S.S. SpA), Agente della Riscossione per la Provincia di Enna, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con cui la CTP di Enna, in accoglimento del ricorso proposto da aveva annullato l’impugnata cartella di pagamento, ritenendone inesistente la notificazione in quanto effettuata (in violazione dell’art. 4 L. 261/99) direttamente dall’Ente di riscossione a mezzo di agenzia privata; la CTR, in particolare, ha ribadito l’inesistenza della notifica, evidenziando che la norma citata, pur liberalizzando i servizi postali, aveva riservato in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, all’Ente Poste gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, sicché la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata non potevano ritenersi assistite dalla funzione probatoria per legge ricollegata agli invii raccomandati.

Il contribuente non resiste.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando - ex art. 360 n. 5 cpc - nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la CTR non abbia tenuto conto che, come risultante da documentazione depositata in atti e riportata nello ricorso per cassazione, la spedizione della cartella impugnata era stata effettuata con plico raccomandato inviato dall’Ente Poste, che aveva poi provveduto alla consegna dell’atto; irrilevante era, invece, la circostanza che la R.S. SpA avesse delegato un soggetto privato (Consorzio Olimpo) per provvedere alla notifica delle cartelle quando (per come precisato) tale incombenza era stata poi materialmente in concreto svolta dall’Ente Poste.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - nullità della sentenza per violazione dell’art. 156, comma 2, cpc, si duole che la CTR abbia ritenuto inesistente la notifica; al riguardo sostiene che, tenuto conto che la consegna della cartella era stata effettuata per il tramite P.I., l’eventuale irregolarità della notifica operata dal Consorzio Olimpo doveva ritenersi sanata ex art. 156 cpc dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati nei limiti di quanto sarà precisato.

E’ vero, infatti, che, come più volte chiarito da questa Corte, "in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti" (Cass. 2262/2013; v. in senso conforme, 11095/08, 22375/2006, 20440/06 e, più di recente, 27021/2014).

Nel caso di specie, tuttavia, la CTR non appare avere esaminato la circostanza, decisiva ai fini della decisione, che la cartella in questione sarebbe si stata spedita per conto di S.S. SpA dal consorzio Olimpo ma "per il tramite di P.I.", sicché l’ipotesi in esame non ricade nella fattispecie cui si riferiscono le su riportate pronunce.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata decisione, con rinvio per nuovo esame alla CTR Sicilia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione, con rinvio per nuovo esame alla CTR Sicilia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.