Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 aprile 2016, n. 14483

Contravvenzione ex art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Illecito amministrativo - Art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

1. Il Tribunale di Roma in composizione monocratica con sentenza emessa in data 13 febbraio 2014 ha dichiarato P.M.C. responsabile per aver guidato, in Roma, il 16 settembre 2000, sprovvisto della patente di guida, perché mai conseguita, e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena finale di euro 2000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il tutto con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, lamentando la mancata concessione del beneficio della non menzione, in quanto soggetto che era stato ben identificato con carta di identità, sebbene cittadino straniero, incensurato e senza carichi pendenti.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata a motivo della recente depenalizzazione del reato per cui si è proceduto.

Invero, la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.

L'art. 8 del citato decreto-legislativo ha, poi, introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, come per l'appunto si verifica nel caso di specie.

Occorre aggiungere che, in via generale, il giudice, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto previsto dalla legge (non come reato, ma) solo come illecito amministrativo, non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo ogni qual volta la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694).

Senonché, l'art. 9 d. Igs. n. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo.

La presente sentenza va, pertanto, trasmessa alla Prefettura di Roma.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dispone trasmettermi copia della presente sentenza e della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Roma.