Prassi - INPS - Messaggio 25 novembre 2015, n. 7152

Pensioni delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti. Corresponsione per l’anno 2015 dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000) e della somma aggiuntiva per l’anno 2015 (c.d. quattordicesima - articolo 5, commi da 1 a 4, legge 3 agosto 2007, n. 127) - seconda tranche.

 

Con circolare n. 68 del 20 marzo 2001 sono state fornite le informazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000), introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.

Si riepilogano di seguito le circolari che hanno illustrato le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per ciascun anno, in attesa della verifica reddituale:

- circolare n. 183 del 18 ottobre 2001;

- circolare n. 29 del 6 dicembre 2001 (ex Enpals);

- circolare n. 163 del 31 ottobre 2002;

- circolare n. 173 del 6 novembre 2003;

- circolare n. 144 del 25 ottobre 2004;

- circolare n. 119 del 14 dicembre 2005;

- circolare n. 139 del 5 dicembre 2006.

Vengono ora descritte le modalità con le quali viene disposto il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2015, in via provvisoria, sulle pensioni delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti, in attesa della verifica reddituale a consuntivo.

 

1. Pensioni interessate all’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000) per l’anno 2015

L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni, ad eccezione delle categoria di seguito indicate: 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 198(VESO33), 199(VESO92).

Sono state inoltre escluse dalla lavorazione:

- le pensioni eliminate;

- le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5), (PNCT10 codice pensione = S - spettacolo e sport);

- le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2), (PNATC0 codice esonero=1 - spettacolo e sport);

- le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);

- le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;

- le pensioni con importo mensile di dicembre 2014 uguale a zero.

 

2. Modalità di calcolo

Le procedure hanno provveduto ad attribuire provvisoriamente l’importo aggiuntivo per l’anno 2015, in funzione dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato.

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi ed il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. L’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore. Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate dovranno essere preliminarmente acquisite con procedura di ricostituzione per l’aggiornamento dei dati reddituali e successivamente segnalate in procedura "Booking office".

 

3. Individuazione dei soggetti titolari di pensioni non INPS

Il comma 9 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. A tal fine il Casellario provvede a trasmettere all’Ente competente la relativa segnalazione.

 

4. Controllo sugli importi di pensione

Le procedure hanno verificato che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per l’anno 2015.

Il beneficio è stato attribuito coi seguenti criteri:

- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2015 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) è risultato maggiore di euro 6.686,01, la somma non spetta e non è stata attribuita;

- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2015 è risultato minore o uguale a euro 6.531,07 il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo;

- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2015 è risultato compreso tra euro 6.531,07 e 6.686,01, al pensionato spetta la differenza tra 6.686,01 e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l’importo del prorata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane.

 

5. Controllo dei redditi personali e del coniuge

Se, dal controllo decritto al punto 4 è risultato il diritto all’importo di euro 154,94 (lire 300.000) o ad una parte dello stesso, le procedure hanno provveduto alla verifica dei requisiti reddituali del titolare e del coniuge.

Sono stati presi in esame i redditi del titolare e del coniuge memorizzati sull’archivio REDDITI e sugli archivi dei REDDITI presenti nel sistema informatico delle gestioni spettacolo e sport.

A tali redditi sono state aggiunte le pensioni presenti sul Casellario.

L’importo aggiuntivo è stato attribuito se i redditi personali non superano l’importo di euro 9.796,60

Qualora il pensionato sia coniugato, è stato verificato anche il requisito reddituale coniugale; il limite di reddito cumulato è di euro 19.593,21. Non deve comunque essere superato il limite personale di euro 9.796,60.

 

6. Pensioni con decorrenza nell’anno 2015

Si è provveduto a calcolare l’importo aggiuntivo anche per le pensioni con decorrenza 2015, rapportando sia i limiti di reddito che l’importo da corrispondere ai mesi di percezione della pensione.

 

7. Pensioni eliminate nel corso dell'anno

Le procedure non dispongono alcun pagamento per le pensioni eliminate.

La quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta a cura della Sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.

Nel caso di pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti la quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta a cura della Previdenza Pals - Direzione Metropolitana di Roma.

 

8. Aggiornamento del data base delle pensioni

Su tutte le pensioni esaminate, quindi anche per quelle escluse dal beneficio, è stato memorizzato il codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e il codice 1 in GP1FMPNTIP.

Nel caso il cui l’importo aggiuntivo sia corrisposto, l’importo è memorizzato nel campo GP3EAGNT della sezione CUD relativo all’anno di corresponsione. Qualora l’importo aggiuntivo non spetti, nel campo in argomento viene memorizzato il valore 0 (zero).

Per le pensioni dello spettacolo e sport nel caso il cui l’importo aggiuntivo sia corrisposto, l’importo è memorizzato nell’area denominata crediti/debiti - PNCTA1 - codice credito CE71 - stato 99.

Per i titolari di più pensioni l’importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.

 

9. Aggiornamento dell’archivio conguagli

L’importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull’archivio CONGUAGLI, ed è consultabile con la procedura ARTE.

 

10. Pagamento dell’importo aggiuntivo

L’importo aggiuntivo spettante viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2015. Tale importo viene memorizzato in GP8MD52 con il codice 771. Per le pensioni dello spettacolo e sport l’importo è consultabile al campo 19 della cedola di dicembre 2015 - PNCTD0.

 

11. Comunicazione ai pensionati

Per tutti i pensionati interessati la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2015, visualizzabile sul sito www.inps.it, riporta l’importo aggiuntivo dovuto.

Il Mod. ObisM dell’anno 2015 riporterà un apposito literal con l’indicazione che l’importo dell’aumento per legge finanziaria 2001 attribuito a dicembre 2015 è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi definitivi.

 

12. Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2015 (c.d. quattordicesima - articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127). Seconda tranche.

Come di consueto, anche per l’anno 2015 la somma aggiuntiva è stata attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2015, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2015, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso dell’anno 2015, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni previste dalla legge per la concessione del beneficio.

Per i criteri di lavorazione si rinvia alla circolare 130 del 2 luglio 2015.