Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 ottobre 2015, n. 20352

Tributi - Riscossione - Ipoteca - Comunicazione - Necessità

 

Svolgimento del processo

 

Equitalia Nord s.p.a. ricorre nei confronti di B.L.A. e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato l’iscrizione ipotecaria impugnata perché adottata per titoli diversi da quelli dei tributi e senza che fossero stati notificati, al contribuente l’intimazione ad adempiere l’obbligo tributario e le cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto.

Il Giudice di appello, premesso che l’ipoteca era stata predisposta dal legislatore quale provvedimento funzionale alla fase esecutiva, riteneva che attraverso l’atto di intimazione ex art. 50 d.p.r. n. 602/73 il cittadino doveva essere posto nella condizione di evitare l’iscrizione ipotecaria. Inoltre, la C.T.R. rilevava anche l’illegittimità dell’ipoteca perché iscritta su titoli derivanti da sanzioni amministrative.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di costituzione al fine di partecipare alla pubblica udienza.

B.L.A. non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo —rubricato: violatone e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c con riferimento all’art. 360 c.p.c. n.5 per omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alle eccezioni pregiudiziali formulate con l’atto di appello- la ricorrente deduce la mancata motivazione, nella sentenza impugnata, su uno specifico motivo di appello (con il quale si era censurata la sentenza di primo grado di omessa e/o insufficiente pronuncia) laddove la C.T.R. si era limitata ad argomentare che: "l’appello presuppone la disamina di quanto risultato ed emerso in corso di causa, nulla di rilievo ponendosi in via preliminare e/o pregiudiziale".

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, a fronte dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata sia da essa, Agente della riscossione, che dall’Agenzia delle Entrate, per violazione dei disposti degli artt. 18 e 22 del d.lgs.n. 546/92 ed a fronte del fatto (rilevabile dai documenti allegati al n.2 del fascicolo di primo grado) che l’atto di opposizione era stato notificato per posta e non per mezzo dell’Ufficiale giudiziario ed in copia, priva del mandato alle liti sottoscritto dal contribuente e della dichiarazione di conformità all’originale prodotto in sede di costituzione- la C.T.R. aveva omesso di accertare la nullità del ricorso discendente dalla sussistenza di una difformità tra l’atto depositato e quello notificato (laddove quest’ultimo non conteneva la delega con la sottoscrizione del contribuente e l’autentica del difensore).

1.2. Il motivo va disatteso.

In effetti, a fronte dello specifico motivo di appello (della cui proposizione, peraltro, la C.T.R. dà atto nella sentenza impugnata nella parte dedicata al "fatto") appare configurabile un’omessa pronuncia laddove, con argomentazione apodittica, il Giudice si limita ad affermare che nulla di rilievo si pone in via preliminare e/o pregiudiziale.

Ciò posto, pur riconosciuta la configurabilità di un'omissione di pronuncia rilevante ai fini dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la stessa non può condurre alla cassazione della gravata sentenza alla luce del consolidato principio, nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, per il quale, in caso di nullità della sentenza o del procedimento (tra cui l'omessa pronuncia), condivisibili esigenze di economia processuale impongono un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., u.c., tanto da evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto comunque decisa nel merito, purché - beninteso - senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass. 3 marzo 2011, n. 5139; Cass. 25 novembre 2011, n. 24914; Cass. 14 giugno 2012, n. 9735; Cass., ord. 27 giugno 2012, n. 10747; Cass., ord. 30 gennaio 2013, n. 17672; argum. ex Cass. Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13617, ovvero ex Cass. Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61). E, nella specie, riscontrato dall’esame degli atti processuali (consultabili in questa sede attesa la tipologia del vizio dedotto) che l’originale del ricorso introduttivo recava la procura alle liti e la sottoscrizione del contribuente, la tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente è, comunque, infondata; al riguardo bastando un richiamo a Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 24461 del 17/11/2014 secondo cui "in tema di contenzioso tributario, la mancata sottoscrizione della copia del ricorso consegnata o spedita per posta all'Amministrazione finanziaria ne comporta la mera irregolarità se l'originale, depositato nella segreteria della commissione tributaria, risulta sottoscritto, e non l'inammissibilità di cui agli artt. 18, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che non si applicano qualora un esemplare dell'atto rechi la firma autografa dell'autore, poiché il resistente è comunque in grado di verificare la sussistenza della sottoscrizione sull'originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente.

2. Con il secondo motivo —rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.50, II comma dpr n. 602/73 con riferimento all’art. 360 n.3 c.p.c.- si lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere assoggettabile l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 d.p.r. 602/73 alle disposizioni di cui all’art. 76 dello stesso d.p.r., da un canto, e dall’altro, necessaria la preventiva intimazione di cui al citato art. 50.

3. Con il terzo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. n. 5 per omesso esame delle prove documentali prodotte- la ricorrente lamenta l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto necessaria la prova a carico dell’ente impositore della sussistenza di un titolo idoneo a legittimare l’iscrizione ipotecaria, "che deve essere preceduta dal deposito dei titoli su cui si fonda, le cartelle originali, la cui mancanza ne determina l’annullamento".

4. Infine, con il quarto motivo (indicato in ricorso nuovamente come terzo) si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. n.1 in relazione alla pronuncia di inammissibilità dell’iscrizione ipotecaria relativa a titoli derivanti dalle sanzioni amministrative laddove la C.T.R., in contrasto con i principi affermati in materia, aveva riformato la pronuncia di primo grado che aveva circoscritto la validità della misura cautelare nei limiti dell’esposizione tributaria specifica.

5. Il secondo motivo è infondato. Tale motivo propone una questione che le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto con la sentenza n. 19668/14, con la quale si e affermato che:

a) L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessita di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

b) In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R, come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'Ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Se dunque, alla stregua del principio sub a), non può condividersi l'affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui in materia di iscrizione ipotecaria troverebbe applicazione il disposto di cui all'articolo 50, comma 2, DPR 602/73, deve tuttavia rilevarsi che il dispositivo della sentenza gravata risulta conforme al principio sub b), non deducendosi nel ricorso del Concessionario che l'iscrizione ipotecaria - pacificamente non preceduta dall'intimazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/73 - sia stata tuttavia preceduta da una comunicazione con assegnazione di termine di gg. 30 per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.

6. Il rigetto del mezzo assorbe l’esame degli ulteriori motivi.

7. In definitiva, il ricorso va rigettato.

8. Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva degli intimati.

9. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.