Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 settembre 2015, n. 18530

Lavoro - Previdenza e assistenza - Enpals - Lavoratori dello spettacolo - Obbligo assicurativo - Necessità

 

Svolgimento del processo

 

A seguito di accertamento ispettivo, l'Enpals contestava alla Fondazione P. vari illeciti amministrativi consistenti nell’omesso versamento di contributi previdenziali al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in relazione a 448 figuranti ed intimava alla Fondazione di versare la somma di 503.420,00 euro per contributi lavoratori, somme aggiuntive e interessi di mora.

Con ricorso al Tribunale di Firenze, la Fondazione chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'ente previdenziale.

Il Tribunale di Firenze con sentenza 4.110.05 accoglieva la domanda di accertamento negativo promossa dalla Fondazione, dichiarando l'inesistenza di alcun obbligo contributivo con riferimento alle contestazioni di cui al verbale di accertamento predetto.

La Corte d'Appello, con sentenza del 16.12.2008, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Enpals, dichiarava non dovuta la contribuzione limitatamente ad alcuni lavoratori assunti a tempo determinato, ma riteneva per tutti gli altri lavoratori che era stato omesso il versamento dei contributi, sicché respingeva, per la gran parte, l'appello.

Avverso tale sentenza ricorre la Fondazione per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'ENPALS con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 1362 c.c., nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo, per avere esaminato le risultanze istruttorie solo su base cartolare in relazione ai verbali ispettivi.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 12 disp.prel.c.c., 3 d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, per aver ritenuto irrilevante l'accertamento delle modalità concrete e specifiche di svolgimento del rapporto lavorativo, e per aver fatto gravare sulla Fondazione l'onere della prova della natura dei rapporti in questione.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata prende le mosse dall'art. 3 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 n. 708 (decreto di disciplina dei contributi ENPALS) e, sottolineando la peculiarità del settore dell'opera lirica (che richiede il concorso nell'opera di più professionalità) ed il fine della legge (che è quello di tutelare chi collabori alla realizzazione dell'opera), rileva che la stessa prevede i figuranti quali soggetti espressamente inclusi tra i lavoratori per i quali sussiste l'obbligo contributivo.

Ciò posto, la sentenza respinge la distinzione proposta dalla Fondazione tra figuranti (oggetto dell'obbligo) e comparse (escluse dalla contribuzione), professionisti i primi e dilettanti i secondi, sia sulla base della legge che ricomprende nei figuranti ogni partecipante all'allestimento al quale non sia affidato un ruolo diverso dalla ordinata presenza sul palco, sia sulla base degli obblighi contrattuali di sottoposizione alle indicazioni di regia, al coordinamento scenico, al costume ed al trucco, e di partecipazione alle prove, concludendo che il ruolo di mere comparse -libere da prove e da indicazioni di regia- è configurabile nelle rappresentazioni cinematografiche e non invece in quelle liriche.

La sentenza impugnata, che è correttamente ed adeguatamente motivata, si sottrae alle censure sollevate.

Le conclusioni della sentenza poggiano sulle risultanze del verbale ispettivo e sui contratti scritti dei lavoratori, sicché tali elementi sono stati valutati, con giudizio non sindacabile in questa sede in quanto tipicamente di merito, come sufficienti per qualificare i rapporti lavorativi in esame.

In tale contesto, la mancata valorizzazione delle prove testimoniali raccolte non implica l’attribuzione al verbale ispettivo di un valore probatorio maggiore di quello tipico dell'atto, ma è solo il risultato di un’operazione valutativa del materiale probatorio, con particolare riferimento a quello che, essendo scritto e reso nell'immediatezza dei fatti ed avendo un contenuto preciso (fondandosi sulla valutazione di dichiarazioni di alcuni lavoratori, sui contratti, sulle fatture e sulle dichiarazioni del datore), è risultato alla corte territoriale più rilevante, ed idoneo a fondare la decisione, ben più delle prove orali acquisite.

La valutazione risulta corretta anche nella parte in cui richiama lo stampato standard per le prestazioni occasionali delle comparse, dal quale si desumono - a fronte di un compenso per i lavoratori- obblighi degli stessi (qualificati "artisti") di presentarsi a teatro all'ora delle convocazioni, di truccarsi e vestirsi per le prove e le recite, obblighi di non assentarsi dal luogo della rappresentazione nel periodo contrattuale, obblighi di non svolgere altre attività in luoghi pubblici o privati nei 30 chilometri del detto luogo, di partecipare a tutte le prove ed alle recite.

Non vi è dubbio che siffatti contratti attribuiscono stabilità alla figura dei lavoratori, non rilevando l'eventuale saltuarietà della partecipazione alle rappresentazioni, essendo tipiche del settore le prestazioni anche di singola giornata.

Dai descritti elementi emerge l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione datoriale, elemento questo tipico della subordinazione, posto che nelle rappresentazioni liriche - a differenza di quelle cinematografiche- l'impegno del lavoratore si protrae nel tempo e si coordina con le indicazioni di regia in modo ben più pregnante rispetto alle comparse cinematografiche.

Per altro verso, la previsione di un compenso evidenzia la professionalità del lavoratore.

La professionalità della prestazione, del resto, va intesa con riferimento alla specificità del settore, nel senso di essere riconducibile ad una delle categorie previste dalla legge (e tale è il figurante, quale figura di lavoratore chiamato a specifiche prestazioni artistiche, anche occasionali).

La sentenza impugnata è peraltro in linea con i principi affermati in materia da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 21829 del 15/10/2014; Sez. L, Sentenza n. 1640 del 22/01/2009; Sez. L, Sentenza n. 8703 del 27/04/2005), secondo la quale, in materia di obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo ex D.Lgs. c.p.s. n. 708 del 1947, sussiste l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso i quali essi prestino la loro opera, in riferimento ai lavoratori impiegati a svolgere un'attività artistica o tecnica correlata alla realizzazione di uno spettacolo con carattere di stabilità e professionalità, all'interno di una rappresentazione o manifestazione, di tipo teatrale, cinematografico, televisivo o di altro genere, che si svolga davanti ad un pubblico appositamente convenuto allo scopo o in modo da poter essere fruita da un pubblico più vasto, che non necessariamente assista direttamente alla prestazione, ma ne possa godere tramite gli strumenti di registrazione creati dalla tecnica, con esclusione dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale, non rilevando invece come causa di esclusione, il fatto che tali prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, né che tale attività lavorativa non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti.

La novità della questione dà ragione della compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.