Giurisprudenza - CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 05 giugno 2015, n. 2773

Autorizzazione per impianti di videosorveglianza

 

Fatto

 

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne il decreto del Direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 191 del 21 novembre 2012, con cui si disponeva la parziale riforma dell’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro di Como n. 55 del 31 luglio 2012, riferita ad un servizio di videosorveglianza, installato presso la I. M. di Cantù, al fine di contrastare furti e taccheggi. Nella citata autorizzazione n. 55 del 2012 era confermato - quale "incaricato del trattamento per la gestione del sistema di videosorveglianza" - il direttore dell’ipermercato, ma tale designazione era contestata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che proponevano ricorso gerarchico innanzi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale ricorso veniva respinto in rapporto al posizionamento delle telecamere e accolto, invece, circa la "possibilità di consentire la visione in diretta delle immagini da parte del direttore del punto di vendita". La decisione, espressa nei termini sopra indicati nel decreto n. 191 del 2012 - anche con riferimento ad un conforme parere del Consiglio di Stato (sez. II, n. 2944/2002) - veniva contestata dalla C.L. s.c., per violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento: c.d. Statuto dei lavoratori), eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà.

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, sez. I, n. 1815/13 in data 11 luglio 2013 (che non risulta notificata) il ricorso al riguardo proposto veniva accolto, nei termini di seguito precisati.

Nella citata sentenza si sottolineava come - pur non essendo consentito, a norma dell’art. 4 (Impianti audiovisivi) dello Statuto dei lavoratori, l’uso di sistemi di controllo a distanza, a fini di vigilanza sull’attività lavorativa - fosse ragionevole contemperare il diritto dei lavoratori, a non essere in tal modo controllati, con le esigenze del datore di lavoro e della collettività, per la protezione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il punto di coordinamento fra i principi sopra enunciati era ritenuto, nella medesima sentenza, coincidente con la ravvisata "proporzionalità delle misure adottate, rispetto alla compressione dei diritti fondamentali dei lavoratori, da valutare secondo limiti di ragionevolezza".

Nella situazione in esame, sarebbero state infatti adottate sufficienti precauzioni, come quella riferita all’inutilizzabilità di "eventuali risultanze dei controlli [...] per addebiti nei confronti dei lavoratori, sia in merito a contestazioni che a sanzioni disciplinari"; la collocazione delle telecamere avrebbe poi reso la registrazione di immagini, riguardanti i dipendenti, di "carattere eventuale e casuale", mentre l’ assenza nella pianta organica di personale, idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui trattasi, avrebbe determinato un ingiustificato aggravio per l’imprenditore, ove costretto ad assumere personale apposito per reprimere furti, o consumo diretto di alimenti e bevande all’interno della struttura di vendita.

Avverso la sentenza sopra sintetizzata hanno proposto appello (n. 2467/14, notificato il 26 febbraio 2014) le Associazioni sindacali FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL di Como, sulla base dei seguenti motivi di gravame: errata interpretazione e contraddittorietà della motivazione; eccesso di potere per difetto di ponderazione, nonché per violazione di norme interne e violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970).

Le valutazioni del giudice risulterebbero fondate, infatti, su un "elemento del tutto discrasico rispetto al profilo normativo di carattere costituzionale, che protegge il lavoratore sia sotto il più stretto profilo della tutela del lavoro, sia sotto il più lato riguardo della cosiddetta privacy". Sarebbe stata circostanza dirimente, in particolare, quella del costo da affrontare per il reclutamento di personale addetto alla sorveglianza, con non consentita prevalenza del dato economico sulle prescritte modalità di sorveglianza (modalità, che avrebbero dovuto essere tali da escludere "in radice" la possibilità di utilizzo dell’apparecchiatura " per finalità di controllo delle prestazioni di lavoro dei dipendenti", mentre, nel caso di specie, le immagini avrebbero quanto meno reso inevitabile "la formazione di un certo convincimento nel datore di lavoro sull’operato del dipendente").

L’appellata C.L., costituitasi in giudizio, sottolineava come le telecamere fossero installate in modo tale, da "coprire le postazioni di lavoro anche solo potenzialmente inquadrabili", mentre il costo della vigilanza privata - affidabile solo a guardie particolari giurate - sarebbe risultato particolarmente elevato e non sostenibile a livello aziendale. Le cautele adottate, inoltre, avrebbero reso pacifico che il controllo, posto in essere nel caso di specie, fosse finalizzato esclusivamente a salvaguardare il patrimonio aziendale, nonché a tutelare la sicurezza di lavoratori e clienti, mentre nessun elemento di riscontro avrebbe potuto ritenersi sussistente, circa un’effettiva lesione subita dai lavoratori. La disciplina di tutela dei dati personali, infine, non sarebbe stata applicabile nella situazione in esame, in assenza di qualsiasi ipotesi di trattamento scorretto dei dati acquisiti.

Premesso quanto sopra, con ordinanza collegiale istruttoria n. 6052/14 del 10 dicembre 2014, questa Sezione del Consiglio di Stato rilevava come, dalla pur ampia documentazione depositata in atti, non emergessero con chiarezza i criteri adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per operare il complesso bilanciamento di interessi richiesto nel caso di specie. Il Collegio riteneva perciò necessario acquisire una documentata relazione, redatta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, in ordine ai seguenti dati:

a) criteri adottati per assicurare il rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, col minimo possibile sacrificio delle esigenze economiche e funzionali dell’azienda;

b) situazioni di fatto riscontrate, per quanto di competenza, circa le intese e/o le divergenze riscontrate nell’applicazione della predetta norma.

La relazione veniva depositata in data 20 febbraio 2015 e in base alla stessa, nonché alle successive memorie difensive delle parti, la causa è passata in decisione.

 

Diritto

 

Il Collegio è chiamato a valutare una fattispecie applicativa dell’art. 4 (Impianti audiovisivi) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento: c.d. Statuto dei lavoratori), che dispone quanto segue:

«È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".

Fermo dunque il precetto generale del primo comma, che vieta impianti approntati al fine del controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai commi successivi si prevedono particolari modalità procedimentali per giustificare la presenza di impianti richiesti da "esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro": o per via sindacale, o, in difetto, per via amministrativa (in tale seconda ipotesi, con possibilità di ricorso gerarchico, in effetti presentato nel caso di specie).

La questione in esame consiste, quindi, nell’identificare i parametri cui deve attenersi l’autorità amministrativa nel disporre l’eventuale deroga.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, correttamente abbia disposto,il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (sul cui intervento non è contestata la cognizione del giudice amministrativo) con decreto n. 191 del 21 novembre 2012 del Direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, che accoglieva in parte il ricorso gerarchico proposto dalle associazioni sindacali, attualmente appellanti, disponendo la parziale riforma dell’autorizzazione n. 55 del 31 luglio 2012, rilasciata dalla Direzione territoriale del lavoro di Como.

Con la decisione dell’Amministrazione centrale, in particolare, veniva riconosciuta la regolarità del posizionamento di telecamere, finalizzate alla prevenzione ed alla repressione di furti e taccheggi nel grande centro commerciale della I. di Cantù, ma si escludeva la possibilità che la visione, consentita attraverso dette telecamere, fosse effettuata dal direttore del medesimo centro.

In primo grado di giudizio, quest’ultima disposizione veniva annullata, con ripristino della disciplina, dettata per la tipologia di controllo di cui trattasi nella citata autorizzazione n. 55 del 31 luglio 2012.

Nel presente grado di giudizio, tuttavia, il Collegio perviene ad opposte conclusioni e nei termini che seguono ritiene fondato l’appello, tenuto conto della documentata relazione, depositata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in esito alla fase istruttoria espletata.

In tale relazione si illustra come nell’ambito della procedura, svolta ai sensi dell’art. 4, u.c., della legge n. 300 del 1970, non fossero pervenute osservazioni dell’azienda interessata e come, in precedenza, il direttore del punto di vendita non fosse stato considerato stabilmente utilizzabile, per l’espletamento delle funzioni di controllo di cui trattasi, di norma affidate a collaboratori - ovvero a "responsabili ed incaricati, propri o dipendenti da aziende esterne".

Nella situazione in esame, in ogni caso, non sarebbe stata imposta l’assunzione di personale aggiuntivo, ritenendosi possibile l’individuazione degli addetti al servizio di videosorveglianza nell’ambito del personale già occupato presso la cooperativa appellata, "consistente in un organico di oltre 200 dipendenti".

La cooperativa, invece, ribadiva le posizioni già espresse in sede di costituzione in giudizio, sottolineando come non fossero state valutate "le peculiarità organizzative e la situazione operativa del punto di vendita", il cui organigramma non comprenderebbe personale con i requisiti professionali ed il livello, richiesto per svolgere attività implicanti la sorveglianza; quanto sopra, fatta eccezione per il solo direttore del punto di vendita stesso, peraltro già nel 2006 autorizzato alla visione delle immagini, registrate dall’impianto allora installato (di cui quello oggetto di causa costituirebbe semplice ammodernamento).

Le organizzazioni sindacali appellanti, a loro volta, sottolineavano la differenza fra accertamenti ex post di violazioni commesse e controlli difensivi implicanti, come nel caso di specie, una sorveglianza diretta e continua del lavoratore. La questione controversa riguarderebbe, infatti, l’individuazione del soggetto "autorizzato alla visione in presa diretta e potenzialmente continuativa delle immagini". Su tale questione, la cooperativa appellata non avrebbe offerto dimostrazioni convincenti, né circa i costi di personale specializzato per la sicurezza, né in ordine all’impossibilità di affidare analoghe mansioni al personale già in servizio, con ingiustificata eccezione per il citato direttore.

Premesso quanto sopra il Collegio rileva, in punto di fatto, che la vicenda in esame riguardava non la prima installazione, ma la risistemazione di un sistema di videosorveglianza, per il quale nel 2006 era stato raggiunto il prescritto accordo - ex art. 4, secondo comma del citato Statuto dei Lavoratori - fra l’Azienda e le rappresentanze sindacali. Nell’accordo si faceva riferimento alla collocazione delle apparecchiature in un "locale non accessibile ad altri, che non siano il Direttore e il Responsabile della sicurezza, che comunque di norma non vi operano".

In una prima integrazione dell’accordo, convenuta nel 2010 dalle medesime parti sopra indicate, era previsto che l’azienda provvedesse "alla designazione per iscritto delle persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli impianti", tramite "incaricati propri o dipendenti di aziende esterne, che svolgono prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento", in ogni caso rispettando determinate regole (riprese non finalizzate a riprendere il personale durante l’orario di lavoro, inquadrature casuali, protratte solo per il tempo strettamente necessario alle finalità perseguite ed impossibilità di utilizzare le immagini per questioni disciplinari).

Non risulta, tuttavia, che in precedenza la visione delle riprese di cui trattasi fosse stata affidata, in via esclusiva, al direttore del punto di vendita - come si afferma ipotizzato nel 2012 - "a mezzo di appositi monitor all’interno del proprio ufficio", con visualizzazione resa possibile anche in assenza di un rappresentante dei lavoratori, o di personale specializzato per la sicurezza.

Ove, peraltro, ciò fosse avvenuto di fatto anche in passato, le organizzazioni sindacali affermavano di non averne mai avuto conoscenza e, su tale questione, non si raggiungeva alcun accordo nel 2012. Per quanto sopra veniva avviata la procedura, disciplinata dallo stesso art. 4 (che prevede l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro, contestabile presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Il Ministero - su ricorso delle ricorrenti organizzazioni sindacali - aveva disposto, con l’atto impugnato in primo grado, nei seguenti termini: "[...]. la visione in differita delle riprese dovrà essere consentita a terzi autorizzati, ai rappresentanti della società, a dipendenti preventivamente individuati e autorizzati. La visione immediata delle immagini dovrà essere consentita ai predetti soggetti, ad esclusione del direttore del punto di vendita o di altro soggetto, cui sia conferito potere gerarchico e disciplinare sui lavoratori. I nominativi delle persone autorizzate dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori", con le anche ulteriori prescrizioni e garanzie, già in precedenza disposte e non rilevanti ai fini del presente giudizio.

Era comunque richiesto il rispetto - anche da parte della Direzione territoriale del lavoro - della disciplina dettata dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo a quello in data 8 aprile 2010 (CU 99).

Tali precisazioni risultano condivisibili..

È realtà innegabile che con il mezzo della videosorveglianza si possano non solo contrastare i taccheggi e le rapine (in corrispondenza ad una effettiva "esigenza organizzativa e produttiva" ), ma anche, benché non intenzionalmente, trattare dati personali. La voce e l’immagine delle persone riprese non possono infatti non considerarsi informazioni riferite alle persone stesse, in base alla normativa sia nazionale (d.lgs. n. 196 del 2003, cit.) che comunitaria (Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995; cfr. anche Corte giust. UE, IV, 11 dicembre 2014, causa C - 212/13, secondo cui l’art. 3, par. 2, secondo trattino, della direttiva 95/46/CE, sulla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, va interpretato nel senso che l’utilizzo di un sistema di videocamera, che porta a una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco duro, installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari, e che sorveglia parimenti lo spazio pubblico, non costituisce un trattamento dei dati, effettuato per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico ai sensi di quella disposizione).

E’ in quest’ambito e per questi effetti che si impone l’esigenza di un controllo, che risulti rispettoso - come è nella ratio della norma, considerato il carattere generale del precetto di cui al primo comma dell’art. 4 - del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Così, sia nel provvedimento sopra citato che in altri successivi, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che la videosorveglianza - autorizzabile solo per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale - deve essere utilizzata nel rispetto del divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, in conformità al principio generale, enunciato nel primo comma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Il tema investe dunque il rispetto della predetta norma, affinché gli impianti in questione non siano surrettiziamente utilizzati, oltre che per il contrasto del taccheggio e della rapina, per una finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, essendo tale controllo vietato dalla norma generale (che non vieta al datore di lavoro di vigilare sulla condotta lavorativa dei dipendenti, ma esclude che la vigilanza possa avvenire a distanza con siffatti mezzi, che si presumono sleali o comunque eccessivamente intrusivi).

Legittimamente, ritiene il Collegio, ha dunque nel caso di specie deciso, in sede di ricorso gerarchico, il Ministero del lavoro e della protezione sociale, le cui conclusioni - non sindacabili nel merito - appaiono ragionevoli e rispettose dei parametri legislativi.

L’invocazione del principio della buona fede nell’esecuzione del contratto, ex art. 1375 Cod. civ., cui si riferisce la difesa della C.L., appare inconferente nel caso di specie, dovendo semmai considerarsi, in senso opposto, la presunzione di slealtà di cui al citato art. 4, primo comma.

Le contestazioni sindacali, infatti, si riferivano all’eventualità che i controlli effettuati tramite videosorveglianza - con lecite finalità di tutela del patrimonio aziendale - potessero tradursi in modalità vietate di controllo dei lavoratori, in quanto effettuati dal direttore del personale, titolare anche dell’azione disciplinare.

È un fatto obiettivo, del resto, che l’azione di telecamere, che riprendano non solo i movimenti di eventuali taccheggiatori, ma anche il casuale passaggio di dipendenti (che possono essere non sempre addetti a postazioni fisse nei grandi punti vendita) si presti ad essere percepita da parte dei dipendenti stessi - ove consapevoli di muoversi "sotto gli occhi" del dirigente - come una dimensione di quel controllo a distanza, anche se non intenzionale, che la legge non consente, al di là di altre lecite esigenze di tutela del patrimonio aziendale.

Vale richiamare, al riguardo, anche quanto considerato dalla Corte di cassazione (Cass., lav., 23 febbraio 2012, n. 2722, che pure la cooperativa appellata invoca a sostegno delle proprie tesi difensive), secondo cui è legittimo, e non assoggettato agli oneri dell’art. 4, il controllo della posta elettronica aziendale del dipendente, effettuato dal datore di lavoro, quando però diretto ad accertare non l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma, una condotta illecita del lavoratore, dannosa per l’azienda.

Secondo detta sentenza, infatti, è ammissibile l’utilizzo degli strumenti di controllo offerti dalle moderne tecnologie, quando emergano indizi giustificativi di un’indagine a carico del lavoratore, per questioni che esulano dallo stretto ambito del rapporto di lavoro; ma si ribadisce al tempo stesso il divieto, di cui all’art. 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970, quando si tratti solo di "verificare l’esatto adempimento, da parte del lavoratore, delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro".

Nella situazione in esame, risulta oggettivamente che il sistema di videosorveglianza fosse stato installato, per lecite finalità di tutela del patrimonio aziendale da taccheggi o rapine: circostanza quest’ultima, che legittima l’installazione di tale impianto.

La questione critica, dunque, non è quella del posizionamento effettivo delle telecamere (senza il quale il fine di contrasto di taccheggi e rapine sarebbe indebitamente menomato), ma quello delle modalità della relativa utilizzazione,, di essenziale rilievo al fine di rispettare il precetto generale dell’art. 4, primo comma.

La circostanza di fatto che, per lecite finalità, il Direttore del punto vendita avesse costantemente, dal proprio ufficio, diretta visione di vaste aree della struttura commerciale, concretizzava però,, oggettivamente, anche i presupposti della tipologia di controllo vietata dalla legge sull’attività del personale, anche oltre le intenzioni del dirigente (fermo restando - a riprova dell’impraticabilità della scelta, sostenuta dalla parte appellante - che il precluso utilizzo delle immagini registrate a fini disciplinari, ove dalle immagini in questione fossero emersi comportamenti indebiti dei lavoratori, avrebbe comunque comportato una violazione dei doveri del dirigente stesso).

Si deve sottolineare, in ogni caso, che il divieto trascende il mero fatto della riconducibilità, anche involontaria, di apprezzamenti positivi o negativi sul personale alla visione delle riprese di cui trattasi, essendo fondamento del divieto stesso la tutela dei lavoratori, anche indipendentemente da ogni effettiva conseguenza lesiva. La non riconducibilità di apprezzamenti di tal genere alle registrazioni, visionate con le modalità in contestazione sarebbe del resto indimostrabile, pur non potendo dette registrazioni essere poste a base di provvedimenti disciplinari.

Quanto alla correttezza del bilanciamento di interessi, operato dall’Amministrazione, non appaiono convincenti né comprovate le argomentazioni, fatte proprie nella sentenza appellata, circa la contingente esigenza di non limitare il diritto di libera iniziativa economica privata, "in una fase economica che impone alle imprese, anche allo scopo di salvaguardare i posti di lavoro, di gestire nel modo più proficuo le proprie risorse". Si tratta invero di valutazioni, che non spetta al giudice compiere.

Inoltre, le peculiari esigenze di specifiche professionalità per effettuare la vigilanza di cui trattasi (cfr. in tal senso anche art. 134 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), non riscontrabili nel personale, non sono state nemmeno dimostrate come sussistenti per il direttore del centro commerciale (con conseguenze che rendevano di difficile configurazione il legittimo ed efficace espletamento delle diverse mansioni, che a quest’ultimo si volevano attribuire).

Anche l’asserita insostenibilità dei costi - per quanto possa qui rilevare - non appare sostenuta da riscontri probatori convincenti, per una struttura con duecento addetti, mentre rientra nell’autodeterminazione del datore di lavoro la scelta di criteri organizzativi tali, da rispettare le prescrizioni imperative di legge, così come non compete all’organo giudicante considerare se alcuni dipendenti possano (in alternativa a nuove assunzioni di personale specializzato nel settore della sicurezza) essere abilitati a simili funzioni nei modi previsti dalla legge.

Per le ragioni esposte - e con assorbimento di ogni ulteriore tesi difensiva - il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo.

Quanto alle spese giudiziali, il Collegio ne ritiene equa la compensazione per i due gradi di giudizio, data la complessità della vicenda controversa e la natura degli interessi coinvolti.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado; compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.