Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 10 marzo 2015

Modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto disciplina le modalità di chiusura degli interventi agevolativi, indicati al successivo comma 2, gestiti dal Ministero dello sviluppo economico nel periodo di programmazione 2007-2013, in relazione ai progetti cofinanziati con risorse comunitarie nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività», del Programma operativo interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» e del Programma operativo interregionale «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo».

2. Le disposizioni del presente decreto, relative al termine per l'ultimazione degli investimenti ed alle modalità di erogazione delle agevolazioni, sono dettate in deroga alle vigenti disposizioni previste dai seguenti interventi:

a) interventi attuativi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982:

i. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009, concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di processo e/o di prodotto volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», secondo la normativa comunitaria di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH);

ii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 luglio 2009, concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, attuati da imprese start up;

iii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2009, concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale relativi a programmi cosiddetti di «Analisi Fattuale» e programmi cosiddetti di tipo «Generalista»;

iv. decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

b) progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

i. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al progetto di innovazione industriale per l'«Efficienza energetica»;

ii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al progetto di innovazione industriale per la «Mobilità sostenibile»;

iii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy»;

c) decreti attuativi del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009:

i. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010 concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, cosiddetto bando «Altri obiettivi»;

ii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010 concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, cosiddetto bando «Industrializzazione»;

iii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010 concernente la concessione di agevolazione a favore di programmi di programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia, cosiddetto bando «Investimenti energetici»;

iv. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2011, concernente la concessione di agevolazioni a favore di programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse;

v. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2013 recante interventi di sostegno per investimenti innovativi nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza («Macchinari Innovativi»);

vi. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 dicembre 2013 che prevede agevolazioni per la promozione e il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza;

d) decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2011, recante gli indirizzi operativi per la gestione dei contratti di sviluppo, nonché decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014 in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle iniziative i cui termini per l'ultimazione siano già decorsi alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 2

Data finale per l'ultimazione degli investimenti

 

1. Per i progetti/programmi rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 il termine per l'ultimazione degli investimenti può essere fissato entro il 31 ottobre 2015.

2. Per data di ultimazione degli investimenti si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

3. Le spese, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, sono pagate entro il 31 dicembre 2015, nei limiti e alle condizioni previste dalle specifiche normative relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.

 

Art. 3

Richieste di proroga e dichiarazione di ultimazione degli investimenti

 

1. Nei casi in cui il termine di cui all'art. 2, comma 1, sia successivo a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni vigenti in relazione ai diversi interventi agevolativi di cui all'art. 1, comma 2, ovvero dai singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni, come eventualmente prorogato in virtù delle relative norme applicabili, le imprese che intendono avvalersene presentano un'apposita richiesta di proroga secondo le modalità previste.

2. La richiesta si intende automaticamente accettata, ove non sia rigettata entro trenta giorni solari dalla data di ricezione.

3. A seguito dell'ultimazione degli investimenti, come definita all'art. 2, comma 2, qualora la stessa non sia stata già comunicata, le imprese beneficiarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, presentano un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuta ultimazione dei programmi/progetti.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e, ove previsti, ai soggetti gestori, entro 15 giorni dalla data di ultimazione e non oltre il 15 novembre 2015.

5. Resta fermo per le imprese beneficiarie l'obbligo di trasmettere la documentazione finale di spesa e la relativa richiesta di erogazione a saldo, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle specifiche normative vigenti in relazione ai diversi interventi agevolativi interessati dal presente decreto.

 

Art. 4

Termine per la rendicontazione dei progetti di innovazione industriale

 

1. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), in deroga a quanto previsto dai decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, 19 marzo 2008 e 10 luglio 2008, la presentazione dell'ultimo stato di avanzamento comprendente spese cofinanziate a valere sulle risorse del PON R&C deve avvenire entro il 31 marzo 2016, con riferimento all'intero programma agevolato.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 aprile 2015, n. 94.