Prassi - FONDAZIONE STUDI CDL - Circolare 23 aprile 2015, n. 9

Naspi al via: Il vademecum per l'utilizzo

 

1. Introduzione

 

Con il DLgs 22 del 2015 sono stati recati interventi sulla materia degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in attuazione della delega operata dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 183/2014.

Il dichiarato obiettivo è quello di unificare la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e brevi di ASpI in modo da ampliare la tutela previdenziale dell’evento disoccupazione e da garantire tutele di maggior durata ai lavoratori con carriere contributive più rilevanti.

In via generale si precisa sin da subito che gli oneri contributivi previsti per il finanziamento di ASpI e mini AspI rimangono identici anche per le nuove prestazioni previste dallo schema di decreto legislativo presentato dal Governo compreso il c.d. ticket una tantum di licenziamento. Parimenti si ritiene che possa trovare applicazione, a favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato il soggetto percettore di NASpI, il beneficio economico pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (Art. 7 c.5 D.L. n. 76/2013). Occorre altresì rilevare che, non essendo espressamente previsto dal testo del decreto in commento, occorrerà valutare se potrà essere restituito al datore di lavoro, che stabilizza a tempo indeterminato un contratto a tempo determinato, il contributo addizionale pari all’1,40% così come previsto dall’art. 2 c. 30 L. n. 92/2012. Va da sé però che, in caso di stabilizzazioni intervenute nel corso del 2015, la restituzione parrebbe non poter aver luogo in quanto cedevole rispetto all’esonero contributivo previsto dall’art. 1 c. 118 L. n. 190/2014 c.d. Legge di Stabilità.

In prima analisi si possono individuare tre diverse prestazioni destinate rispettivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori che hanno terminato l’ordinario trattamento di disoccupazione ma si trovano in una particolare condizione di bisogno, ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Minimo comune denominatore per tutti i destinatari è ovviamente aver perso involontariamente la propria occupazione.

Sono esclusi da questa disciplina gli operai agricoli e i dipendenti del settore pubblico.

Gli strumenti individuabili all’interno del decreto sono:

- la Nuova Assicurazione per l’Impiego (NASpI)

- l’Assegno di Disoccupazione (ASDI)

- l’Indennità di Disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL).

 

2. Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)

 

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego sostituirà, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° maggio 2015, i trattamenti oggi riconosciuti ai lavoratori dipendenti ovvero ASpI e Mini ASpI, i quali pertanto opereranno solo sino alle cessazioni intervenute alla fine di aprile 2015.

Pertanto, la nuova disciplina trova applicazione con riferimento ai contratti di lavoro interrotti dal 30 aprile 2015 (ossia, ultimo giorno giuridico del rapporto).

Destinatari della prestazione saranno i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti (vedi infra par. 1), e i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

L’intento di semplificare e di ampliare gli istituti preposti alla tutela previdenziale dell’evento disoccupazione involontaria ha reso opportuno un nuovo sistema di norme segnatamente in materia di requisiti,misura e durata della prestazione.

 

2.1. I requisiti

L’art. 3 del DLgs 22/2015 stabilisce i requisiti per il diritto di accesso alla prestazione previdenziale NASpI.

Nel particolare essi, da verificarsi in maniera congiunta, sono:

1. Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) d.lgs n. 181 del 2000 ;

2. 13 settimane di anzianità contributiva da ricercarsi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

3. 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Decrittando il riferimento normativo contenuto al punto 1), si rinviene come una condizione necessaria per ottenere la prestazione sia necessariamente quella di essere un soggetto che, dopo aver perso un posto di lavoro, è alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi ovvero quello di essere un disoccupato di lunga durata. Tale riferimento deve essere interpretato però senza tener conto della durata della disoccupazione ma, già come avvenne in riferimento all’ASpI e alla mini AspI secondo le previsioni dell’art. 2 c. 4 L. 92/2012, esclusivamente con riferimento allo status di disoccupato ovvero alla condizione di colui il quale sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa (sul punto si veda anche quanto già espresso dall’Inps con sua circolare n. 142/2012).

In riferimento poi al requisito di cui al punto 3) preme evidenziare come la locuzione "lavoro effettivo" consenta di far raggiungere le 30 giornate anche attraverso la sommatoria di più rapporti di lavoro diversi, sul punto già l’Inps si era espressa, anche se in relazione ad altra norma, con messaggio n. 25301/07 e n. 1024/00. Per tale requisito lavorativo, che si aggiunge al requisito contributivo delle 13 settimane negli ultimi quattro anni, non viene previsto il rispetto del minimale contributivo per cui è sufficiente la durata della prestazione lavorativa ,senza rilevanza alcuna per la retribuzione percepita.

Si ritiene, altresì, che rappresentano precondizione per l’accesso alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:

1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);

2. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:

- dal mancato pagamento della retribuzione;

- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

- dal c.d. mobbing;

- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;

- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall’art. 2103 codice civile;

- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non sarà ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta:

- per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;

- nell’ambito della procedura conciliativa prevista dall’art. 7 L. n. 604/66.

Riguardo alla presentazione della domanda si ricorda come la stessa potrà essere presentata unicamente seguendo il canale telematico ed entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza; la prestazione poi decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo si ipotizza una cessazione del rapporto in data 1° maggio 2015 e una domanda NASpI presentata il giorno 3maggio 2015.

L’indennità avrà decorrenza 9 maggio 2015, ovvero dall’ ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto.

Diversamente se la cessazione del rapporto avviene il 1° maggio 2015ma la domanda viene presentata il 10 maggio 2015 allora l’indennità avrà decorrenza 11 maggio 2015, in quanto è spirato il termine degli 8 giorni.

Rilevanti novità sono da segnalare in merito alle condizioni necessarie per l’erogazione della NASpI, infatti non potrà essere riconosciuta, al di là dei casi di perdita dello status di disoccupazione, qualora il soggetto non partecipi alle iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego e in tutti quei casi che saranno disciplinati successivamente con apposito decreto ministeriale.

Tutto considerato, le condizioni di accesso alla nuova prestazione NASpI risultano meno restrittive rispetto al precedente combinato ASpI-miniASpI.

Non sono infatti più richieste le due annualità di anzianità assicurativa e soprattutto le 13 settimane di accredito contributivo vengono ricercate nelle ultime quattro annualità e non negli ultimi 12 mesi come previsto per l’accesso alla miniASpI.

Rimanendo sempre nell’ambito del diritto alla prestazione, l’art. 8 del DLgs 22/2015 rende strutturali le misure inerenti all’anticipo dell’indennità in un’unica soluzione al fine di avviare una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o per associarsi in cooperativa, cosa che nel precedente impianto normativo (cfr. art. 2 comma 19 L. 92/2012, DM. 73380/2013) era prevista in via sperimentale fino al 2015.

Al riguardo non si riscontrano significative divergenze, pertanto rimane ferma l’insussistenza del diritto all’accredito della contribuzione figurativa e all’assegno per il nucleo familiare così come viene riprodotta la previsione della restituzione dell’ intera somma percepita a titolo di anticipo in caso di rioccupazione in lavoro subordinato durante il periodo in cui sarebbe stata corrisposta l’indennità "salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale".

Inoltre i recenti indirizzi amministrativi resi noti dall’INPS con circolare n. 62 del 2015 in materia di anticipo AspI e miniASpI sono da ritenersi applicabili anche all’anticipo NASpI.

In particolare con tale circolare è stato chiarito che non ha alcuna incidenza sulla titolarità del diritto a ricevere l’anticipo o a trattenere quanto già percepito a titolo di anticipo il superamento del limite di reddito, in via presuntiva o effettiva, utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, consistente nel lavoro autonomo a 4.800 euro su base annua.

Infatti la possibilità di ricevere l’ anticipo della prestazione in un’unica soluzione trova il suo fondamento nella volontà del legislatore di finanziare attività di lavoro autonomo o di impresa. Considerata la ratio sottesa dell’anticipo NASpI per l’appunto di finanziamento sarebbe stato del tutto illogico ritenere non dovuto o ancor di più indebito l’anticipo da riconoscere o già riconosciuto qualora l’attività finanziata produca un reddito superiore, in via presuntiva o effettiva, al limite di 4.800 euro su base annua.

 

2.2. La misura della prestazione

Per la determinazione del valore della prestazione occorre preliminarmente individuare la retribuzione mensile alla base del calcolo.

Tale base di calcolo è data dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (in sostanza l’imponibile evidenziato in Uni-emens) diviso per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33.

Nel caso in cui la retribuzione mensile di cui sopra sia non superiore al valore di 1.195 euro (valore riferito al 2015) si perviene al valore dell’indennità mensile applicando il valore percentuale del 75 % alla retribuzione mensile predetta.

Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di 1.195 euro il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e 1.195€, fermo restando che non potrà essere erogata una indennità di importo superiore a 1.300€ (valore riferito al 2015 annualmente rivalutato).

Si consideri a titolo esemplificativo un soggetto che negli ultimi quattro anni ha percepito una retribuzione imponibile di 40.000 euro e che vanta un accredito contributivo nel medesimo periodo di 110 settimane.

In questo caso la retribuzione mensile di riferimento sarà pari a 1.571 euro (( 40.000/110)*4,33).

Considerato che l’importo di 1.571 euro supera il valore di 1.195 euro, l’indennità NASpI è data da:

((1.195*75%)+(1.571-1.195)*25%))=990 €.

L’importo di 990 € sarà il valore lordo dell’indennità in quanto inferiore al massimale di 1.300 €.

L’indennità NASpI inoltre subisce una riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Le modalità di determinazione della misura della prestazione sono le stesse di quelle precedentemente previste dall’art. 2 commi 6-9 della legge 92 del 2012.

Ciò che è stato innovato rispetto al passato è il periodo di ricerca delle retribuzione imponibile, l’importo del massimale e il sistema delle penalizzazioni (il periodo di ricerca delle retribuzioni non più biennale ma quadriennale è una innovazione trascurabile).

In particolare la retribuzione imponibile deve essere ricercata nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto e non nei due anni predenti come previsto per l’ASpI.

Tale aspetto può risultare importante ai fini della misura della prestazione, segnatamente nell’ambito della differenza tra NASpI e ASpI, quando nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto si assiste a una progressione retributiva crescente.

A titolo esemplificativo supponiamo la seguente progressione retributiva annua nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto ipotizzata al 31 dicembre 2015:

 

Anno

Settimane accreditate

Retribuzione

2015 52 30.000
2014 52 26.600
2013 52 18.500
2012 52 18.500

 

Si osserva in questo caso che il valore mensile dell’indennità NASpI è pari a 1.084 euro, mentre il valore mensile dell’indennità ASpI supererebbe il massimale e quindi è pari al valore del massimale ovvero 1.169 euro.

Riguardo al massimale la normativa NASpI ha recato un notevole incremento. Si è passati infatti da un valore di 1.169 euro al valore di 1.300 euro.

Le penalizzazioni, invece, sono state rese maggiormente proporzionali al numero delle mensilità di godimento della prestazione, con significativi scostamenti dal precedente impianto dove trovavano applicazione solo dopo la sesta e la dodicesima mensilità di fruizione, in entrambi i casi nella misura fissa del 15 %.

Il nuovo sistema delle penalizzazioni, rispondente all’esigenza di incentivare comportamenti attivi nel periodo di disoccupazione, fa in modo che l'indennità NASpI rispetto alla precedente subisce una inferiore decurtazione in presenza di ridotte mensilità di fruizione, e una più gravosa decurtazione in presenza di elevate mensilità di fruizione.

Ad esempio dal settimo mese di fruizione l’indennità ASpI/miniASpI avrebbe subito una decurtazione del 15%, l’indennità NASpI subisce una decurtazione del 12%. Ma già dal nono mese di fruizione l’indennità NASpI subisce una decurtazione del 18% mentre la decurtazione dell'ASpI/miniASpI rimane fissa al 15%.

Si fa seguire una tabella esplicativa:

 

Numero di mensilità di fruizione dell’indennità

Penalizzazione Asplmini ASpl

Penalizzazione NASpl

7 15% 12%
9 15% 18%
14 30% 33%
16 30% 39%

 

Ovviamente per scopi di semplificazione non è stato considerato negli esempi di cui sopra l’elemento composto e non semplice del calcolo della penalizzazione che dovrebbe rendere la stessa maggiormente gravosa in riferimento alla NASpI.

Significative novità sono state introdotte riguardo alle modalità di determinazione della contribuzione figurativa conseguente al perfezionamento del diritto di accesso all’indennità NASpI.

La base imponibile utile alla determinazione della contribuzione figurativa è da determinarsi, parimenti al calcolo dell’indennità, attraverso la somma delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, comprensive di tutti gli elementi continuativi e non continuativi, percepite negli ultimi quattro anni, diviso per il numero delle settimane accreditate nel medesimo arco temporale e moltiplicato per 4,33.

Per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1 maggio 2015, ai fini della contribuzione figurativa, viene previsto un massimale individuato nel valore di 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso ossia 1.820 euro (1.300 x 1,4).

È stato inoltre previsto che, in riferimento al sistema di calcolo retributivo della pensione, le retribuzioni figurative determinate sulla base del massimale di cui sopra non devono essere prese in considerazione qualora la retribuzione media pensionabile ottenuta con il computo di tali retribuzioni risulti di un importo inferiore alla retribuzione media pensionabile determinata tramite la mancata considerazione delle medesime retribuzioni.

Tale norma nasce dall’esigenza di limitare gli effetti che l’imposizione di un massimale alla contribuzione figurativa e conseguentemente alla retribuzione figurativa avrebbe potuto produrre sulla misura della pensione allorquando il periodo di disoccupazione avesse trovato collocazione nel periodo di ricerca delle retribuzioni utili alla determinazione della retribuzione media pensionabile ovvero si fosse collocato in prossimità della decorrenza della pensione.

La neutralizzazione in commento (strumento tra l’altro derivante dalla giurisprudenza costituzionale cfr. sent. Corte Costituzionale 264/1994) opera esclusivamente nell’ambito della determinazione della retribuzione media pensionabile senza produrre alcun effetto nel sistema di calcolo contributivo.

Pertanto la contribuzione figurativa accreditata in ragione di retribuzioni figurative neutralizzate assumerà piena valenza nel montante. Anche se non espressamente previsto, risulta pacifico che la neutralizzazione non opera ai fini del diritto di accesso alla pensione.

Occorre altresì osservare che la neutralizzazione di cui sopra è sufficiente a evitare pregiudizi alla misura della pensione limitatamente alla sua quota retributiva, rimanendo fermo che l’imposizione di un massimale alla contribuzione figurativa può determinare effetti significativi sulla quota di pensione contributiva., che come è noto sulla base dell’art. 24 comma 2 del DL 201/2011 valorizza le anzianità contributive accreditate dal 1/1/2012.

Tali effetti sono ovviamente proporzionali al valore della retribuzione precedente il periodo di disoccupazione in quanto tale retribuzione con la precedente normativa (AspI) avrebbe interamente formato base imponibile per l’accredito della contribuzione figurativa che a sua volta sarebbe stata valorizzata nel montante contributivo.

A supporto di quanto sostenuto si fa seguire la seguente tabella, dove è stata ipotizzata una fruizione complessiva della prestazione di disoccupazione per una durata di 12mesi.

 

Penalizzazione contribuzione figurativa

Valori attuali Penalizzazione lorda annua su pensione
Retribuzione figurativa Contribuzione accreditata con Aspl Contribuzione accreditata con NASpl Penalizzazione complessiva di contribuzione 1 anno alla pensione Cinque anni alla pensione
€ 1.200,00 € 396,00 € 396,00 € 0,00 € 0,00 €0,00
€ 1.860,00 € 613,80 € 600,60 € 158,40 € 9,17 € 9,92
€ 2.000,00 € 660,00 € 660,60 € 712,80 € 41,26 € 44,66
€ 3.500,00 € 1.155,00 € 600,60 € 6.652,80 € 385,06 € 412,81
€ 4.500,00 € 1.485,00 € 600,60 € 10.612,80 € 614,27 € 664,90

 

Si può constatare che quando la retribuzione figurativa è inferiore al massimale, fissato nel valore di 1.820 euro, l’importo della pensione non subisce penalizzazioni. Quando invece la retribuzione figurativa supera il massimale di cui sopra si assiste che la penalizzazione della pensione aumenta all’aumentare della retribuzione.

Infatti per un importo della retribuzione figurativa pari a 2.000 euro la penalizzazione su base annua della pensione è pari a 41,26 euro se il diritto di accesso viene maturato dopo un anno dalla fruizione dell’indennità NASpI/ASpI a 44,66 euro se viene maturato dopo cinque anni.

Stante un importo della retribuzione di 4.500 euro invece la penalizzazione annua diventa 614,27 euro se manca un anno per il diritto di accesso alla pensione 664,90 euro se mancano cinque anni.

 

2.3. La durata

Una logica ispirata all’equità è stata seguita anche nella predisposizione delle norme in materia di durata della prestazione.

Infatti, la durata del trattamento sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi la durata massima della prestazione sarà pari a 2 anni indipendentemente dal requisito anagrafico che caratterizzava l’ASpI.

È stato inoltre previsto che per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione non possa eccedere in ogni caso le 78 settimane.

L’introduzione di una perfetta relazione (almeno fino al 2016) tra accredito contributivo e durata della prestazione (prima riscontrabile solo nella mini ASpI) determina rispetto al passato un sistema più premiante e al tempo stesso più penalizzante a seconda della consistenza contributiva delle ultime quattro annualità.

Infatti i soggetti che nelle ultime due annualità ovvero nelle ultime quattro annualità vantino un accredito contributivo superiore alle 24 mensilità dovrebbero avere tendenzialmente un beneficio in termini di durata della prestazione con l'entrata in vigore della NASpI.

Invece i soggetti che nelle ultime due annualità ovvero nelle ultime quattro annualità vantino un accredito contributivo inferiore alle 24 mensilità avrebbero diritto a una indennità NASpI di durata inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata sulla base delle norme dell’ ASpI.

Si è pervenuto alle risultanze di cui sopra considerando una durata tendenziale dell’indennità ASpI di 12 mesi, stante la variabilità della stessa relativamente all’età anagrafica del percettore e all’anno in cui si colloca l’evento disoccupazione involontaria.

Di contro, nessuna differenza, in termini di durata della prestazione, è riscontrabile tra l’indennità miniASpI e la nuova indennità NASpI. Pertanto i soggetti che in base al precedente impianto avrebbero avuto diritto alla miniASpi e non all’ASpI riceveranno la prestazione di sostegno al reddito per la medesima durata.

A titolo esemplificativo si supponga un soggetto di età anagrafica pari a 53 anni che subisce la cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2015 e che nei quattro anni precedenti la cessazione abbia un accredito contributivo pieno di 208 settimane.

Nel caso supposto l’indennità ASpI sarebbe stata erogata per un massimo di 12 mensilità mentre l’indennità NASpI viene erogata per un massimo di 24 mensilità.

Differentemente, se l’ accredito contributivo nelle ultime quattro annualità fosse stato di 14 mensilità allora la durata massima dell’ASpI (supponendo la sussistenza dei 12 mesi nel biennio precedente) sarebbe stata di 12 mensilità mentre la durata massima della NASpI sarebbe di 7mensilità.

Se invece il soggetto in discorso presenta un requisito contributivo di 26 settimane ( ovvero rientrava nel campo di applicazione della miniASpI e non in quello dell’ ASpI) la durata massima sia della miniASpI sia della NASpI sarebbe di 3mensilità.

 

2.4. Casi di compatibilità e cumulabilità

Gli articoli 9 e 10 prevedono le norme di compatibilità e cumulabilità della NASpI con lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato e autonomo.

Vengono di seguito esposte le fattispecie contemplate e i relativi effetti:

1) rapporto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi con reddito annuo superiore a 8.145 euro:

decadenza dal diritto alla prestazione;

2) rapporto di lavoro subordinato non superiore a 6 mesi, con reddito annuo superiore a 8.145 euro:

sospensione d'ufficio della prestazione per tutta la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 6 mesi e rilevanza della contribuzione ai fini dei requisiti e della durata di una eventuale nuova prestazione;

3) rapporto di lavoro subordinato, anche superiore a 6mesi, con reddito annuo inferiore a 8.145 euro: mantenimento della prestazione dietro apposita comunicazione all'INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, del reddito annuo previsto (pena la decadenza); l’indennità NASpI subirà una riduzione pari all’80% del reddito previsionale comunicato all’INPS.

4) titolarità di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessazione di uno dei due rapporti per cause rientranti tra quelle che danno diritto alla NASpI: è previsto il diritto di percepire la NASpI a condizione che il reddito annuo, preventivamente comunicato all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione pena la decadenza, non superi il limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. L’indennità NASpI subirà una riduzione pari all’80% del reddito previsionale comunicato all’INPS.

La contribuzione versata in forza dell’attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accredito contributivo.

5) attività di lavoro autonomo con reddito non inferiore a 4.800 euro: decadenza della prestazione;

6) attività di lavoro autonomo con reddito inferiore a 4.800 euro: cumulabilità della prestazione con il reddito da lavoro autonomo e relativa riduzione dell'indennità NASpI pari all' 80% del reddito previsionale da comunicarsi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, pena la decadenza del diritto all'indennità NASpI. Al momento della dichiarazione dei redditi viene operato il ricalcolo d’ufficio della riduzione di cui sopra.

In questo caso la contribuzione previdenziale versata in forza dell'attività di lavoro autonomo non darà luogo ad alcun accredito contributivo.

In aggiunta alla cause di decadenza fin ora esposte, l’art. 11 ricomprende altre due cause quali il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e l’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, a meno che in quest’ultimo caso non si opti per l’indennità NASpI.

E’ da segnalare che l’onere della comunicazione del reddito annuo previsionale non pare andare nella direzione della semplificazione, quantomeno nel caso del lavoro subordinato, in quanto non si può dimenticare che la comunicazione obbligatoria di attivazione della prestazione lavorativa (c.d. UNILAV) sia da considerare efficace nei confronti di tutti gli enti cui è indirizzato e contiene anche i dati utili alla determinazione del possibile reddito conseguibile.

 

3.Assegno di disoccupazione (ASDI)

 

Del tutto nuovo è l’Assegno di disoccupazione, in vigore sperimentalmente dal 1° maggio e per il solo anno 2015 salvo eventuali ulteriori rifinanziamenti, destinato ai soggetti che abbiano già fruito interamente della NASpI, siano ancora alla ricerca di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, valutata in termini di ISEE, secondo i parametri che successivamente saranno individuati da apposito decreto interministeriale.

Ad esempio un soggetto che abbia un requisito contributivo negli ultimi quattro anni di 156 settimane può fruire dell’indennità NASpI per un massimo di 78 settimane ossia per 1 anno e 6mesi.

Percepita l’indennità NASpI per la durata massima di cui sopra, avrà diritto all’indennità ASDI qualora sia ancora disoccupato e riversi in una situazione economica di bisogno (da declinarsi con apposito decreto ministeriale).

Come si dirà, l’indennità ASDI sarà corrisposta nella misura del 75% dell’ultimo trattamento NASpI per una durata massima di 6 mensilità.

Rilevante è poi l’ulteriore condizione richiesta per conseguire il sostegno economico ovvero la specifica adesione a un progetto personalizzato, redatto dai componenti dei servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione ed accettazione di adeguate proposte di lavoro.

Durante il primo anno (indicazione che fa presagire una successiva prosecuzione dell’intervento anche per il 2016), essendo le risorse predefinite ed essendo quindi impedita l’erogazione qualora il Fondo destinato alla prestazione si esaurisca, gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori con età vicina al pensionamento ma senza averne maturato i requisiti. Va da sé che dovrà essere meglio definito il concetto di vicinanza alla pensione.

La durata massima del trattamento sarà pari a 6 mesi e l’importo riconosciuto sarà nell’ordine del 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, quindi, per determinare l’esatto importo, si dovrà tener conto del decalage pari al 3% al mese, dal quarto mese di fruizione. Le regole applicative circa l’ammontare massimo della prestazione sono demandate al decreto interministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo cosi come l’attivazione dell’intera misura di sostegno rimane subordinata all’emanazione del medesimo decreto.

 

4.Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

 

La prestazione denominata DIS-COLL, che si sostituisce a quella prevista dall’art. 2 cc. 51-56 L.92/2012 per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2015 (salvi i diritti maturati in relazione ad eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013) e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Per l’anno 2015 l’indennità è riconosciuta a tutti i collaboratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione;

- possano far valere, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno tre mesi di contribuzione (si ritiene mesi accreditati nella Gestione Separata) es. cessazione al 30 giugno 2015 il periodo di riferimento è quello che va dal 1/1/2014 al 30/06/2015;

- possano far valere nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (supponendo che anche per il 2015 possa valere quanto in vigore per il 2014, si avrebbe un importo pari a 646,50€ in quanto il reddito minimale era pari a 15.516€).

Riguardo ai requisiti di accesso, il nuovo istituto oltre ad essere svincolato dall’elemento reddituale (prima l’indennità non era riconosciuta per redditi dell’anno precedente superiori a 20.220 euro) non è sottoposto alla mono committenza, richiesta nella sostituita indennità in riferimento all’anno precedente la presentazione della domanda (cfr. art. 2 comma 51 lett. a. L. 92/2012). Altresì non sono più richiesti i due mesi di disoccupazione nell’anno precedente la presentazione della domanda.

Senza dubbio il nuovo sistema dei requisiti rende meno restrittivo rispetto al passato l’accesso alla prestazione.

Il valore della DIS-COLL sarà rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali relativi ai versamenti effettuati nell’anno di cessazione e nell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. All’importo così determinato sarà applicata la percentuale del 75%. Se invece il reddito medio mensile supera il valore di 1.195€ dovrà essere aggiunto, al 75% del valore di 1195 euro, il 25% del differenziale tra il suddetto reddito medio mensile e 1.195€. Il valore massimo dell’indennità non potrà comunque superare, come nel caso della NASpI, i 1.300€ mensili. Anche in questo caso la prestazione subirà una decurtazione pari al 3% a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Inoltre non è previsto per la DIS COLL alcun riconoscimento di accredito di contribuzione figurativa.

Le modalità di determinazione dell’importo della prestazione seguono logiche completamente diverse dalla sostituita "indennità una tantum" di cui all’art. 2 commi 51-56 L. 92/2012.

Infatti il valore dell’ "indennità una tantum" era dato dal 7% del minimale di reddito ai fini contributivi previsto per gli artigiani e i commercianti di cui all’art. 1 comma 3 della legge 233/1990 (per l’anno 2014 pari a 15.516 euro) moltiplicato per il minor numero da ricercarsi tra le mensilità accreditate e quelle non coperte da contribuzione dell’anno precedente.

Pertanto, stante l’accredito minimo a regime (dal 1° gennaio 2016) di quattro mensilità ai fini del diritto di accesso alla prestazione, il valore dell’indennità si poneva in una relazione tendenzialmente negativa rispetto al reddito percepito nell’anno precedente.

In buona sostanza la prestazione rispondeva più a logiche assistenziali che previdenziali.

Il nuovo impianto, invece , conduce la prestazione in commento nella direzione dell’equità introducendo meccanismi premianti in relazione alle dinamiche reddituali e contributive.

A titolo esemplificativo, ipotizziamo un collaboratore che nel 2014 ( l’anno precedente) abbia conseguito un compenso imponibile di 5.172 euro e il conseguente accredito in Gestione Separata di 4 mensilità ovvero l’accredito minimo a regime (fino al 2015 ne erano richieste 3), previsto per l’accesso all’indennità una tantum (per la DIS-COLL ne sono richieste 3). L’importo dell’ indennità una tantum sarebbe stato di 4.344 euro (15.516*7%*4) da corrispondersi in quattro rate mensili da 1.000 euro e una rata di 344 euro.

A parità di condizioni e trascurando la contribuzione accreditata nell’anno in cui si verifica l’evento, con la DIS-COLL l’importo dell’indennità mensile assumerebbe il valore dato dalla somma di 896,25 (1.195*75%)+ 24,50 ( (5.172/4 - 1.195)*25%) ossia di 920 euro. L’indennità sarà erogata per due mensilità con un importo complessivo di 1.840 euro.

Ipotizziamo un secondo caso con compenso imponibile nel 2014 di 14.223 euro e il conseguente accredito di 11 mensilità.

L’indennità una tantum avrebbe assunto il valore di 1.086 euro.

L’indennità DIS-COLL assumerebbe il valore mensile di 920 euro da corrispondersi per cinquemensilità con un valore complessivo di 4.517 euro ( al netto delle penalizzazioni).

È evidente che nella precedente impostazione l’elemento premiante ai fini della misura della prestazione era lo stato di bisogno, l’attuale schema invece, in completa e apprezzabile controtendenza, operando, seppur entro specifici limiti, un nesso di corrispettività tra misura complessiva della prestazione e contribuzione versata, riporta la prestazione di tutela dell’evento disoccupazione in un ambito più propriamente previdenziale che assistenziale.

Anche le norme sulla durata della prestazione rispondono a tali logiche.

Infatti la durata della prestazione sarà pari alla metà dei mesi di contribuzione, e quindi con accredito intero, presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, ferma restando la durata massima di sei mesi.

Per ciò che attiene alla procedura, i soggetti richiedenti dovranno presentare, con modalità telematiche, apposita istanza all’Inps entro 68 giorni, a pena di decadenza, dalla cessazione del rapporto di lavoro.