Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 23 aprile 2015, n. 56191/2015

Approvazione degli schemi di dati da trasmettere per via telematica ai fini dell’applicazione del regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (denominato "Mini One Stop Shop") ai sensi degli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 e individuazione dell’ufficio competente

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(*) Provvedimento sostituito ai sensi del Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 26 luglio 2016, n. 118987, a decorrere dal 1° ottobre 2016.

Dispone:

 

1. Approvazione dello schema di dati concernente la richiesta di identificazione ai sensi dell’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972, l’esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché la comunicazione di variazione dati e di cancellazione volontaria ai sensi dell’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972.

1.1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, possono avvalersi del regime speciale previsto dall’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

A tal fine, i predetti soggetti presentano, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, apposita richiesta per l’identificazione in Italia trasmettendo i dati contenuti nello schema di cui all’allegato A, in base alle modalità operative definite con il provvedimento n. 122854 del 30 settembre 2014, disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), in apposita sezione redatta in lingua inglese.

1.2. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, possono, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell’Unione europea, optare per l’applicazione del regime speciale previsto dagli articoli 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972.

A tal fine, i predetti soggetti esercitano l’opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nello schema di cui all’allegato B, in base alle modalità operative definite con il provvedimento n. 122854 del 30 settembre 2014, disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), in apposita sezione.

1.3. La variazione dei dati presentati ai sensi dei punti 1.1 e 1.2, l’intenzione di non fornire più i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici, nonché la perdita dei requisiti richiesti dal predetto regime, sono comunicate all’Agenzia delle entrate per via telematica, ai sensi dell’articolo 74-quinquies, commi 4 e 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, utilizzando le funzionalità disponibili sul sito di cui ai punti 1.1 e 1.2.

 

2. Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 74-quinquies, comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972

2.1. I soggetti di cui al punto 1.1, al fine di assolvere l’adempimento previsto dall’articolo 74-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in mancanza di operazioni, presentano per via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione trimestrale compilata sulla base dello schema di cui all’allegato C, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le istruzioni ivi fornite, in apposita sezione.

2.2. I soggetti di cui al punto 1.2, al fine di assolvere l’adempimento previsto dall’articolo 74-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 presentano, con le modalità e nei termini di cui al punto 2.1, una dichiarazione compilata sulla base dello schema di dichiarazione di cui all’allegato D, utilizzando le modalità operative di cui al punto 2.1.

 

3. Individuazione dell’ufficio competente

3.1 Nell’ambito di quanto disciplinato dal presente provvedimento, è attribuita al Centro Operativo di Venezia la competenza delle attività di assistenza e liquidazione relativa ai rapporti con i soggetti di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 derivanti dall’applicazione del regime speciale in esame.

 

Motivazioni

L’adesione facoltativa ai regimi speciali denominati "Mini One Stop Shop" (di seguito, "MOSS") di cui al Titolo XII, Capo 6, Sezioni 2 e 3 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, è prevista per i soggetti passivi, stabiliti e non stabiliti nell’Unione europea, ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA, relativamente alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici rese a committenti non soggetti passivi di imposta che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono soggette ad IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

Le caratteristiche del MOSS sono state disciplinate con maggior dettaglio dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione del 13 settembre 2012 e dal Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012.

Le disposizioni europee sono state attuate dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015.

In particolare, l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituendo l’articolo 74-quinquies e introducendo gli articoli 74-sexies e 74-septies mentre il successivo articolo 7 prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuati gli uffici competenti e definite le modalità operative e gestionali necessarie per l’attuazione dei presenti regimi.

Le modifiche all’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972, ampliando l’ambito di applicazione del regime speciale riservato ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, prevedono che lo stesso si applichi, oltre che ai servizi elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, anche ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi ai medesimi soggetti.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che i soggetti residenti fuori dell’Unione europea presentino, per via telematica, apposita richiesta per l’identificazione in Italia, ai fini dell’applicazione del predetto regime speciale (comma 1) e che, al fine di determinare l’imposta sul valore aggiunto dovuta per ciascun trimestre solare, presentino, per via telematica, apposita dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici effettuate in ciascun trimestre solare (comma 6).

Il comma 8 del medesimo articolo 74-quinquies prevede che "Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento".

Il nuovo articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972 consente anche ai soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia nonché ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, di optare per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 74-quinquies, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell’Unione europea. In questo caso, il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 è utilizzato anche in relazione all’opzione esercitata.

Il nuovo articolo 74-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce l’osservanza degli obblighi previsti nell’ambito del regime in esame da parte dei soggetti identificati in altro Stato membro in relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione alle disposizioni previste dal citato comma 8 dell’articolo 74-quinquies, approva lo schema di dati per la presentazione della richiesta di identificazione ai sensi dell’articolo 74-quinquies, per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 74-sexies, per la comunicazione di variazione dati e di cancellazione dal regime opzionale nonché per la dichiarazione trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate.

Il provvedimento individua, altresì, nel Centro Operativo di Venezia l’ufficio competente allo svolgimento delle attività di assistenza e liquidazione relativa ai rapporti con i soggetti di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 derivanti dall’applicazione del regime speciale in esame.

I dati contenuti negli allegati al presente provvedimento, redatti in conformità al citato Regolamento n. 815/2012, unitamente all’intero processo per la identificazione ai fini IVA e per l’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti interessati ed ai conseguenti adempimenti dichiarativi, sono disponibili sul sito (www.agenziaentrate.gov.it), in area appositamente dedicata per l’esclusivo assolvimento in via telematica dei predetti adempimenti riservati a tale particolare categoria di soggetti ai sensi del comma 8 dell’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972.

L’intero processo per l’identificazione, per l’opzione, per la comunicazione di variazioni di dati, per la cancellazione e per la dichiarazione trimestrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) in apposita sezione, redatta anche in lingua inglese.

 

Riferimenti normativi

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";

Legge 7 luglio 2009, n. 88: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2008)";

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi;

Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

Decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015: "Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi".

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

 

Allegato A

SCHEMA DI DATI PER LA RICHIESTA DI IDENTIFICAZIONE AI FINI DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 74-QUINQUIES DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633

 

I dati contenuti nello schema disponibile in lingua inglese nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 concernente la richiesta di registrazione ai fini dell’identificazione in Italia dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, sono i seguenti:

1) per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e se esistente la ditta;

2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, ovvero la ragione sociale;

3) il Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo;

4) l’indirizzo completo dove si esercita l’attività;

4) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;

5) il codice identificativo fiscale eventualmente attribuito dallo Stato di residenza o domicilio;

6) la dichiarazione di non essere già identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea;

7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri OBAN o IBAN e BIC;

8) la data di inizio dell’applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;

9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l’Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni.

 

 

Allegato B

SCHEMA DI DATI PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE AI FINI DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 74-SEXIES DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633

 

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 concernente l’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono i seguenti:

1) il numero di partita IVA;

2) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;

3) il Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione europea;

4) i numeri individuali d’identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione fiscale attribuiti dagli Stati membri, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni;

5) gli indirizzi postali completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in uno o più Stati membri diversi da quello di identificazione;

6) i numeri d’identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati membri;

7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri IBAN e BIC;

8) la data di inizio dell’applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;

9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l’Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni;

10) l’indicazione che precisa se il soggetto passivo rientra in un gruppo IVA.

 

 

Allegato C

SCHEMA DI DATI PER LA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE IVA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI PASSIVI IDENTIFICATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 74-QUINQUIES DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633

 

I dati contenuti nello schema disponibile in lingua inglese nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 2.1. concernente la dichiarazione IVA trimestrale sono i seguenti:

1) il numero di identificazione attribuito al soggetto domiciliato o residente fuori dell’Unione europea;

2) l’anno solare e il trimestre di riferimento;

3) la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre;

4) il codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

5) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, suddiviso per aliquote;

6) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

7) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

8) l’importo totale dell’imposta dovuta.

 

 

Allegato D

SCHEMA DI DATI PER LA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE IVA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI PASSIVI IDENTIFICATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 74-SEXIES DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633

 

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate di cui al punto 2.2 concernente la dichiarazione trimestrale sono i seguenti:

1) il numero di partita IVA;

2) l’anno solare e il trimestre di riferimento;

3) la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre; per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per ogni Stato membro di residenza o domicilio dei committenti in cui l’IVA è dovuta:

4) il codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

5) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote;

6) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

7) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;

8) l’importo totale dell’imposta dovuta; per le prestazioni effettuate da stabili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea, oltre ai dati di cui ai punti 4, 6, 7 e 8:

9) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, diverso da quello in cui la stabile organizzazione è localizzata, suddiviso per aliquote;

10) il numero individuale d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione, incluso il codice Paese del soggetto passivo; per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per quelle effettuate da stabili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea:

11) l’importo totale dell’imposta dovuta per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato e da tutte le stabili organizzazioni in tutti gli altri Stati membri.

 

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Provvedimento pubblicato il 23 aprile 2015 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.