Verbalizzazione accertamenti ispettivi:chiarimenti in materia di preclusioni (2/2)

Facendo seguito alle indicazioni già fornite con nota n. 120/2017, l’INL con circolare n. 4/2019 ha ritenuto opportuno, alla luce di recenti richieste di chiarimento, esplicitare alcuni ulteriori aspetti, anche di carattere operativo, in materia di preclusioni dell’accertamento.

Come già accennato il regime delle preclusioni si estende "anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa".
Sotto tale profilo il libro unico, per la complessità dei suoi contenuti, rappresenta uno dei documenti il cui esame potrebbe determinare una preclusione in materia previdenziale ed assicurativa laddove – a fronte di una richiesta di esibizione non adeguatamente esplicitata in relazione alle finalità dell’indagine – venisse adottato, al termine degli accertamenti, un verbale che contesti solo alcune omissioni contributive che il datore di lavoro provvedesse a regolarizzare. Pertanto, la richiesta del libro unico esplicitamente finalizzata al controllo del rispetto dei tempi di riposo o delle ferie non preclude l’esame del medesimo documento e le conseguenti eventuali contestazioni nell’ambito di una successiva ispezione che abbia ad oggetto la verifica, ai fini della corretta determinazione dell’imponibile previdenziale, delle indennità di trasferta, dei premi, della consistenza della prestazione lavorativa in termini di orario e relativa retribuzione o del rispetto dei minimi contrattuali previsti dal CCNL. Lo stesso può dirsi anche per il caso in cui, nell’ambito di un accertamento in materia assicurativa, la richiesta del LUL sia effettuata unicamente al fine di verificare la corrispondenza tra quanto annotato in detto documento e quanto denunciato cumulativamente all’Istituto.
Nel verbale di primo accesso è opportuno quindi specificare l’oggetto dell’accertamento ispettivo, quantomeno in ordine alle finalità di verifica riportando – ad esempio – la seguente dicitura: "la presente verifica è finalizzata esclusivamente al controllo della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro e/o all’esame dei profili previdenziali e/o assicurativi in relazione al periodo dal ___ al _____".
L’oggetto dell’accertamento potrà essere indicato in termini più precisi laddove, in sede di programmazione, siano stati maggiormente specificati gli obiettivi dell’azione di vigilanza da perseguire.
Naturalmente, qualora nel corso di una verifica ispettiva circoscritta nei termini anzidetti emergano ulteriori profili da approfondire, sarà sempre possibile ampliare l’oggetto, formalizzando le necessarie ulteriori richieste documentali mediante notifica di un verbale interlocutorio. Il verbale interlocutorio, oltre che per integrare le richieste documentali ed istruttorie, può infatti servire anche a notiziare il soggetto ispezionato dell’eventuale estensione dell’oggetto dell’accertamento, dando contestualmente atto delle attività istruttorie già compiute.
Il verbale unico di conclusione degli accertamenti dovrà, infine, riportare l’indicazione puntuale degli atti e documenti esaminati in relazione alle finalità dell’accertamento, alle singole posizioni dei lavoratori interessati e al periodo oggetto di verifica anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle verbalizzazioni precedenti (ad es., in caso di appalto, il LUL esaminato dal n. ___ al. n. ___ ha riguardato esclusivamente l’impiego di personale nell’appalto con la ditta ____ per il periodo dal ___ al ___).
Allo stesso modo, anche l’attività di vigilanza vertente esclusivamente in materia previdenziale e/o assicurativa potrà essere focalizzata su specifici aspetti. In tal senso, già la circolare INPS n. 124/1998 ha chiarito che "... sarà in ogni caso fondamentale che risulti dal verbale ispettivo rilasciato quanto oggetto dell'accertamento limitato. Non va peraltro sottaciuto che, qualora nel corso dell'attività ispettiva programmata si evidenzino situazioni di più ampia irregolarità, il funzionario di vigilanza potrà autonomamente e responsabilmente valutare una formula di riserva, nel contesto del verbale, di ulteriori accertamenti necessari ovvero, preavvertendo l'ufficio preposto alla programmazione ispettiva, la prosecuzione dell'ispezione sul piano generale, con gli effetti successivi di ampliamento dell'ambito di preclusione, salve sempre, lo si ripete, le situazioni derivanti da comportamenti omissivi ed evasivi del datore di lavoro ovvero da denunce dei lavoratori". Nei medesimi termini si è espressa anche l’INAIL con propria circolare n. 86/2004, prevedendo la possibilità di effettuare verifiche settoriali nell’ambito assicurativo.
La possibilità, quindi, che l’accertamento sia circoscritto ad un determinato oggetto (es. trasferte, indennità di malattia, maternità, assegni familiari, rischio assicurato), ad un ambito territoriale (es. unità locale o cantiere o stand fieristico) o ad una determinata tipologia di posizioni lavorative (es. lavoratrici madri, collaboratori occasionali, tirocini), può ricorrere anche in caso di vigilanze effettuate dal solo personale specializzato in verifiche previdenziali e/o assicurative.

Nell’ambito delle vigilanze congiunte (amministrative, previdenziali e assicurative) la limitazione dell’oggetto dell’accertamento verrà definito concordemente in sede di programmazione anche in ragione della necessità di armonizzare le modalità di ispezione.