UNIONE EUROPEA: deroghe al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Con la Decisione di Esecuzione (UE) del Consiglio 16 aprile 2018, n. 2018/593 la Repubblica italiana viene autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

La Comunità Europea con la direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE ha istituito il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d'imposizione. A ciascuna operazione, l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. Il sistema comune d'IVA è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso.
Ai sensi dell’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite per la fatturazione.
In deroga a tale articolo, con la decisione in oggetto, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.
Ai sensi, invece, dell’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. In deroga a quest’altro articolo, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.
L'Italia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe e, la decisione in oggetto si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.