Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2017, n. 9294

Eventi alluvionali - Inail - Versamento dei premi assicurativi - Irripetibilità delle somme già versate

 

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata il 29/11/2010, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria l'aveva condannato a pagare a D.C. la somma di € 23.938,04 a titolo di rimborso del 90% dei premi versati nel triennio 1995-1997.

La Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha ritenuto che l'art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), nel prorogare al 31.7.2007 il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, che a sua volta aveva esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, i benefici di cui all'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, avesse fugato ogni dubbio in ordine all'applicabilità delle disposizioni recate dalla norma ult. cit. anche ai premi assicurativi e, sotto altro ma connesso profilo, considerava che non potevano distinguersi, ai fini dell'accesso ai benefici in questione, la posizione di coloro che a tale data non avessero ancora provveduto al pagamento dei premi e quella di coloro che, come l'azienda in epigrafe, vi avessero già provveduto, dovendo in tale caso riconoscersi il loro diritto a ripetere quanto versato in eccesso rispetto al dovuto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l'INAIL, affidandosi a due motivi di censura. Resiste il C. con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), in combinato disposto con gli artt. 4, comma 90, I. n. 350/2003; con l'art 9, comma 17, I. n. 289/2002; con l'art 6, commi 2, 3, 7-bis e 13, e con l'art 7, comma 1, d.l. n. 646/1994 (conv. con I. n. 22/1995), in relazione all'art. 12, comma 12, d.l. n. 78/2010, per avere la Corte territoriale ritenuto che i benefici di carattere tributario di cui all'art. 3-quater, d.l. n. 300/2006, e all'art. 6, d.l. n. 646/1994, citt., si estendessero anche ai premi assicurativi.

Con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme dianzi citt. per avere la Corte di merito ritenuto che le disposizioni richiamate si estendessero anche a coloro che avevano già versato i premi dovuti, legittimandoli a chiedere la restituzione di quanto versato in eccesso.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che presuppongono la ricognizione della normativa interna sul tema, dei precedenti di questa Corte di legittimità al riguardo e degli effetti derivanti dalla decisione resa in subiecta materia dalla Commissione dell'Unione Europea in data 14.8.2015, n. 195/2016.

Com'è noto, l'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, ha esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e già destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. n. 646/1994 (conv. con I. n. 22/1995), le disposizioni sulla regolarizzazione automatica delle imposte previste dall'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, in favore delle imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, prevedendo che tali soggetti potessero regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando il 10% dell'importo dovuto entro il 31.7.2004 (termine successivamente differito al 31.7.2007 dall'art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006, conv. con I. n. 17/2007).

Al riguardo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che l'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, nell'estendere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto "a titolo di tributi, contributi e premi", restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione, di cui all'art. 7, d.l. n. 646 del 1994, in quanto il richiamo dell'art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. ult. cit., da parte dell'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, è funzionale esclusivamente all'individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all'individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l'agevolazione, e ha precisato che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nell'art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), che ha esplicitamente stabilito l'operatività dell'agevolazione "per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all'alluvione del Piemonte del 1994", fugando altresì ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell'insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l'interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all'entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell'obbligazione contributiva, che un'interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l'irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

Nessun rilievo presentando, ai fini qui in discorso, la successiva norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, contenuta nell'art. 12, comma 12, d.l. n. 78/2010, trattandosi di disposizione soppressa dalla legge di conversione, deve invece darsi atto della decisione n. 195/2016 che, in subiecta materia, ha adottato la Commissione Europea in data 14.8.2015 (notificata con il n. C (2015) 5549 e pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016)

Con tale decisione, infatti, la Commissione ha ritenuto che le misure legislative che istituiscono i benefici in questione nel presente giudizio fossero state adottate in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, di conseguenza, ha concluso che esse "costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno" (punto 133), aggiungendo, in punto di conseguenze (punti 134-136):

a) che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio è in linea il regolamento c.d. de minimis applicabile, oppure perché è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato od ad un regolamento di esenzione);

b) che l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto alla data di adozione della decisione, e a partire dalla data della decisione nessuna delle norme in esame nel presente giudizio può essere usata come base di riferimento per la futura concessione o il futuro pagamento di aiuti;

c) che, per quanto attiene agli aiuti individuali già versati prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, evitando i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa; inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni, ottenuta da una qualsiasi fonte, deve essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime qui in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi.

La Commissione, infine, ha esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, con l'unica eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell'area colpita.

Ciò posto, va ricordato che le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (v. da ult. Cass. n. 15354 del 2014).

Nel caso di specie, recando una normativa che, all'evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens, che essendo posteriore alla proposizione del ricorso può e deve essere valutato, dal momento che la questione della spettanza o meno dei benefici (non importa in quale forma né in virtù di quale profilo di doglianza: v. in tal senso Cass. n. 11642 del 2010) è stata devoluta all'esame di legittimità. E costituendo principio consolidato quello secondo cui, allorché il ius superveniens comporti la necessità di accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, la decisione di merito deve essere cassata con rinvio (cfr. da ult. Cass. n. 5888 del 2005, sulla scorta di Cass. n. 5224 del 1998).

Segue da quanto sopra che il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza del diritto dell'azienda in epigrafe a fruire dei benefici di cui all'articolo 4, comma 90, I. n. 350/2003, e successive modifiche e integrazioni, accertando a tal fine, anzitutto, l'eventuale ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità del regolamento de minimis (la cui prova è a carico del soggetto che invoca il beneficio e non può essere ritenuta sussistente soltanto in ragione dell'essere l'importo oggetto della domanda inferiore alla soglia prevista dalla disciplina comunitaria: arg. ex Cass. nn. 6756 del 2012 e 6780 del 2013) e tenendo conto che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (arg. ex Cass. n. 11228 del 2011). Qualora la prova dei presupposti per l'applicabilità del regolamento de minimis non venga fornita, il giudice del rinvio dovrà verificare la compatibilità con il mercato interno del beneficio costituente aiuto di Stato, ex art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE, e dunque, da un lato, quale sia stato l'importo del danno diretto subito dall'impresa per effetto dell'alluvione, da accertare a livello della stessa impresa (cfr. punto 132 della decisione), e dall'altro, nell'ambito del danno così individuato, quale importo sia stato già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione), dovendo, in particolare, tenersi conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa in materia di tributi e premi, giacché l'aiuto oggetto dell'attuale controversia potrà essere riconosciuto nei limiti della compensazione del danno residuo.

Nell'accertare tali circostanze, inoltre, il giudice del rinvio dovrà attenersi all'ulteriore principio secondo cui, posto che l'invocazione dell'ius superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev'essere consentita, in sede di rinvio, l'esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.).

In ragione dei principi di diritto dianzi esposti, la sentenza impugnata va conclusivamente cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.