Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 giugno 2017, n. 13978

Richiesta di assemblea sindacale retribuita - Prerogative singole componenti R.S.U. - Rifiuto datoriale - Condotta antisindacale - Non sussiste

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza pubblicata il 27.7.12 la Corte d'appello di Napoli, in totale riforma della sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Nola e in accoglimento della domanda ex art. 28 legge n. 300 del 1970 proposta da FIOM-CGIL, Comprensorio territoriale di Pomigliano d'Arco, ha dichiarato il carattere antisindacale del comportamento di A. A. S.p.A. consistito nel rifiuto della richiesta di assemblea retribuita avanzata da FIOM-CGIL per la data del 17 ottobre 2002. Per l'effetto, ha ordinato alla società la cessazione di tale condotta e la rimozione di ogni suo effetto o conseguenza economica e normativa.

2. Hanno statuito i giudici d'appello che, sebbene il combinato disposto degli artt. 19 e 20 legge n. 300 del 1970 attribuisca alle rappresentanze sindacali aziendali (qui di seguito, anche, r.s.a.) di cui allo stesso art. 19, come organismi distinti dai singoli dirigenti sindacali che le compongono, la legittimazione a chiedere assemblee retribuite dei lavoratori, nondimeno l'autonomia contrattuale collettiva ben può prevedere organismi di rappresentanza, quali le rappresentanze sindacali unitarie (qui di seguito, anche, r.s.u.) di cui all'accordo interconfederale 20.12.1993, diversi da quelli del cit. art. 19 e attribuire loro prerogative sindacali (come il diritto di indire assemblee retribuite) non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a. (fermo restando il limite di non introdurre ingiustificate posizioni differenziate a favore d'una data organizzazione sindacale quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro).

3. Per la cassazione della sentenza ricorre A. A. S.p.A. (già A. A. S.p.A. che, con effetto dal 1°. 1.2010 ha incorporato A. Aeronavali S.p.A.) affidandosi a tre motivi.

4. FIOM-CGIL, Comprensorio territoriale di Pomigliano d'Arco, resiste con controricorso.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 24443/2016, la sezione lavoro ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte Suprema riguardo all'individuazione dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di chiedere assemblee retribuite ex art. 20 legge n. 300 del 1970 e, per l'effetto, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle sezioni unite.

6. La società ricorrente deposita memoria ex art. 378 cod. proc.civ.

 

Ragioni della decisione

 

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7 dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e degli artt. 19 e 20 della legge n. 300 del 1970, là dove la sentenza impugnata, dopo avere ripercorso i due fondamentali indirizzi formatisi in tema di interpretazione dell'art. 20 cit., fa riferimento alla pronuncia n. 1895/2005 di questa S.C., secondo cui non può escludersi che il singolo componente della rappresentanza sindacale unitaria possa indire l'assemblea dei lavoratori ex art. 20 legge n. 300 del 1970, poiché l'autonomia contrattuale può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda - quali le r.s.u. dell'accordo interconfederale del 20.12.1993 - diversi rispetto alle r.s.a. di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e può assegnare prerogative sindacali (quali il diritto di chiedere l'assemblea) non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a. medesime.

La conclusione cui perviene la sentenza è che in questo sistema, per impedire l'uso poco responsabile del diritto di indire l'assemblea, è stato stabilito che le riunioni possano essere convocate dalle r.s.a. - cui sono subentrate le r.s.u - congiuntamente o singolarmente e che sulla stessa linea si pone l'art. 4 dell'accordo interconfederale del 13.12.1993.

Obietta, invece, la società ricorrente che tale esito interpretativo non è conforme al tenore letterale né del citato accordo interconfederale né dell'art. 20 legge n. 300 del 1970, atteso che, nella logica statutaria, ogni r.s.a. è dotata di una propria soggettività destinata, in ipotesi di unificazione delle singole r.s.a. in un organismo che le inglobi, a dissolversi in quella del nuovo organismo; pertanto - prosegue il ricorso - il punto focale è valutare se la creazione d'un nuovo organismo rappresentativo come le r.s.u. implichi la perdita di soggettività delle sigle che lo compongono o, se, viceversa, le stesse conservino intatta la propria soggettività, tenendo conto altresì del fatto che, ai sensi dell'art. 20, il diritto di indire l'assemblea non si configura come un diritto individuale, ma collettivo, che spetta non al singolo, ma alla r.s.a.

1.2. Con il secondo mezzo si lamenta vizio di motivazione, perché la Corte di merito non ha affrontato il problema del superamento o meno del monte ore da parte di una singola componente delle r.s.u. o da parte di quest'organo nella sua collegialità, dando per assodato che, in mancanza di contestazioni da parte aziendale circa il superamento del monte ore annuo anche con riferimento al limite delle tre ore, la richiesta di indire un'assemblea (nei termini sopra esplicitati) debba ritenersi legittima; in tal modo è stato omesso - prosegue il ricorso - l'esame d'un fatto decisivo consistente nell'avvenuto superamento del limite delle tre ore annue a disposizione delle singole sigle sindacali, superamento specificamente riportato nella memoria difensiva della società sia nella fase a cognizione sommaria che nella memoria di appello.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., perché la Corte territoriale, muovendo dall'erroneo presupposto che la società non avesse avanzato perplessità circa il superamento del monte ore annuo, ha trascurato una circostanza decisiva e tempestivamente allegata dalla società che, anzi, non era stata specificamente contestata dall'organizzazione sindacale (odierna controricorrente).

2.1. Osserva questa S.C. che il primo motivo di ricorso è infondato.

La società ricorrente ha respinto la richiesta di assemblea per cui è causa perché proveniente da una sola componente della r.s.u. presente in azienda (ossia da FIOM-CGIL) anziché dalla sua composizione unitaria.

Il problema sottoposto all'attenzione delle sezioni unite - se debba riconoscersi il diritto di convocare l'assemblea sindacale di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970, oltre che alle r.s.u. come organo collegiale, anche alle sue singole componenti - ha ricevuto soluzioni non univoche da parte di questa Suprema Corte.

Inizialmente la sentenza n. 2855/2002 ha affermato la natura di organo collegiale delle r.s.u., chiamate a deliberare a maggioranza e in piena autonomia sulle scelte di politica sindacale e di esercizio dei relativi diritti nell'ambito dell'unità produttiva, negando che la sua singola componente (come, nel caso di specie, quella facente capo a FIOM CGIL) possa esercitare autonomamente il potere di indire l'assemblea.

Secondo altro orientamento, espresso da Cass. n. 1892/2005, in tema di rappresentatività sindacale l'autonomia collettiva può prevedere organismi di rappresentanza (quali le r.s.u. di cui al cit. accordo interconfederale 20.12.1993) diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 legge n. 300 del 1970 e assegnare loro prerogative sindacali (quali il diritto di indire l'assemblea sindacale) non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a. (sempre con il limite, desumibile dall'art. 17 della stessa legge n. 300, del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro).

È poi intervenuta la sentenza n. 21909/2009, con cui la Corte ha ritenuto esente da vizi logico-giuridici l'interpretazione dell'accordo interconfederale 20.12.93 fornita dai giudici di merito (il ricorso era stato presentato secondo il testo dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., previgente rispetto alla novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006), secondo la quale esso prevede il subentro dei singoli componenti della r.s.u. nei diritti e nelle prerogative che lo Statuto dei Lavoratori riconosce non alle r.s.a., ma ai loro dirigenti come singole persone, escluso - quindi - il diritto di indire l'assemblea.

L'orientamento successivamente espresso da Cass. n. 15437/2014 (subito condiviso da Cass. n. 17458/14), invece, riprendendo Cass. n. 1892/2005, attribuisce il diritto di indire assemblee, di cui all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, non solo alla r.s.u. considerata collegialmente, ma anche a ciascun suo componente purché eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia di fatto munito di rappresentatività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 citata, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

2.2. Le fonti legislative e contrattuali direttamente rilevanti nella presente controversia sono l'art. 19, comma 1, e l'art. 20 legge n. 300 del 1970, nonché gli artt. 4, 5 e 7 dell'accordo interconfederale 20.12.1993.

Recita l'art. 19 (nel testo risultante dall'esito referendario dell'11.6.1995) : "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito: ... b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.".

La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2013, n. 231, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera b) del cit. art. 19 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla loro negoziazione quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

Dispone il successivo art. 20: "I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.".

L'art. 4 dell'accordo interconfederale 20.12.1993 prevede quanto segue: "I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.I. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali.

Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u.

In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.

In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.I. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, I. n. 300/1970; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, l. n. 300/1970; c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n.300/1970.".

Recita, poi, il successivo art. 5: "Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

La r.s.u. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva.> >.

Dispone, infine, l'art. 7 (sempre del citato accordo interconfederale): "Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.> >.

Nel caso di specie non è, invece, direttamente applicabile (ratione temporis, atteso che all'origine della presente controversia vi è una richiesta di indizione di assemblea che risale all'ottobre 2002) l'accordo interconfederale contenente il t.u. sulla rappresentanza sindacale del 10.1.14 (su ciò v. infra).

2.3. Il tenore letterale dell'art. 20 cit. è nel senso che l'indizione dell'assemblea può avvenire "singolarmente o congiuntamente" da parte delle r.s.a. di cui al precedente art. 19.

Dunque, nell’originaria ottica statutaria la legittimazione a chiedere l'assemblea è sicuramente (anche) della singola rappresentanza.

A sua volta l'art. 4, comma 1, del cit. accordo interconfederale 20.12.93 stabilisce che i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970 (la clausola si riferisce ai diritti dei singoli lavoratori dirigenti di r.s.a. e opera su un piano di tutele squisitamente personali), mentre il successivo art. 5, comma 1, prevede che alle r.s.a. e ai loro dirigenti subentrino le r.s.u.

Il precedente costituito da Cass. n. 2855/02 ricava il diniego del diritto della singola organizzazione (SLAI COBAS, in quel caso) di indire l'assemblea dal non essere tale sindacato firmatario di contratto alcuno applicato in azienda.

Dunque, si tratta d'un caso particolare maturato, per di più, in un contesto normativo ormai venuto meno a seguito della cit. sentenza n. 231/2013 della Corte cost. (in virtù della quale per poter costituire una r.s.a. basta che l'associazione sindacale abbia comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti collettivi applicati in azienda, sebbene poi - in ipotesi - da essa non sottoscritti).

In breve, la sentenza n. 2855/02, pur affermando la natura collegiale delle r.s.u. previste dal cit. accordo interconfederale 20.12.93, in realtà sfiora, ma non affronta direttamente il tema che si dibatte in questa sede.

Lo affrontano, invece, i successivi arresti giurisprudenziali ricordati nel paragrafo che precede.

In particolare, Cass. n. 1892/2005 e Cass. n. 15437/2014 esprimono un orientamento interpretativo che queste sezioni unite ritengono di dover condividere.

Osserva la sentenza n. 1892/05 che nel testo del cit. accordo interconfederale del 20.12.93 nulla autorizza a ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle (come le prerogative di cui agli artt. 22, 23 e 24 legge n. 300 del 1970) attribuite alle persone dei singoli dirigenti delle r.s.a. e non si estenda anche a quelle riconosciute alle r.s.a. (quale il diritto di indire l'assemblea ex art. 20).

L'ampia formulazione dell'art. 5 cit. ("Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.") suggerisce, anzi, il contrario.

Certa dottrina ha anche ipotizzato che il riconoscimento alla singola componente della r.s.u. - e non (solo) a quest'ultima come organismo a funzionamento collegiale - del diritto di indire l'assemblea possa ricavarsi dall’uso del plurale nell'art. 5 cit., là dove ci si riferisce alle rappresentanze sindacali unitarie.

Tuttavia è un argomento letterale abbastanza debole, ben potendo essere compatibile con il riferimento non al fenomeno del subentro in sé, ma alle numerose r.s.u. destinate ad essere presenti nelle varie realtà aziendali del Paese.

A sua volta, il combinato disposto dell'art. 20 cit. (là dove afferma che le riunioni sindacali possono essere convocate "singolarmente o congiuntamente") e dell'art. 5 cit. (per cui le r.s.u. sono subentrate alle r.s.a. e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni che la legge conferisce loro), non fa emergere alcun aggancio letterale che possa far ritenere che tale subentro sia sì avvenuto, ma con contestuale mutamento di quella legittimazione ad indire l'assemblea che il cit. art. 20 espressamente prevedeva (e ancora oggi prevede) come non necessariamente congiunta.

Bisogna allora domandarsi se tale legittimazione congiunta (rectius, collegiale all'interno di una r.s.u), portato ineluttabile di tale subentro e della natura elettiva delle r.s.u., risulti incompatibile con il permanere di quella legittimazione (anche) singola a chiedere l'assemblea che resta delineata all'interno dell'immutato art. 20.

La questione risiede non nella natura collegiale delle r.s.u. alla stregua di composizione, durata e rinnovo disciplinati dal successivo art. 6 stesso a.i., bensì nella verifica se, accanto alle competenze delle r.s.u. proprie di tale organismo, persistano prerogative proprie delle sue singole componenti, in quanto tali esercitabili anche singolarmente e non necessariamente congiuntamente.

In quest'ultimo senso deve ritenersi dirimente il comma 5 dell'art. 4 del cit. accordo interconfederale, là dove fa salvo - fra gli altri - in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.I. applicato nell'unità produttiva il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue.

Si consideri la scansione dell'articolo.

Il comma 1 prevede il subentro dei componenti delle r.s.u. ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300 del 1970.

Tutti i commi che seguono prevedono eccezioni e puntualizzazioni rispetto a tale generale subentro.

I commi 2, 3 e 4 si occupano delle condizioni di miglior favore eventualmente già previste a livello contrattuale nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.I. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali e delle successive armonizzazioni negoziali nell'ambito dei singoli istituti contrattuali.

Assai significativo è il comma 4, che prosegue in tale regime di eccezione stabilendo che le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali, con le quali si erano convenute, di mantenere una "specifica agibilità sindacale".

II mantenere una "specifica" agibilità sindacale delle singole organizzazioni e il salvare, al successivo comma 5, il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue, delinea un quadro di esplicite eccezioni rispetto al comma 1, esplicite eccezioni che smentiscono l'ipotesi ricostruttiva secondo cui le prerogative delle singole r.s.a. si sarebbero tutte confuse e dissolte all'interno del principio di maggioranza che regge le r.s.u.

Ciò vuol dire che nell'ottica del cit. accordo interconfederale una data associazione sindacale, malgrado la sua presenza all'interno della r.s.u., può anche singolarmente indire l'assemblea, ovvero che non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola r.s.a. sono stati attratti e si sono disgregati all'interno delle r.s.u.

Anche il successivo art. 5 cit. ("Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.") va letto tenendo presente il regime di esplicite eccezioni di cui al comma 5 del precedente art. 4.

L'esplicita eccezione in tema di assemblea (oltre che di permessi non retribuiti e di diritto di affissione) prevista in tale ultima clausola non è una sorta di infortunio lessicale, ma una soluzione di compromesso (all'interno dello schieramento dei sindacati dei lavoratori) perfettamente spiegabile proprio alla luce della matrice storica dell'accordo interconfederale in discorso.

Infatti, la logica unitaria posta a monte dell'accordo poteva comportare un arretramento di spazi di "specifica agibilità sindacale" per quelle associazioni che - essendo stipulanti il c.c.n.I. applicato nell'unità produttiva e, in quanto tali, già munite del diritto di costituire r.s.a. e, conseguentemente, di indire singolarmente l'assemblea ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 19, comma 1, lett. b) - avrebbero potuto nutrire più d'una remora rispetto al subentro delle r.s.u., remore superate una volta assicurata la salvaguardia di già acquisite condizioni di miglior favore di origine sia negoziale che legislativa.

Non tragga, poi, in inganno il riferimento alle associazioni stipulanti il c.c.n.I. applicato nell'unità produttiva, poiché esso ben si spiegava alla luce del previgente art. 19 legge n. 300 del 1970 che,

prima della cit. sentenza n. 231/13 della Corte cost., vedeva ancora l'essere l'associazione firmataria di contratti applicati all'interno dell'unità produttiva come uno dei criteri attributivi del diritto di costituire una propria r.s.a., tale da far godere, grazie al combinato disposto con il successivo art. 20, del diritto (esercitabile anche singolarmente da parte della rappresentanza medesima) di indire l'assemblea.

Insomma, il riferimento alle associazioni firmatarie di contratti applicati all'interno dell'unità produttiva è una mera riproduzione del criterio legislativo contenuto nell'art. 19, comma 1, lett. b), dello Statuto dei lavoratori.

Ma ora che la sentenza n. 231/13 ha previsto un ulteriore criterio di rappresentatività (non più soltanto l'essere la singola organizzazione firmataria di contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, ma anche il solo aver partecipato alla relativa negoziazione), è del tutto naturale che esso si riverberi pure sull'interpretazione del comma 5 dell'art. 4 cit., che ha lo scopo dichiarato di salvaguardare condizioni di miglior favore maturate in via di contratto collettivo o di disposizione normativa.

2.4. Nessuna delle obiezioni mosse alla dirimente portata interpretativa della clausola di cui al cit. art. 4, comma 5, regge ad un'approfondita disamina.

Sotto un profilo strettamente letterale è neutra la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 8 stesso accordo interconfederale, secondo la quale le organizzazioni di cui all'art. 19 cit., firmatarie dell'accordo medesimo o comunque ad esso aderenti, partecipando alla procedura di elezione della r.s.u. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi del medesimo art. 19.

Infatti, la clausola può avere tanto il significato di evitare che le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo interconfederale o che comunque vi aderiscano finiscano, mantenendo proprie r.s.a., con il far proliferare in maniera incontrollata organismi di rappresentanza sindacale all'interno dei luoghi di lavoro (con sovrapposizione di competenze e sostanziale impossibilità di far funzionare quelle stesse r.s.u. cui pure hanno deciso di partecipare), quanto quello di rinunciare alle prerogative che la legge (v. ad esempio l'art. 20 cit.) riconosce alla singola rappresentanza sindacale (ormai confluita nella r.s.u.).

Ma quest'ultima esegesi sostanzialmente collide con il summenzionato art. 4, comma 5, dello stesso accordo interconfederale, così dando luogo ad una insolubile aporia all'interno del medesimo testo negoziale: infatti, non si vede come far convivere la legittimazione ad indire l'assemblea anche in capo alla singola associazione firmataria di contratti applicati all'interno dell'unità produttiva con la rinuncia alle prerogative (compresa quella dell'art. 20) che la legge riconosce alla singola rappresentanza sindacale e, quindi, al sindacato di cui è emanazione.

La prima opzione interpretativa, invece, consente di mantenere, sotto un profilo sistematico, quella coerenza interna dell'accordo doverosa in un approccio ermeneutico che rispetti l'art. 1363 cod. civ.

Né la clausola dell'art. 4, comma 5, cit. può riferirsi, come pure si è supposto in dottrina, alle organizzazioni "esterne" alla r.s.u., ossia a quelle che, pur munite di rappresentatività (perché firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva o, oggi, perché - anche soltanto - partecipi della relativa negoziazione), tuttavia non facciano parte (per le più svariate ragioni) della r.s.u. presente in azienda.

Siffatta esegesi attribuirebbe all'accordo interconfederale 20.12.93 una valenza, appunto, esterna, vale a dire quella di "riservare" il diritto di indire, anche solo singolarmente, l'assemblea (per 3 delle 10 ore annue retribuite), nonché di godere dei permessi retribuiti e del diritto di affissione, alle confederazioni non firmatarie dell'accordo del 20.12.93 e/o alle organizzazioni che, pur aderendo a tali confederazioni firmatarie, nondimeno in concreto restino al di fuori di una o più delle r.s.u. costituite all'interno delle varie aziende.

Ma una valenza esterna, proprio perché tale, mal si concilia con un testo avente natura pur sempre negoziale.

Infatti, le parti stipulanti dell'accordo interconfederale del 20.12.93 non avrebbero mai potuto riservare diritti (peraltro già esistenti a livello legislativo) a parti non stipulanti, cioè a terzi, perché res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest.

Neppure si può dire che l'abbiano fatto in favore delle organizzazioni che, pur aderendo a tali confederazioni stipulanti, nondimeno in concreto siano rimaste al di fuori di una o più delle r.s.u. costituite all'interno delle varie aziende: in realtà l'intero contesto dell'art. 4 cit. è, invece, quello d'una armonizzazione del passaggio da r.s.a. a r.s.u. e delle modalità di mantenimento di eventuali condizioni di miglior favore, affinché tale passaggio non si risolva in un decremento di prerogative già per altra via acquisite.

Neppure convince l'obiezione che, con la ricostruzione qui accolta, il tema dell'indizione di assemblea, prevedendo legittimazioni concorrenti sia della r.s.u. (quale organismo collegiale che delibera a maggioranza) sia della sua singola componente, risulterebbe disciplinato in maniera non coincidente con l'impianto degli artt. 19 e 20 legge n. 300 del 1970: quand'anche ciò fosse, ad ogni modo resterebbe insuperabile il rilievo, già evidenziato fin da Cass. n. 1892/05 cit., che l'autonomia collettiva garantita ex art. 39 Cost. può prevedere prerogative diverse o ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, ben potendo anche tracimare dalla relativa cornice di riferimento, con gli unici limiti dell'art. 17 legge n. 300 del 1970 e dell'esistenza d'una effettiva rappresentatività (cfr. Corte cost. n. 492/95 e Corte cost. n. 975/88), limiti che in nessun caso risulterebbero varcati.

2.4. Una consistente parte della dottrina interessatasi del tema in oggetto obietta - in estrema sintesi - che l'affermazione di legittimazioni concorrenti (sia della r.s.u. quale organismo collegiale che delibera a maggioranza sia della sua singola componente sindacale) urta contro il principio democratico, necessariamente maggioritario, spezza il legame tra rappresentanza, rappresentatività e democrazia sindacale, riduce la r.s.u. ad una mera sommatoria di distinte rappresentanze associative.

È, invece, agevole notare che la limitata eccezione di cui al cit. art. 4, comma 5, non solo non svaluta né snatura la r.s.u., ma neppure pregiudica il principio maggioritario implicitamente evocato dal successivo art. 6, comma 3 (che stabilisce la decadenza della r.s.u. in caso di dimissioni e conseguenti sostituzioni dei relativi componenti in numero superiore al 50% degli stessi), e dall'art. 7 (in forza del quale le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l'accordo).

In altre parole, ben possono un organismo elettivo come la r.s.u. e il principio di maggioranza convivere con limitate prerogative di singole componenti dell'organismo medesimo.

Inoltre, il richiamo dottrinario al principio maggioritario come inscindibile da quello democratico muove, ad avviso di questa Corte Suprema, da una falsa prospettiva.

Il principio di maggioranza è sicuramente proprio di quello democratico nel momento decisionale, ma è estraneo al momento del mero esercizio di diritti che non importino decisioni vincolanti nei confronti di altri.

Invero, sempre per restare nell'ambito delle libertà sindacali, è sintomatico che, mentre nell'art. 21 legge n. 300 del 1970 si legge che l'indizione di referendum deve essere effettuata "da tutte le rappresentanze sindacali aziendali", nel precedente art. 20, comma 2, la richiesta di assemblea risulta poter essere avanzata "singolarmente o congiuntamente".

Non è un caso: il referendum, a differenza da un'assemblea (che può anche limitarsi a mera discussione e confronto), importa sempre un contarsi, una votazione; e il referendum in tanto ha un senso in quanto dia un determinato esito numerico, esito che non può che emergere a maggioranza, conformemente - appunto - al principio democratico.

Ma la democrazia, se richiede pur sempre decisioni a maggioranza, al di fuori del momento decisionale presuppone - anzi - il conflitto dialettico (o confronto) degli interessi e delle idee, conflitto pur sempre governato da regole e destinato poi a comporsi in decisioni adottate a maggioranza, ma la cui potenziale fecondità è connaturata alla democrazia medesima.

In breve, è proprio l'insistito richiamo (che si legge in larga parte della dottrina) al principio di maggioranza o di democrazia sindacale maggioritaria a dimostrare, invece, che là dove si parli di (mere) assemblee, vale a dire di momenti di confronto che precedono e preparano quelli decisionali propriamente detti, la tutela delle voci singole (ed eventualmente dissenzienti) è irrinunciabile.

2.5. La conclusione cui si è pervenuti non muta neppure alla luce dell'accordo interconfederale 10.1.2014, c.d. testo unico sulla rappresentanza sindacale, siglato da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL in applicazione dei precedenti accordi siglati dalle stesse parti il 28.6.2011 e il 31.5.2013.

Si tratta d'un accordo - la cui immediata applicabilità è stata già esclusa (ratione temporis) nella controversia in oggetto - che in dottrina è stato evocato a sostegno dell'asserito funzionamento a maggioranza delle r.s.u.

Si è infatti notato che mentre l'art. 4, sezione seconda, sostanzialmente riproduce quasi alla lettera l'art. 4 dell'accordo del 20.12.93, così come il successivo art. 5 fotografa il tenore dell'art. 5, comma 1, del suo omologo del 1993, l'art. 7, comma 1, stabilisce invece che "Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo che recepisce i contenuti dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011.", così introducendo un esplicito richiamo al funzionamento a maggioranza della r.s.u. che (pur se da considerarsi come implicito) non si leggeva nel testo del 20.12.93.

Ma a prescindere dal fatto che tale richiamo abbia natura meramente ricognitiva o innovativa e che, pertanto, possa o non confermare ex post l'opzione interpretativa in questa sede non condivisa, resta il rilievo che la ricostruzione delineata nei paragrafi che precedono non nega affatto che le r.s.u. funzionino secondo il principio di maggioranza: nega soltanto che esso sia incompatibile con la concorrente legittimazione (anche) singola a richiedere l'assemblea, legittimazione desunta da quell'art. 4, comma 5, dell'accordo del 1993 che lo stesso accordo interconfederale del 10.1.2014 ha espressamente ribadito.

3.1. Il secondo e il terzo mezzo, da esaminarsi congiuntamente

perché connessi, sono da disattendersi.

Non è esatto che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare il fatto decisivo consistente nel superamento o meno del limite delle tre ore annue a disposizione delle singole sigle sindacali: in realtà il fatto è stato espressamente preso in considerazione e giudicato pacifico, nel senso che i giudici di merito hanno ritenuto che nessuna delle parti abbia dubitato del mancato superamento del monte ore annuo (superamento che avrebbe avuto efficacia dirimente della controversia, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla legittimazione a richiedere l'assemblea).

Sostiene la società ricorrente l'erroneità di tale affermazione, nel senso che - anzi - sarebbe stato vero il contrario, cioè sarebbe stato non contestato da parte di FIOM-CGIL l'avvenuto superamento del monte ore annuo allegato da parte aziendale.

Ma a tale proposito il ricorso si palesa non specifico perché non trascrive (neppure parzialmente) gli atti difensivi in cui tale superamento si sostiene essere stato allegato né quelli in cui, ex adverso, sarebbe rimasto non contestato.

4.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità si compensano tra le parti, considerata la problematicità della materia del contendere alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema della legittimazione ad indire assemblee sindacali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.