Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 settembre 2016, n. 18961

Licenziamento per soppressione del posto di lavoro - Contrazione dell’attività produttiva - Prova - Infortunio - Inabilità temporanea - Nuovo licenziamento per giusta causa

 

Svolgimento del processo

 

E.A. si rivolgeva al Tribunale dI Prato e deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della B.N.T. s.r.l, con qualifica di impiegato di V° livello c.c.n.I. industria tessile a far tempo dal 3/7/2000 con mansioni di capo reparto settore tintoria; che in data 24/6/05 l'azienda gli aveva comunicato l'attribuzione della inferiore qualifica di operaio, stante la crisi del settore; che il 25/7/2005 gli aveva intimato il licenziamento per soppressione del posto di lavoro con effetto dal 30/7/2005; che in data 28/7/2005 aveva subito un infortunio sul lavoro per il quale gli era stato prescritto un periodo di inabilità temporanea sino al 7/11/2005; che la società gli aveva contestato in data 5/9/2005 un suo viaggio in Marocco che avrebbe aggravato lo stato patologico in cui versava, irrogando un nuovo licenziamento, per giusta causa, in data 14/9/2005. Sulla scorta di tali premesse, conveniva in giudizio la B.N.T. s.r.l. chiedendo dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti espulsivi irrogati, con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dall'art.18 L. 300/70 nella versione di testo applicabile ratione temporis.

Il giudice adito accoglieva integralmente il ricorso, con pronuncia che veniva solo parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Firenze. Con sentenza resa pubblica il 31/12/2012, la Corte dava atto del diritto di opzione esercitato dal lavoratore ai sensi del comma quinto art. 18 L. 300/70 e condannava la società, a titolo di indennità risarcitoria, al pagamento di una somma pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal dì del licenziamento alla data in cui era stato esercitato il diritto di opzione (9/1/2009).

Il giudice dell'impugnazione perveniva a tali conclusioni, sulla scorta dei seguenti rilievi: quanto al licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, osservava che non era stata fornita prova sufficiente della contrazione della attività produttiva. In tal senso non reputava dotata di efficacia probante la circostanza, riferita in sede testimoniale, secondo cui la società avrebbe risentito di elevate perdite negli anni 2004-2005, in quanto non corroborata da dati documentali, né riteneva che il provvedimento espulsivo irrogato nei confronti di altro lavoratore, nel dicembre 2006, potesse concorrere a definire la fondatezza delle ragioni sottese al licenziamento, in quanto non compatibile sotto il profilo cronologico, con il provvedimento in quella sede scrutinato. Sul medesimo versante della non coincidenza temporale degli eventi, qualificava come elemento non dirimente ai fini delibati, la cessazione della attività produttiva sopraggiunta nel dicembre 2008.

Avuto riguardo al licenziamento intimato per giusta causa, osservava che gli accertamenti peritali di natura medico-legale espletati in primo grado e formulati con riferimento ai protocolli terapeutici adottati in relazione alla patologia diagnosticata, avevano escluso che il viaggio intrapreso dal lavoratore potesse ritardarne la guarigione. Accertava, in ogni caso, e da ultimo, il difetto di proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza addebitata.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società B.N.T. in liquidazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 604/66, 41 Cost., 30 comma 1 L. 183/2010, 1 comma 43 L. 92/2012.

Si stigmatizza la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente l'esigenza di riduzione dei costi per effetto della contrazione della attività produttiva, sulla scorta di una valutazione del quadro probatorio non coerente con i dettami di cui agli artt. 2697 c.c., 115- 116 c.p.c. La circostanza affermata dai giudici della impugnazione, secondo cui il licenziamento di ulteriore personale nel 2006 non era da reputarsi significativo ai fini della decisione, non era frutto della globale valutazione di tutti gli elementi dì prova fra i quali era da annoverare la mancata successiva assunzione di personale e l'obiettiva evoluzione negativa della produttività aziendale, che oltre a determinare l'uscita dal reparto tintoria di un dipendente, era sfociata nell'intervento della CIGS, per concludersi con la richiesta di ammissione di una procedura concorsuale ancora in corso.

Lo scrutinio inerente alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, come elaborato dalla Corte territoriale, si poneva altresì in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui il licenziamento determinato da ragioni inerenti alla attività produttiva, rientra nell'ambito delle scelte riservate all'imprenditore, cui è assegnata la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 cost., di guisa che il sindacato giudiziale è limitato al mero controllo della reale sussistenza e non pretestuosità del motivo. Nello specifico sì ribadisce la effettiva sussistenza delle ragioni sottese al licenziamento, collegate allo stretto conseguimento di migliori risultati economici mediante un contenimento dei costi.

Con il secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c. Si deduce che il giudice di prima istanza aveva dato atto che all'esito dell'istruttoria, era risultato dimostrato che l'azienda aveva risentito di grosse perdite e che dal reparto tintoria erano stati esclusi il ricorrente nel 2005, ed un altro lavoratore nel 2006, e che la Corte di merito, in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, aveva riformato la sentenza di primo grado sul punto.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2729 cc. nonché degli artt. 115- 116 c.p.c. ex art. 360 n.3 c.p.c. ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.

Si lamenta che la Corte di merito abbia del tutto svalutato il portato probatorio della deposizione resa dal teste P. in ordine alle gravi perdite di esercizio registrate negli anni 2004-2005 in violazione dei dettami di cui agli artt. 2721- 2725 c.c., laddove ha ritenuto che "la prova della contrazione dell'attività produttiva dovesse essere offerta con mezzo diverso dalla prova testimoniale".

Si rimarca la specificità e puntualità delle dichiarazioni rese dal testimone, il quale aveva deposto in ordine alle perdite di fatturato registrate dalla società, precisando l’entità dell'organico aziendale e del reparto tintoria e riferendo sulla complessiva evoluzione negativa dell'andamento produttivo aziendale. Si evidenzia, quindi, la contraddizione fra le obiettive risultanze istruttorie ed il convincimento maturato dalla Corte, il cui iter motivazionale si ritiene, sotto tale profilo, del tutto viziato.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2119, 2104, 2105, 2106, 2729 c.c. e 115 c.p.c.

Critica la sentenza impugnata per aver accertato la illegittimità del licenziamento per giusta causa, tralasciando di considerare che il lavoratore, affrontando il viaggio di ritorno nel proprio paese d'origine, con percorrenza in auto di oltre 200 chilometri, avesse indubbiamente violato gli obblighi di correttezza e buona fede che presiedono alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ritardando, almeno per il periodo di quaranta giorni di omesse cure, il recupero della propria idoneità lavorativa.

I motivi, che possono congiuntamente trattarsi, siccome connessi, vanno disattesi.

Deve in proposito considerarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

II discrimine tra l’una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nella specie ricorre proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la violazione di legge viene dedotta mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa la cui censura attiene ai vizio di motivazione, mirando a pervenire inammissibilmente, ad una rinnovata considerazione, nel merito, della valutazione dei fatti di causa elaborata dai giudici del gravame che è inibita nella presente sede di legittimità, giacche l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. 16/7/2010 n. 16698, cui adde Cass. 18/11/2011 n. 24253, Cass. 16/09/2013 n. 21099 e, da ultimo, Cass. 11/1/2016 n. 195).

E, sempre sulla medesima linea Interpretativa, va rimarcato come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel ritenere che "la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma n. 5), cod. proc. civ. e, quanto a quest'ultimo, che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito da tale ultima disposizione, "non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità", con la conseguenza che "risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa" (v., fra le altre, Cass. 1/9/2011 n.17977).

Nello specifico, si impone, quindi, l'evidenza della inammissibilità dei motivi, laddove tendono a pervenire ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori oggetto di esegesi da parte della Corte territoriale, non consentita in questa sede di legittimità, trattandosi di doglianza che esula dall'ambito del vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., poiché attiene alla ricostruzione dei fatti, che, per le sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, è censurabile in sede di legittimità solo nella ipotesi dì "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti".

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 n. 19881 e Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, "in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.".

Nello specifico la Corte territoriale ha scrutinato tutti gli aspetti rilevanti ai fini di causa, verificando sulla scorta dei dati testimoniali e documentali acquisiti, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non desumibile dalle circostanze genericamente riferite dai testimoni escussi, né dai dati attinenti alla espulsione di ulteriore personale, non compatibili sotto il profilo cronologico, con il provvedimento espulsivo irrogato.

Si tratta di motivazione che non presenta vizi di assoluta omissione ovvero di totale contraddittorietà sanciti dalla novellata disposizione di cui all'art. 360 comma primo n. 5, ed appare conforme a diritto perché coerente con i dieta di questa Corte secondo cui compete al giudice - il quale non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale la parte datoriale ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto (cfr. ex plurimis, Cass. 14/5/2012 n. 7474, Cass. 11/7/2011 n.15157). Seppure i criteri di gestione dell'impresa restano riservati al datore di lavoro, in quanto espressione del principio di libertà di impresa che rinviene tutela di rango costituzionale, compete comunque al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, sicché, anche sotto tale profilo, la statuizione della pronuncia impugnata resiste alle censure all'esame.

A non difformi conclusioni è dato pervenire in ordine anche al quarto motivo di ricorso. Tale censura involge, ugualmente, valutazioni che trasfondono in un giudizio di merito, attinente alla incidenza della attività espletata dal lavoratore nella perduranza dello stato morboso diagnosticatogli, sul processo di guarigione.

Anche sotto il descritto versante, la Corte distrettuale ha proceduto ad una disamina esaustiva dei dati istruttori acquisiti, facendo leva sugli accertamenti medico-legali espletati ex officio nel giudizio di primo grado, per escludere che il viaggio in Marocco del ricorrente, fosse incompatibile con i protocolli terapeutici prescritti in relazione alla patologia diagnosticata, e potesse pregiudicarne o ritardarne la guarigione.

In tal senso la pronuncia impugnata non contraddice il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui "l'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa (vedi ex plurimis, Cass. 21/4/2009 n. 9474).

Ostano alla violazione dei citati principi che presiedono all'adempimento dell'obbligazione lavorativa, gli approdi al quali è pervenuto il CTU medico-legale nominato in prime cure, con argomentazioni, richiamate dal giudice dell'impugnazione, che non risultano, tuttavia oggetto di specifica censura da parte della società ricorrente, né riportate nel loro contenuto, quanto meno in relazione alle parti salienti, in violazione del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione (sull'onere per il ricorrente, di indicare specificamente le circostanze e gli elementi oggetto di critica, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, vedi, ex aliis, Cass. 17/7/2014 n. 16368).

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Il governo delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell'ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.