Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 gennaio 2019, n. 4

Interpello articolo 11, comma 1, lettera b) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Individuazione del domicilio fiscale

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

 

Quesito

 

La signora X (di seguito istante), espone il caso concreto e personale qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante, residente in Svizzera nel Canton Ticino ed iscritto all’AIRE presso il comune di Campione d’Italia, chiede se, analogamente a quanto avveniva per il coniuge deceduto, il proprio domicilio fiscale debba essere considerato il comune di Campione d’Italia, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero se sia corretta l’interpretazione del [...] emergente dalla Certificazione Unica del 2018 (redditi 2017) la quale riporta in via convenzionale il comune di [...] quale domicilio fiscale.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

 

L’articolo 2 del TUIR dispone: "1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

L’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dispone, a sua volta, che "Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.".

Ne consegue che nella dichiarazione dei redditi i contribuenti non residenti devono indicare il domicilio fiscale nel comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato.

Con specifico riferimento ai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, l’articolo 188-bis del TUIR (introdotto dall’articolo 2, comma 25, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) dispone che "1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015". Pertanto, affinché un soggetto possa applicare le regole di tassazione sopra richiamate è necessario che sia:

a) un soggetto iscritto nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia;

oppure

b) un soggetto iscritto all’AIRE del comune di Campione d’Italia e residente nel Canton Ticino, che già era residente nel comune di Campione d’Italia e che ivi ha il domicilio fiscale.

Ciò detto, dai dati disponibili risulta che l’istante è cittadina italiana residente nel Canton Ticino, iscritta all’AIRE del comune di Campione d’Italia dal [...], proveniente dall’AIRE del comune di [...]. Non risulta, invece, che l’istante avesse prima della predetta data la residenza in Campione d’Italia.

Mancando tale requisito l’istante non può avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 188-bis del TUIR; conseguentemente deve fare riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il domicilio fiscale va individuato, secondo il citato articolo 58 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.

Tanto premesso, dal modello 730/2018 redditi 2017, presentato il [...], risulta che l’istante ha conseguito "redditi dei terreni", "redditi dei fabbricati" e "redditi di lavoro dipendente e assimilati" e che questi ultimi risultano essere quelli più elevati; pertanto [...] ha correttamente indicato, nella Certificazione Unica (CU) 2018 del [...], quale domicilio fiscale il comune di [...], perché luogo ove è ubicata la sede legale dell’ente erogante il reddito più elevato (cfr risoluzione n. 261/E del 21 settembre 2007). Non risulta, quindi, corretta l’indicazione del domicilio fiscale nel modello 730/2018, nel quale è indicato il comune di [...].