Decreto Dignità: addio ai registri IVA acquisti e vendite

Nel testo licenziato alla Camera dei Deputati della legge di conversione, il cd. "Decreto Dignità" raccoglie alcune importanti modifiche in materia di semplificazione fiscale

Via libera della Camera alla conversione in legge del Decreto Dignità che si arricchisce, tra l’altro, di ulteriori misure di semplificazione fiscale. Il testo del d.d.l., ora all’esame del Senato, prevede in particolare modifiche alle disposizioni riguardanti il cd. "spesometro", mentre restano sostanzialmente invariate quelle relative al redditometro ed allo split payment.
Con riferimento allo "spesometro" viene previsto l’esonero dall’obbligo della comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, con effetto dal 1° gennaio 2018, per i piccoli produttori agricoli che applicano il regime speciale, e contestualmente è abrogato il comma 8-bis dell’articolo 36 del D.L. n. 179 del 2012 che disciplina tale adempimento. Inoltre, viene introdotta la previsione secondo la quale i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri IVA acquisti e vendite. Restano confermate, invece, la proroga al 28 febbraio 2019 per la comunicazione relativa al 3° trimestre 2018 e i termini fissati per le comunicazioni con cadenza semestrale, rispettivamente, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.
Per quanto riguarda le cessioni di carburante per autotrazione, viene prevista l’abrogazione del D.L. n. 79/2018; contestualmente sono trasferite nel decreto dignità le disposizioni riguardanti la proroga dell’utilizzo della scheda carburante fino al 31 dicembre 2018 e il rinvio della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione dal 1° gennaio 2019. Resta confermato dal 1° luglio 2018 l’obbligo di acquisto di carburanti per autotrazione mediante strumenti di pagamento tracciabili da parte di imprese e professionisti ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA.
Infine, viene introdotta la previsione di proroga anche per l’anno 2018 della possibilità di compensazione delle cartelle di pagamento da parte di imprese e professionisti titolari di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione. La compensazione è ammessa relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, utilizzando crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
Restano confermate, altresì, le disposizioni riguardanti l’abolizione delle "società sportive dilettantistiche lucrative".