Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 febbraio 2017, n. 4129

Inps - Restituzione contributi - Eccezione di decadenza

 

Fatto

 

Con sentenza depositata il 1°.10.2010, la Corte d'appello di Torino confermava la statuizione di primo grado che aveva condannato l'INPS a restituire a C. I.V.I.P. s.p.a. il 90% dei contributi versati nel triennio 1994-1997, ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003.

Ricorre contro questa pronuncia l'INPS, articolando due motivi di censura. Resiste l'azienda con controricorso, illustrato da memoria. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Diritto

 

Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale esaminato l'eccezione di decadenza dal diritto alla ripetizione dei contributi.

Con il secondo motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 9, comma 17, I. n. 289/2002, 4, comma 90, I. n. 350/2003, e 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), per avere la Corte di merito riconosciuto la spettanza del beneficio della ripetizione dei contributi nonostante fosse stato istituito da disposizioni di legge adottate in contrasto con il divieto di aiuti di Stato stabilito dall'ordinamento comunitario.

Ciò posto, il primo motivo è infondato.

Va premesso, in punto di fatto, che l'eccezione di decadenza (che era stata disattesa dal primo giudice attribuendo rilievo decisivo alla data del 31.7.2007, in cui la domanda era stata spedita all'INPS tramite servizio postale) è stata reiterata dall'IN PS in appello adducendo la decisività della data posteriore in cui essa era pervenuta presso le sue articolazioni territoriali (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione).

Ora, non è dubbio che la Corte di merito abbia omesso sul punto qualsivoglia pronuncia. Ritiene tuttavia il Collegio di dover dare continuità al principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui un'interpretazione dell'art. 384 c.p.c. conforme al principio di economia processuale deve poter permettere alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata anche in relazione ad un error in procedendo, qualora all'uopo non siano necessarie ulteriori indagini in fatto e si tratti di fatti ed eccezioni rilevati dalle parti o rilevabili d'ufficio (Cass. n. 15810 del 2005); e poiché, al fine di verificare l'osservanza del termine di decadenza fissato per l'istanza di sgravio dei soggetti danneggiati dall'alluvione del Piemonte del 1994, vale il principio secondo il quale, nell'ambito dei rapporti con la p.a., l'istanza è tempestiva qualora venga presentata all'ufficio postale per la spedizione entro il termine, non rilevando che essa sia pervenuta all'ente dopo la scadenza del termine medesimo (Cass. n. 10768 del 2012), la circostanza incontroversa che la domanda in questione sia stata presentata in data 31.7.2007 esclude la fondatezza delle censure svolte nel primo motivo del ricorso.

Circa il secondo motivo, l'esame della censura richiede una breve ricognizione della normativa interna sul tema, dei precedenti di questa Corte di legittimità al riguardo e degli effetti derivanti dalla decisione resa in subiecta materia dalla Commissione dell'Unione Europea in data 14.8.2015, n. 195/2016.

Com’è noto, l'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, ha esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e già destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. n. 646/1994 (conv. con I. n. 22/1995), le disposizioni sulla regolarizzazione automatica delle imposte previste dall'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, in favore delle imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, prevedendo che tali soggetti potessero regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando il 10% dell'importo dovuto entro il 31.7.2004 (termine successivamente differito al 31.7.2007 dall'art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006, conv. con I. n. 17/2007).

Al riguardo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che l'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, nell'estendere l’applicazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto "a titolo di tributi, contributi e premi", restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui all'art. 7, d.l. n. 646 del 1994, in quanto il richiamo dell'art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, d.l. ult. cit., da parte dell'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, è funzionale esclusivamente all'individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all'individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l'agevolazione, e ha precisato che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nell'art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), che ha esplicitamente stabilito l'operatività dell'agevolazione "per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all'alluvione del Piemonte del 1994", fugando altresì ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell'insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l'interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all'entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell'obbligazione contributiva, che un'interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l'irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

Nessun rilievo presentando, ai fini qui in discorso, la successiva norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, contenuta nell'art. 12, comma 12, d.l. n. 78/2010, trattandosi di disposizione soppressa dalla legge di conversione, né l'art. 1, comma 665, I. n. 190/2014 (cfr. al riguardo Cass. n. 24993 del 2016), rileva invece la decisione n. 195/2016 che, in subiecta materia, ha adottato la Commissione Europea in data 14.8.2015: questa Corte, infatti, ha già fissato il principio secondo cui le agevolazioni previste ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, pur realizzando, secondo la citata decisione della Commissione Europea, aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso e con riferimento ai contributi INPS, Cass. n. 21897 del 2016); ed è appena il caso di ricordare che, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la decisione della Commissione circa la compatibilità dell'aiuto non ne inibisce la concessione ancorché l'aiuto medesimo sia stato (come nella specie) istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d. standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell'aiuto il pagamento degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C-199/06).

Tanto premesso e rilevato che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l'azienda possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. n. 13458 del 2016, cit.), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.