Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 marzo 2017, n. 13843

Termini per la redazione della sentenza - Periodo feriale - Decorrenza dell'ulteriore termine per l'impugnazione - Diritto al riposo dei difensori

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d’Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da D.A. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, in data 28 luglio 2015, lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ha, infatti, osservato che la motivazione della sentenza impugnata è stata depositata in data 31 luglio 2015, entro il termine indicato di giorni 30; considerato che il predetto termine andava a scadere il 27 agosto 2015, dies a quo per impugnare doveva pertanto considerarsi, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett.c) cod.proc.pen., quello del primo giorno successivo alla sospensione dei termini feriali, con la conseguenza che il termine di 45 giorni entro il quale proporre impugnazione doveva ritenersi venuto a scadenza in data 15 ottobre 2015, ben prima dell'effettiva proposizione dell'appello, avvenuta in data 29 ottobre 2015.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza dell'art. 585 cod.proc.pen. Sostiene che i termini per la redazione della sentenza previsti dall'art. 544 cod.proc.pen. devono ritenersi soggetti alla sospensione durante il periodo feriale. Da tale assunto deriva, secondo il ricorrente, che, avendo il Tribunale riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni 30, quest'ultimo, computata la detta sospensione, doveva considerarsi venuto a scadenza il 27 settembre 2015. Il gravame, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe dunque tempestivo, in quanto proposto entro i 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.

3. Nella requisitoria scritta il Procuratore generale, in persona del dott. R.A., ha chiesto dichiararsi inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il ricorso rilevando la piena correttezza del calcolo operato nell'ordinanza impugnata in ragione del fatto che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 20533501), al quale si sono successivamente adeguate numerose pronunce delle sezioni semplici (Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015, Basile, Rv. 26314401; Sez. 3, n. 35738 del 12/07/2007, Belviso, Rv. 23750101), «Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

Il Procuratore Generale ritiene che la modifica del periodo feriale introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 non possa in alcun modo indurre a rivedere tale orientamento, essendo stata modificata esclusivamente la durata della sospensione, dal 1 al 31 agosto anziché dal 1 agosto al 15 settembre.

4. Con memoria depositata il 24 febbraio 2017, il ricorrente ha svolto motivi aggiunti chiedendo che la questione sia rimessa, in quanto di speciale importanza, alle Sezioni Unite.

Richiama in primo luogo il tenore letterale dell'art. 1 l. 742/69, che induce a ritenere che la sospensione operi anche riguardo ai termini di cui all'art. 544 cod.proc.pen., essendo questi pacificamente termini processuali.

Contesta l'argomento testuale posto a base della decisione delle Sezioni Unite Giacomini, secondo il quale l'inapplicabilità della sospensione feriale al termine per la redazione della sentenza si desume dal secondo alinea del primo comma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, a mente del quale è differito alla fine del periodo feriale il termine che ha inizio «durante il periodo feriale», evidenziando che la regola sarebbe validamente dettata anche per il caso in cui la scadenza del termine per il deposito della sentenza si verificasse il 31 luglio.

Con riguardo all'argomento secondo il quale la sospensione feriale riguarderebbe i soli termini aventi sanzione processuale, ricorda lo stretto collegamento dei termini previsti per il deposito della sentenza con i termini d'impugnazione.

In merito al diritto al riposo garantito dalla norma sulla sospensione feriale con esclusivo riguardo alle parti ed ai difensori, piuttosto che ai magistrati, rileva la disparità di trattamento che tale assunto comporta per i magistrati giudicanti sia rispetto ai difensori che rispetto ai magistrati dell'ufficio del Pubblico Ministero.

Quanto al diritto al riposo dei difensori, sottolinea che la coeva scadenza di molteplici termini, decorrenti dal medesimo 1 settembre, vanifica o svaluta grandemente tale diritto, tenuto conto anche del maggiore aggravio a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, che non prevede per gli imputati assenti la notifica dell'estratto della sentenza che, in caso di contumacia dell'imputato, consentiva di differenziare i termini di scadenza delle impugnazioni.

5. Il Collegio rileva che l'esito del ricorso in esame dipende dalla decisione della seguente questione:

«Se, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., quale presupposto di decorrenza dell'ulteriore termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., non possa ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742».

Ove, infatti, il termine per il deposito della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti in data 28 luglio 2015 si ritenesse sospeso dal 1 al 31 agosto 2015, la decorrenza del termine per l'impugnazione avrebbe avuto inizio il 28 settembre 2015 e l'appello proposto dal D. sarebbe tempestivo.

6. E' opportuno richiamare, in sintesi, la situazione normativa relativa al periodo di riposo di magistrati e avvocati.

Le ferie dei magistrati e la sospensione dell'attività degli uffici, ma non dei termini processuali, sono state disciplinate fin dall'Ordinamento giudiziario emanato con r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626. Sono, poi, intervenute numerose modifiche fino alla più recente, attuata con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il cui art. 16, comma 2, ha stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la riduzione da quarantacinque a trenta giorni delle ferie annuali dei magistrati e l'adozione di misure organizzative da parte dell'Organo di autogoverno «conseguenti» alla suddetta riduzione delle ferie e del periodo di sospensione feriale dei termini.

Invece, per quanto riguarda le «ferie degli avvocati», soltanto con la legge 14 luglio 1965, n. 818 era stata prevista la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre, per garantire anche agli avvocati un periodo di riposo.

Riposo peraltro relativo, attesa la presenza di un elevato numero di materie per le quali non opera la sospensione.

Con l'art. 16, comma 1, del predetto d.l. n. 132/2014 convertito dalla I. 162/2014, anche tale termine è stato ridotto a 30 giorni, dal 1 al 30 agosto, ferma restando la ulteriore disciplina secondo cui il termine per impugnare è sospeso durante il periodo di sospensione ed il suo decorso è differito, ove abbia inizio durante il periodo di sospensione, alla fine di detto periodo.

7. Con riguardo alla giurisprudenza di legittimità successiva alle modifiche normative introdotte nel 2014, risultano due decisioni della Suprema Corte che hanno confermato l'orientamento consolidato (Sez. 2, n. 12305 del 16/11/2016, dep. 2017, Raele; Sez.3, n. 40363 del 6/07/2016, Cestaro); la meno recente di tali decisioni ha, peraltro, mostrato un'apertura sottolineando che la genericità delle ragioni addotte nel ricorso non consentiva di accedere ad una rivisitazione del consolidato orientamento interpretativo.

In precedenza, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata costante, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Giacomini, nel ritenere che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applichi anche ai termini previsti dall'art. 544 cod.proc.pen. per la redazione della sentenza. Giova ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite Giacomini sopra citata era intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sorto dopo che l'art. 90 ord. giud. era stato modificato dall’art. 8 legge 2 aprile 1979, n. 97, riducendo il periodo annuale di ferie dei magistrati da sessanta a quarantacinque giorni. Risolvendo la questione nel senso sopra indicato, le Sezioni Unite avevano precisato che «dalla esatta considerazione che i termini per la redazione della sentenza sono termini processuali, non può inferirsi che debbano essere sospesi nel periodo feriale. E ciò perché la sospensione di diritto ha la sua ragione d’essere per termini che hanno una sanzione processuale, e questi sono nel caso quelli delle parti e non quelli posti al giudice per la redazione delle sentenze, la cui inosservanza può dar luogo solo a sanzioni disciplinari. Del resto, che la legge si riferisca alle parti e ai loro difensori e non al giudice, lo si deduce dal secondo alinea del primo comma dell'art. 1 che, come già notato, stabilisce che quando il decorso del termine abbia inizio "durante il periodo feriale", l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. E siccome emblematico della situazione è il diritto di impugnazione e il relativo termine, se questo può avere inizio in periodo feriale ciò vuol dire che in tale periodo non è sospeso il termine per la redazione delle sentenze».

8. Il ricorrente mette in discussione le conclusioni della menzionata sentenza delle Sezioni Unite con motivi che, ad avviso del Collegio, inducono ad una rimeditazione della questione da parte delle Sezioni Unite.

E', infatti, necessario rimarcare che è mutato il contesto normativo in cui s'inscrive la norma che prevede la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ossia l'art. 1 legge n. 742/69.

In primo luogo, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite Giacomini, è intervenuta a Nizza nel dicembre 2000 la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; con essa, ha fatto ingresso nella normativa eurounitaria l’affermazione, solenne e concreta, del principio della pariordinazione, attorno al valore centrale e unificante della dignità della persona, dei diritti civili, politici, economici e sociali, con la rilevante promozione anche dei diritti sociali fondamentali a diritti di rango (almeno) pari a quello delle libertà economiche. Già nel 2001 (Corte giustizia 26/06/2001 Bectu c. Secretary of State for Trade and Industry) era stata prospettata la conferma piena del carattere di diritto sociale fondamentale del diritto alle ferie annuali retribuite ai sensi dell'art. 31.2 della Carta. Dal 2009, il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ha attribuito alla Carta valore vincolante pari ai Trattati all'interno dell'ordinamento dell'Unione. Tale sopravvenuta normativa di principio suggerisce una verifica della persistente coerenza del diritto vivente al diritto dell'Unione in relazione al principio di effettività della fruizione del periodo di ferie, come anche recentemente delineato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (art. 7 Dir. 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; Corte giustizia 11/11/2015, Kathleen Greenfield c. The Care Bureau Ltd.), previo accertamento del collegamento tra la questione in esame con il diritto dell'Unione. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia si rinvengono, infatti, pronunce su questioni pregiudiziali che riconoscono il diritto alle ferie retribuite quale principio di diritto sociale dell'Unione espressamente sancito dall'art. 31, par.2, della Carta di Nizza (Corte giustizia 8/11/2012 Heimann e Toltschin) e negano la possibilità che tale diritto sia interpretato in modo restrittivo (Corte giustizia 22/04/2010 Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhàuser Tirols).

Nel diritto interno, poi, l'art. 10 legge n. 67/2014 ha modificato l'art. 548, comma 3, cod.proc.pen., eliminando la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace senza prevedere che analoga comunicazione sia destinata all'imputato assente, con il venir meno di uno strumento di differimento della scadenza dei termini per impugnare in correlazione alla data di deposito del provvedimento.

Inoltre, come già si è ricordato, in base alla modifica normativa introdotta dall'art. 16 d.l. n.132/2014, conv. con modificazioni dalla I. n. 162/2014, il periodo annuale di ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, è stato ulteriormente ridotto a trenta giorni. Interpretando il disposto dell'art. 16, comma 4, decreto cit., a mente del quale «Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2», l'Organo di autogoverno della magistratura ha ritenuto che con tale disposizione il legislatore abbia inteso «innovare la conformazione strutturale della fattispecie, prevedendo un periodo feriale mensile effettivo, cioè durante il quale non pendono in capo al magistrato obblighi lavorativi, con chiara soluzione di continuità rispetto al diritto vivente» (Delibera CSM 26 marzo 2015) ed ha modificato la circolare in tema di valutazione di professionalità n. 20691 del 8 ottobre 2007 stabilendo un correttivo alla valutazione del parametro della diligenza nel senso che il rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, sarà valutato facendo salva la necessità di garantire l'effettività della fruizione delle ferie.

Parallelamente, il periodo di sospensione dei termini processuali, che assicura le «ferie degli avvocati», è stato ridotto di quindici giorni, senza la previsione di alcuna misura destinata a controbilanciare l'aggravio di lavoro della categoria, cui fa carico, anche nel periodo di sospensione, la difesa delle parti negli affari per i quali non vale la sospensione. La particolarità del lavoro svolto da tale categoria di professionisti non può far dimenticare che, come ritenuto dalla Corte Costituzionale con ord. n. 61 del 5 febbraio 1992 (e ribadito dalle Sezioni Unite Giacomini), l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feria nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati, rispetto ai quali non è pertinente il riferimento alla tutela costituzionale del diritto alle ferie dei lavoratori subordinati.

9. Va, da ultimo, osservato che non sembra possano trarsi elementi decisivi, per escludere la sospensione del termine di redazione delle sentenze, dal secondo comma dell'art. 1 l. n. 742/69, ritenendo «emblematico» della situazione considerata il deposito della sentenza, dal momento che il termine di impugnazione non sempre decorre da tale deposito, potendo decorrere anche dal diverso momento, che ben può intervenire durante il periodo di sospensione, della comunicazione o notificazione alla parte dell'avvenuto deposito.

10. In conclusione, quindi, data la ravvisata necessità di verificare il decisum delle Sezioni Unite alla luce del mutato contesto normativo sopra sinteticamente illustrato, ne deriva la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, non solo per la speciale importanza della questione, ma per evitare potenziali contrasti giurisprudenziali, sulla base del seguente quesito: «Se, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., quale presupposto di decorrenza dell'ulteriore termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., non possa ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742».

 

P.Q.M.

 

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.