Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 febbraio 2017, n. 4900

Esposizione all’amianto - Maggiorazione contributiva - Art. 13, co. 8, L. n. 257/1992 - Notifica all’Inail - Improcedibilità dell'appello

 

Fatto

 

Con sentenza depositata il 2.9.2010, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda proposta da G.F., R.P., R.L. e altri consorti, volta all'attribuzione della maggiorazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, e successive modifiche e integrazioni, per i periodi in cui essi avevano allegato di essere stati esposti a rischio amianto.

La Corte, preliminarmente, disattendeva l'eccezione d'improcedibilità dell'appello, che gli appellati avevano argomentato per non essere stato il gravame notificato anche all'INAIL, e nel merito rigettava la domanda degli appellati sulla scorta delle risultanze della CTU disposta in seconde cure.

Contro tale pronuncia ricorrono G.F., R.P. e R.L., affidando le proprie censure a due motivi.

Resistono l'INPS e l'INAIL con separati controricorsi.

 

Diritto

 

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 435 e 291 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte di merito dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto dall'INPS, nonostante l'Istituto non avesse dato prova della sua tempestiva notifica all'INAIL.

Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha già fissato il principio secondo cui, allorché si verta in ipotesi di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), si applica l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass. n. 20501 del 2015): che è ciò che sostanzialmente la Corte territoriale ha fatto allorché, con ordinanza del 20.1.2009, ha revocato la propria ordinanza resa in pari data, con la quale l'appello era stato (erroneamente) dichiarato inammissibile, e ha interpretato la propria precedente ordinanza del 14.10.2008 come volta non solo ad acquisire la prova dell'avvenuta notifica, ma altresì a concedere un nuovo termine all'Istituto per provvedervi qualora essa fosse mancata.

Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 437 c.p.c., nonché di vizio di motivazione, per avere la Corte di merito rigettato la loro domanda sulla scorta di una CTU affetta da gravi errori.

Il motivo è inammissibile, non risultando né trascritta nelle sue parti, rilevanti la relazione peritale, né indicato il luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essa sarebbe rinvenibile, né tampoco specificati e trascritti nelle loro parti rilevanti i documenti che, a dire dei ricorrenti, dimostrerebbero che "la presenza massiccia dell'amianto è perdurata almeno fino all'anno 2000". E poiché la parte ricorrente, che in sede di legittimità denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla trascrizione delle sue parti rilevanti, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare (così, fra le tante, Cass. n. 17915 del 2010), deve concludersi che il motivo sia stato formulato in modo non rispettoso del canone di specificità e autosufficienza per come fissato dall'art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese ex art. 152 att. c.p.c., essendo stato il processo iniziato nella vigenza della disposizione cit. precedente alle modifiche introdotte dall’art. 42, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.