Fondi interprofessionali per la formazione continua, le linee guida

L’ANPAL, con circolare n. 1 del 10 aprile 2018, fornisce le nuove linee guida recanti modalità e criteri di gestione delle risorse assegnate ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, che sono tenuti ad aderirvi dalla data della loro pubblicazione sul sito di ANPAL.

La formazione professionale, come strumento di politica attiva del lavoro, è volta a favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, rappresentando un valore fondamentale da perseguire al fine di rendere l’apprendimento e l’aggiornamento costante una componente essenziale e permanente dell’attività dei lavoratori e del loro stesso sviluppo e crescita professionale. Orbene, in Italia, i Fondi paritetici interprofessionali sono proprio istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese aderenti ovvero delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore (art. 25, L. 21 dicembre 1978, n. 845) all’Inps, che provvede a traferirli ai Fondi (una volta dedotti i meri costi amministrativi) in funzione delle scelte effettuate dai singoli datori di lavoro. Nell’ambito delle attività riconducibili ai Fondi, rilevano quelle:
- propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi, ovvero di informazione e pubblicità per la promozione a vario titolo dei progetti formativi, di analisi della domanda e dei fabbisogni formativi, di raccolta, valutazione e selezione dei progetti, di predisposizione e attuazione dei sistemi di controllo;
- finalizzate alla realizzazione dei piani formativi, che possono essere svolte direttamente dalle imprese aderenti a favore dei propri dipendenti, da organismi accreditati secondo le normative regionali, da soggetti individuati sulla base dei criteri a tale scopo definiti dai Fondi e possono riguardare: la progettazione degli interventi, la preparazione ed elaborazione dei materiali didattici, il personale docente, la formazione, l’orientamento e la selezione dei partecipanti, la certificazione finale delle competenze, le spese allievi, il monitoraggio, il funzionamento, il controllo e la gestione dei corsi. La formazione, così intesa, va progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile.
I contributi e le sovvenzioni destinati a finanziare in tutto o in parte i piani formativi aziendali, territoriali o individuali concordati tra le Parti sociali, non possono essere considerati come corrispettivi a fronte di "affidamenti di contratti di formazione professionale", bensì come somme destinate a finanziare piani e/o progetti formativi nei quali manca una controprestazione tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Tali risorse vengono utilizzate attraverso le seguenti modalità:
- Conto individuale: modalità di assegnazione del contributo di diretta restituzione alle aziende aderenti, mediante l’apertura di un "conto individuale" al quale le imprese che hanno versato i contributi possono attingere senza mediazioni per finanziare le proprie attività di formazione. Stanti le caratteristiche citate tale modalità esula dall’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato;
- Conto collettivo: modalità di assegnazione del contributo su base solidaristica. Per queste esigenze i Fondi prevedono l’affluenza di tutte o di una quota parte delle risorse gestite ad un "conto collettivo", finanziato da tutte le imprese e potenzialmente aperto a tutte queste. L’assegnazione delle risorse rientranti nel conto avviene sulla base di procedure selettive, relative a tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori, che comportano una "valutazione nel merito di proposte di interventi formativi".Considerate tali caratteristiche, tale modalità è sottoposta all’applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato. Per le medesime ragioni, non è finanziabile a valere sulle risorse del conto collettivo la formazione obbligatoria per legge (art. 31, co. 2, Regolamento UE n. 651/2014).
Il Fondo deve garantire in ogni caso (conto individuale e conto collettivo) la corretta attuazione del processo di condivisione delle Parti sociali dei piani formativi, ricercata prioritariamente al livello di rappresentatività corrispondente alla dimensione del piano presentato (rappresentanze aziendali per i piani aziendali, rappresentanze territoriali per i piani territoriali, etc.). Nel caso in cui venga verificata l’assenza o il mancato riscontro da parte della rappresentanza del livello corrispondente, la condivisione del piano va ricercata al livello di rappresentanza sindacale immediatamente superiore (territoriale, nazionale di categoria, nazionale confederale).
I Fondi devono poi effettuare verifiche amministrativo-contabili finali (verifiche ex post), tese al controllo del reale svolgimento dell’attività finanziata e delle spese sostenute dai soggetti attuatori, nonché svolgere visite in itinere presso il luogo di svolgimento delle attività formative, finalizzate a controllare lo stato di realizzazione dell’azione formativa ed il suo regolare svolgimento.
Infine, in caso di mobilità tra i Fondi interprofessionali da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il Fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70% del totale, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi. Il Fondo di provenienza esegue il trasferimento entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza addebito di oneri o costi. Il rispetto delle disposizioni non può essere limitato da atti o regolamenti interni che possono esclusivamente definire le modalità operative per far valere la portabilità.