Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 01 giugno 2016, n. 7

Legge 20 maggio 2016, n. 76 ("Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"). Art. 1, commi 36-65. Prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 118, del 21/5/2016, è stata pubblicata la legge 20/5/2016, n. 76 ("Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso e disciplina delle convivenze"), che entrerà in vigore il 5 giugno p.v.

La legge, che si compone di un unico articolo, al comma 36 definisce "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Nel successivo comma 37 si prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti della convivenza di fatto, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989).

Il legislatore ha, inoltre, attribuito ai conviventi la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniale mediante un contratto di convivenza, le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, prevedono l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51).

Il professionista, ai fini dell’opponibilità ai terzi, ne trasmette quindi copia, entro dieci giorni, al comune di residenza dei conviventi, per la registrazione in anagrafe, ai sensi degli artt. 5 "Convivenza anagrafica" e 7 "Iscrizioni anagrafiche" (comma 52).

Relativamente alla cessazione del vincolo contrattuale la legge ha previsto la risoluzione del contratto per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti (comma 59).

Alla luce delle richiamate disposizioni, l’attività degli uffici anagrafici riguarderà, quindi, l’iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza, ed il rilascio delle relative certificazioni.

L’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli artt. 4 e 13, D.P.R. n. 223/1989, come espressamente richiamati dal comma 37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016.

La registrazione del contratto di convivenza costituisce invece un adempimento nuovo, che l’ordinamento ha configurato quale base giuridica della opponibilità del contratto ai terzi.

In particolare l’ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto di convivenza, trasmessa dal professionista, dovrà tempestivamente procedere:

1) a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista;

2) ad assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.

Anche la successiva risoluzione del contratto di convivenza dovrà essere registrata - nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali - mediante indicazione della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica, da parte del professionista, o della comunicazione, da parte dell’ufficiale dello stato civile.

Alla registrazione della risoluzione l’ufficiale dovrà procedere nei casi in cui riceva uno dei seguenti atti:

- notifica da parte del professionista dell’intervenuta risoluzione per accordo delle parti (comma 59, lettera a, in combinato disposto con il comma 51);

- notifica da parte del professionista dell’intervenuta risoluzione per recesso unilaterale di una parte (comma 59, lettera b, in combinato disposto con il comma 61).

- comunicazione dell’ufficio di stato civile riguardante il matrimonio o l’unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed altra persona (comma 59, lettera c, in combinato disposto con l’art. 12 del regolamento anagrafico);

- notifica da parte del professionista dell’intervenuta risoluzione per morte di una parte (comma 59, lettera d, in combinato disposto con il comma 53).

In ordine, infine, alle certificazioni anagrafiche - che dovranno contenere i dati contrattuali registrati nelle schede, coma sopra evidenziati - si richiama l’attenzione sul trattamento dei dati personali contenuti nelle stesse che, come contemplato nel comma 55, deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 196/2003 (codice della privacy), garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza.

Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci la presente circolare, segnalando le eventuali problematiche emergenti nella fase di prima applicazione.