Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 luglio 2018, n. 18803

Tributi - Imposte sui redditi - Rimborso - Agevolazioni in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa - Esclusione per attività di impresa - Nozione euro-unitaria di impresa - Inclusione dell’attività di lavoro autonomo

 

Ritenuto che

 

L'Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, attinente violazione di legge, ricorrendo l’ipotesi di esercizio lavoro autonomo, rientrante nella nozione comunitaria di impresa e come tale esclusa dal beneficio ex art. 108 comma 3 e 288 TFUE, in relazione alla decisione C2015-5549 Final del 14/8/2015, nonché art. 1 comma 665 L. 190/2014, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 4008/17/16 dep. 18.11.2016, che ha respinto l’appello dell'Ufficio su impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso di A.M., ritenendo tempestiva l’istanza, presentata il 31.12.2007 e spettante il rimborso.

La contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica - presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di primo grado per cui, non avendo partecipato al giudizio di appello, la notifica andava fatta alla parte personalmente e l'infondatezza del ricorso.

 

Considerato che

 

1. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del ricorso, avendo la contribuente sanato con la propria costituzione in giudizio eventuali nullità della notifica (S.U. 20/07/2016, nn. 14916 e 14917).

2. Nel caso di specie trattasi di richiesta di rimborso per Ilor (oltre che Irpef), attività di lavoro autonomo, relativa a misura di sostegno in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

2.1. Questa Corte ha sul tema di recente affermato (Cass. Ord. nn. 29905 del 2017 e n. 3070 del 2018) che <la nozione euro-unitaria d'impresa include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner & Elser; 16/11/1995, Federation ancuise des societes dassumnees; 11/12/1997, Job Centre; 16/06/1987, Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009, Selex Sistemi Integrati)>; che così raccorda sia con la normativa fiscale europea, laddove si stabilisce che è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività" (art. 9, par. 9, Direttiva UE n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE n. 77/388/CE), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori c/o opere, prodotti e servizi" (art. 1 par., 8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE); che tale nozione e stata recepita dalla decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, par. 134, della Commissione LE laddove si afferma che i "soggetti che non svolgono attività economica (...) non vanno considerati come imprese"»; e che significa che non importa neppure che l'attività economica possa essere una libera professione regolamentata e che le prestazioni possano essere intellettuali, tecniche o specialistiche (v. Commissione UE 30/01/1995, n. 95/188/CE; conf. Corte giustizia, 23/04/1991, Hoefner e 18/06/1998, Commissione vs. Italia»

2.2. Va, pertanto, considerata attività d'impresa quella svolta dal lavoratore autonomo, quale è il contribuente in esame.

2.3. Ciò premesso, si osserva che lo svolgimento di un'attività di impresa costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 665, prima parte, della legge n. 190 del 2014, limite all'applicabilità del beneficio in esame. Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, è espressamente escluso per <quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea>, atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell’IVA in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale.

2.4. Orbene, anche con riferimento al beneficio di cui all'art. 1, comma 665, prima parte, legge n. 190 del 2014, la Commissione UE, con la decisione sopra richiamata (confermata dal Tribunale di primo grado UE con sentenza del 26 gennaio 2018, vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante - Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), ha stabilito, in via generale, che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto , che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno>, salvo che si tratti di <aiuto individuale> che, <al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014>, ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 della decisione) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98> (del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 88] del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali)< da ogni altro regime di aiuti approvato), ma fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti> (art. 3).

2.5. La Commissione UE ha inoltre precisato che «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perdé il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con  il regolamento) de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)> (p. 134 della "decisione").

2.6. Alla luce di quanto sopra spetta al giudice di merito verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), "tenendo conto, in specie, che la regola de stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1 TUEF può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza" (Cass., 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). Per il rispetto del principio de minimis, non  basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465).

2.7. In difetto, va valutata la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (par. 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (par. 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (par. 148 dec. cit.). La prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio. In conformità con quanto affermato da questa Corte (Ord. n. 22377 del 2017), l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l'esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili, ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica .

3. Alla stregua delle superiori considerazioni la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.