Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2017, n. 9285

Licenziamento disciplinare - Comportamento infedele del lavoratore - Accordo fraudolento ai danni della società - Lesionde del vincolo fiduciario

 

Svolgimento del Processo

 

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 3 novembre 2014, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da U. L. nei confronti di S. s.p.a., diretta a ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al predetto il 24 aprile 2008, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni.

2. La Corte territoriale disattese i rilievi attinenti alla legittimità formale del licenziamento, tra i quali, per quanto in questa sede interessa, quello attinente alla tardività della contestazione disciplinare. In ordine alla sussistenza della giusta causa osservò che la stessa fosse ravvisabile in relazione ai fatti costituenti oggetto dell'imputazione penale per estorsione elevata nei confronti del lavoratore, funzionali a "far chiudere un occhio" su eventuali difetti di lavorazione dei pezzi ceduti alla T. S. s.r.l. e da questa utilizzati nell'assemblaggio dei macchinari per la S. s.p.a., in un quadro atto a configurare un accordo fraudolento ai danni di quest'ultima società, volto ad evitare la c.d. "bolla rossa", cioè il mancato superamento del controllo di qualità dei pezzi forniti alla S. s.p.a. Rilevò la Corte d'appello che era stata raggiunta la prova di un continuativo comportamento infedele del lavoratore, potendosi ritenere dimostrata l'effettuazione di pagamenti in contanti nelle mani di N. M. della T. S. s.r.l. o nelle mani dell'Ucd (in relazione a un assegno) con la finalità di evitare il mancato superamento del controllo di qualità da parte della S. s.p.a. Osservò che si trattava di una condotta infedele, tesa ad aggirare fraudolentemente gli interessi produttivi della società. Evidenziò che la condotta, connotata di intenzionalità, portava a ritenere sussistente la giusta causa di licenziamento, trattandosi di comportamento in violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'U. con cinque motivi. Resiste la società con controricorso. Vi sono memorie di entrambe le parti.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 360, 1° n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Rileva che non sono state prese in considerazione le deposizioni realmente rese da una testimone, così come non sono state prese in considerazione altre risultanze processuali.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360, 1° n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Rileva che non sono state considerate le approfondite indagini che la Guardia di Finanza ha svolto sul conto corrente dell'U., nonché su quello della moglie, senza trovare traccia del presunto assegno emesso in funzione dell'elusione del controllo di qualità.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Rileva che era stato omesso l'esame di un teste, il quale nella sua deposizione aveva escluso che il versamento dell'assegno di euro 700,00 sarebbe stato effettuato per evitare che il controllo di qualità da parte della S. s.p.a.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360, 1° n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione delle indagini della Guardia di Finanza sul conto corrente dell'U. e della moglie, nonché della deposizione della teste C., e, altresì, delle ragioni per le quali la sentenza del giudice di primo grado aveva giustificato il discostarsi dalle conclusioni cui era pervenuto il GUP del Tribunale di Lanciano.

4.1. I motivi esposti possono essere trattati unitariamente in ragione dei tratti comuni che li connotano, concernendo vizi motivazionali in regime di nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come risultante all'esito della novella di cui alla l. 134/2012. Va ricordato in proposito che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), hanno enunciato il principio in forza del quale "il controllo previsto dall'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne ... l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti". Le stesse Sezioni Unite, pertanto, hanno precisato che la parte ricorrente "dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) - Il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso". I richiamati parametri non risultano rispettati nel caso in esame, riguardando le censure piuttosto che l'omesso esame di un fatto storico, l'omesso esame di elementi istruttori, senza che, peraltro, di tale presunta omissione risulti dimostrata la decisività, talché non possono essere ritenuti sussistenti gli indicati vizi motivazionali. Giova rilevare, altresì, che già nel regime antecedente alla riforma questa Corte ha avuto modo di rilevare che "È devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti" (in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5964 del 23/04/2001, Rv. 546251).

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c., poiché la sentenza esclude la tardività del procedimento disciplinare e del conseguente licenziamento. Osserva che la S. s.p.a. non si era avvalsa della possibilità di rimettere la propria decisione all'esito del giudizio penale, ma aveva soltanto ritardato di quattro mesi dalla conoscenza dei fatti l'adozione del gravissimo provvedimento disciplinare espulsivo.

5.1. Il motivo è privo di fondamento. Ed invero la Corte d'appello ha congruamente motivato le ragioni in forza delle quali doveva escludersi la tardività della contestazione, in ragione dell'epoca della notifica alla società, quale parte offesa, della comunicazione dell'udienza per il procedimento penale a carico del ricorrente e in considerazione, altresì, delle considerevoli dimensioni aziendali della S. S.p.A., della complessità dei fatti di cui all'imputazione, delle difficoltà delle indagini investigative e della molteplicità dei soggetti coinvolti nell'indagine. Il ragionamento dei giudici di merito, con argomentazioni congrue e non censurate sotto il profilo del vizio motivazionale, risulta conforme al dictum della Corte di legittimità, in forza del quale "Il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici" (in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 14115 del 20/06/2006, Rv. 590334 - 01, conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 14103 del 20/06/2014, Rv. 631452 - 01)

6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.500,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.