Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 21 settembre 2018, n. 68/E

Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Comunicazione dei dati e delle fatture emesse - Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), è stato esposto il seguente:

 

Quesito

 

Il Comune X (di seguito istante) chiede un parere rispetto al caso concreto di seguito prospettato.

L’istante gestisce direttamente il servizio idrico integrato e provvede, trimestralmente, ad emettere bollette-fatture ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 370, per l’addebito di quanto dovuto dagli utenti per la fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura.

L’istante chiede di sapere se tali bollette-fatture debbano essere inserite nella "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante ritiene che le bollette-fatture, emesse ai sensi del D.M. n. 370 del 2000, non siano da indicare nella "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", per i seguenti motivi:

1. in via preliminare, ritiene che l’esonero abbia natura oggettiva in quanto il documento emesso ai sensi del D.M. n. 370 del 2000 non è una fattura, così come prevista dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, bensì una bolletta-fattura emessa ai sensi dell’articolo 22 del decreto IVA, e, di conseguenza, non soggetta all’obbligo di trasmissione di cui alla nuova "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute";

2. inoltre con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 94908 del 2 agosto 2013, punto 4), sono state escluse dalla "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", ante modifiche recate nel 2016, "le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria"; tra queste figurano i contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas. Detta previsione, secondo l’istante, resta valida anche con riguardo alla nuova "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute". Pertanto, la trasmissione dei dati effettuata ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 605 del 1973 è ancora sostitutiva della "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute".

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Giova, in primo luogo evidenziare che, stante il disposto dell’articolo 1 del D.M. n. 370 del 2000, le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo. Considerata, pertanto, l’assimilazione tra fatture e bollette, non si ravvisano, a parere della scrivente, elementi tali per escludere le bollette-fatture dall’obbligo di invio della nuova "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", così come previsto dall’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Quanto poi ad eventuali esoneri previsti, con riferimento all’originaria "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", si osserva che, l’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 - come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 - stabilisce che "in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni". Per effetto della novellata norma, quindi, tutti i soggetti IVA devono comunicare i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati.

Tuttavia, con decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all’articolo 1-ter, il legislatore ha previsto alcune semplificazioni stabilendo, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, - articolo 1, comma 916 - è stata, infine, prevista dal 2019, l’abrogazione dell’obbligo in parola, sostituito dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite SDI.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, la scrivente ritiene che per le bollette-fatture relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, emesse dall’istante, sussiste l’obbligo di comunicazione, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi, in quanto trattasi di fatture a tutti gli effetti.

Si osserva, inoltre, che non rileva il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 94908 del 2013, indicato dall’istante, in quanto superato dalle modifiche apportate all’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016.

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.