Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 29 luglio 2016

Assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Regioni meno sviluppate»: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

c) «Regioni in transizione»: Abruzzo, Molise e Sardegna;

d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

e) «PON»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di cui è Autorità di gestione la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;

f) «POR»: i Programmi operativi regionali 2014-2020 FESR;

g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER.

 

Art. 2

Assegnazione al credito d'imposta di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR

 

1. In fase di prima applicazione al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono assegnate risorse per un importo pari a euro 161.800.000,00 (centosessantunomilioniottocentomila/00) a valere sull'Asse III - «Competitività PMI» del PON, di cui euro 123.000.000,00 (centoventitremilioni/00) destinati alle Regioni meno sviluppate ed euro 38.800.000,00 (trentottomilioniottocentomila/00) destinati alle Regioni in transizione. (1)

2. Nei limiti delle risorse non destinate ad altri strumenti nell'ambito dell'Asse III del PON e in coerenza con le eventuali decisioni assunte dalle amministrazioni regionali delle regioni in cui si applica l'incentivo in relazione a specifici atti di destinazione di risorse a valere sui rispettivi programmi operativi, su proposta del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la dotazione iniziale indicata al comma 1 può essere successivamente integrata o modificata, fino all'importo massimo complessivo di euro 306.000.000,00 (trecentoseimilioni/00), in funzione delle concrete risultanze dell'intervento, dell'effettivo fabbisogno finanziario espresso dalle imprese, delle esigenze di attuazione, sostenimento della spesa e relativa rendicontazione ai sensi delle norme comunitarie in vigore.

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(1) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, D.M. 09 agosto 2017, a decorrere dall’8 novembre 2017.

 

Art. 3

Soggetti beneficiari e progetti ammissibili

 

1. Le risorse di cui al presente decreto sono utilizzate a favore di PMI che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti ai seguenti criteri di ammissibilità:

a) il cui ammontare lordo complessivo, in relazione alle categorie di spesa di cui al quadro B, sezione II, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016, è maggiore o uguale a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

b) riguardanti tutte le attività economiche, a eccezione di quelle di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (agricoltura, silvicoltura e pesca);

c) relativi a strutture produttive ubicate nelle Regioni meno sviluppate, oppure a strutture produttive ubicate in zone ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea delle Regioni in transizione;

d) riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato, secondo quanto specificato al comma 2.

2. Sono riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente i progetti di investimento rientranti in uno dei campi da 1 a 5 di cui al quadro A, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016.

 

Art. 3-bis (1)

Cumulo delle agevolazioni

 

Per il cumulo delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse di cui al presente decreto si applica quanto disposto dall'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Pertanto i progetti di investimento cofinanziati con le risorse di cui al presente decreto possono ricevere sostegno da uno o più fondi strutturali e di investimento europei (SIE) oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, purché la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

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(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, D.M. 09 agosto 2017, a decorrere dall’8 novembre 2017.

 

Art. 4

Criteri di valutazione per l'utilizzo delle risorse comunitarie

 

1. I progetti di investimento delle PMI delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'art. 3, sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che ne valuta la cofinanziabilità con le risorse del PON sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza del progetto con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto. Tale criterio è valutato sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi:

1) attività economica svolta dal soggetto proponente in relazione alla struttura produttiva in cui si realizza il progetto di investimento, desumibile dal codice di attività di cui al quadro B, sezione I, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;

2) progetti di investimento rientranti in uno dei campi da 1 a 5 di cui al quadro A, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;

3) caratteristiche del progetto di investimento, sulla base della descrizione di cui al quadro A, sezione IV, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;

b) qualità della proposta progettuale con particolare riferimento alla conformità agli obiettivi dell'Azione 3.1.1 del PON. Tale criterio è valutato sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi:

1) caratteristiche del progetto di investimento, sulla base della descrizione di cui al quadro A, sezione IV, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;

2) ammontare complessivo lordo dell'investimento proposto, sulla base di quanto riportato nel quadro B, sezione II, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016, fermo restando il rispetto della soglia dimensionale minima di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto;

3) carattere innovativo del progetto di investimento: sono considerati a carattere innovativo i progetti di investimento rientranti in una delle righe da B20 a B24 di cui al quadro B, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016.

2. A seguito dell'attività istruttoria e di valutazione di cui al comma 1, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero adotta, per ciascuna impresa, un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON, che contiene gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari derivanti dal cofinanziamento comunitario.

 

Art. 5

Modalità e termini per l'utilizzo delle risorse PON

 

1. Le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, presentano annualmente al Ministero la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, allegando la documentazione di spesa e l'eventuale ulteriore documentazione attestante l'effettiva coerenza del progetto di investimento con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto, secondo le modalità definite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

2. Ai fini della conferma del diritto all'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero esamina la documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie e ne valuta la coerenza, sia rispetto a quanto dichiarato dal soggetto proponente in fase di accesso, sia rispetto agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto.

3. In caso di non rispondenza della documentazione prodotta rispetto a quanto dichiarato in fase di accesso e di verifica della non sussistenza delle condizioni di coerenza con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.

4. Il termine finale per la fruizione del credito d'imposta cofinanziato con le risorse di cui al presente decreto e per la relativa compensazione con il modello F24 è il 31 dicembre 2023.

 

Art. 6

Accertamenti sulla realizzazione dei progetti, controlli e ispezioni

 

1. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto di investimento cofinanziato con le risorse di cui al presente decreto.

2. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni sui progetti di investimento di cui al comma 1, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del credito d'imposta, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

3. I soggetti destinatari del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse alle agevolazioni. Tali documenti devono essere conservati, ai sensi dell'art. 140, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per almeno due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali di ciascun progetto agevolato con le risorse del presente decreto. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

 

Art. 7

Disimpegno delle risorse PON

 

1. Sulla base delle verifiche effettuate ai sensi di quanto disposto all'art. 6 del presente decreto, il diritto all'utilizzo delle risorse PON viene meno, in tutto o in parte, in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) mancato rispetto delle modalità e termini per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 5 del presente decreto;

c) non rispondenza della documentazione di spesa rispetto a quanto dichiarato in fase di accesso;

d) mancata entrata in funzione degli investimenti entro il termine fissato dall'art. 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), o dismissione degli stessi prima del termine fissato dal medesimo comma, ovvero cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, ovvero modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, qualora tali eventi intervengano entro tre anni dal completamento dell'investimento;

e) mancata realizzazione del progetto di investimento;

f) inadempimento degli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 6 e 8 del presente decreto per consentire le verifiche e i controlli nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati da parte del Ministero;

g) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di utilizzo di risorse PON.

2. Nel caso in cui venga meno il diritto all'utilizzo delle risorse PON a seguito dell'accertamento del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero provvede a disimpegnarle e ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.

 

Art. 8

Monitoraggio, valutazione e pubblicità

 

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di investimento e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base delle informazioni che le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenute a trasmettere al Ministero, ai sensi del decreto interministeriale 27 maggio 2015. I contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel medesimo provvedimento di assegnazione delle risorse PON di cui all'art. 4, comma 2.

2. Le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenute a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni per il mantenimento del beneficio ricevuto;

c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del progetto agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero per i progetti agevolati nell'ambito del PON.

 

Allegato

AMBITI APPLICATIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

 

Aerospazio e Difesa.

- Riduzione dell'impatto ambientale (green engine).

- Avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina.

- Sistema air traffic management avanzato.

- UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (Ultra-leger motorisé).

- Robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione.

- Sistemi per l'osservazione della terra, nel campo delle missioni, degli strumenti e della elaborazione dei dati.

- Lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro.

- Sistemi e tecnologie per la cantieristica militare.

 

Salute, alimentazione, qualità della vita: Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale.

- Active & healthy ageing: tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare.

- E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività.

- Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata.

- Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico.

- Sviluppo dell'agricoltura di precisione e l'agricoltura del futuro.

- Sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari.

- Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali.

 

Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente: Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale.

- Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale.

- Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata.

- Materiali innovativi ed ecocompatibili.

- Tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie.

- Sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari.

- Sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment.

- Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita.

 

Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività.

- Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale.

- Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy.

- Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici.

- Tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale.

- Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming ed editoria digitale.

 

Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di mobilità intelligente: Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale.

- Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone.

- Sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio.

- Sistemi elettronici «embedded», reti di sensori intelligenti, internet of things.

- Tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale.

- Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e della web economy.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 settembre 2016, n. 225.