Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 settembre 2016, n. 18585

Contratto di agenzia - Risoluzione del rapporto di lavoro - Inadempimento grave ed esclusivo della banca - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata 28.6.2012, ha respinto l'appello proposto da M. Z. G. F. nei confronti della società Banca Sara-Banca della rete s.p.a. (società che, a seguito di incorporazione, è stata acquisita da Sanpaolo Invest Sim s.p.a.), rigettando le domande aventi ad oggetto l'accertamento della risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per inadempimento grave ed esclusivo della banca e la simulazione del contratto 18.12.2003 per la parte relativa ai finanziamenti asseritamente pattuiti nonché la condanna della banca al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità di cessazione del rapporto ed altre indennità previste dall’AEC 2002, del controvalore delle stock options.

2. La Corte, ricostruiti i rapporti intercorsi tra le parti - e costituiti da un contratto di agenzia per il collocamento di prodotti e strumenti finanziari distribuiti dalla Sanpaolo, da un incarico manageriale, di supervisione e coordinamento di altri promotori finanziari e da un contratto di finanziamento con garanzia sulle stock options (rispettivamente del 16 e del 19.2.2002, quest'ultimo modificato con accordo del 3.6.2003, e del 18.12.2003) - nello schema del negozio collegato, ha ritenuto che la revoca dall'incarico di Area manager per la zona di Roma, comunicata dalla Banca Sara - Banca della rete s.p.a. con lettera del 24.12.2004 fosse legittima e che la risoluzione del rapporto di agenzia fosse imputabile esclusivamente all'agente.

3. In particolare, la Corte ha osservato che, con riguardo all'incarico di Area manager, era stata espressamente convenuta, con l'art.4, comma 4, dell'accordo del 3.6.2003, l'attribuzione alla banca del diritto di variare il territorio di operatività e la disponibilità dell'agente di accettare eventuali modificazioni, così prevedendo una revisione degli accordi (mandato di agenzia, incarico di coordinamento, programma soci fondatori) già in essere; che la banca aveva rispettato i principi di buona fede e correttezza comunicando, all'agente, con lettera del 24.11.2004, la modifica dell'area di coordinamento ed avvertendo che il rifiuto sarebbe stato considerato grave inadempimento, e prendendo, successivamente, atto del rifiuto comunicato, il 30.11.2004 dall'agente, di mutare sede; che la banca, pur assegnando la diversa sede del Friuli Venezia Giulia, aveva garantito all'agente i compensi provvigionali legati alla precedente area di riferimento nonché i livelli del piano delle stock optins; che, inoltre, per effetto del collegamento negoziale tra contratto di agenzia e contratto di finanziamento, collegamento espressamente previsto dalle parti, la vicenda risolutiva del contratto di agenzia si ripercuoteva legittimamente sul contratto di finanziamento (da ritenersi validamente stipulato, non potendosi ravvisare simulazione dell'accordo), per effetto della clausola risolutiva espressa prevista dalle parti, con conseguente obbligo dell'agente alla restituzione delle somme erogate pari (a seguito di compensazione con le stock options) a euro 622.000.

4. Contro la sentenza l'agente propone ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ai quali si oppone la Sanpaolo Invest Sim s.p.a. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. Con i primi due motivi, il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. nonché vizio di motivazione. In particolare, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito effetto novativo all'accordo stipulato tra le parti il 3.6.2003 dovendosi, invece, ritenere - "attraverso il significato letterale delle locuzioni usate" - che le parti intendevano solamente ridefinire le condizioni economiche dei contratti in corso, la cui efficacia e validità, per la parte normativa, veniva integralmente confermata. A sostegno di tale affermazione richiama alcuni specifici punti del suddetto contratto (i punti b), c) e g) delle premesse, la definizione dell'oggetto enunciata all'art. 2, l'art. 7), ed assume che i giudici di merito hanno male interpretato il contratto in quanto la comune intenzione dei contraenti (confermata dalla comunicazione della Banca del 24.11.2004, non esaminata dalla Corte territoriale) era volta solo alla revisione dei corrispettivi dei managers e dell'intera rete ed alla introduzione di un piano di stock options in sostituzione dell'originario programma soci fondatori. La Corte ha, altresì, proposto una interpretazione dell'accordo del 3.6.2003 in palese contraddizione con gli elementi essenziali del contratto di agenzia, caratterizzato da autonomia della prestazione e da assenza di vincoli disciplinari, senza considerare che la disponibilità a ricoprire diverse aree territoriali (previsto nell'art. 4 dell'accordo 3.6.2003) era inserita in un articolo dedicato a disciplinare l'applicazione del piano di stock options e doveva intepretarsi, valutando il comportamento complessivo delle parti, con il significato di "sensibile, aperto, comprensivo" nei confronti di eventuali proposte di modifica dell'area territoriale.

2. Con il terzo ed i quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di agenzia, con specifico riguardo al trasferimento di area comunicato dalla Banca (con lettera del 24.11.2004), nonché vizio di motivazione, non avendo, la Corte territoriale, considerato che la nuova area non aveva né promotori né agenzie e che la successione cronologica degli eventi che hanno accompagnato la modifica del territorio (comunicazioni concentrate nell'arco di un mese) dimostra il vero intento della Banca, che sospettava un comportamento concorrenziale dell'agente in collaborazione con il manager I. (espulso dall'azienda poco prima).

3. Il quinto ed il sesto motivo hanno ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 2119 c.c. nonché vizio di motivazione avendo la Corte territoriale malamente interpretato lo scambio di corrispondenza avvenuto tra la Banca e l'Area manager tra fine novembre 2004 e gennaio 2005, non essendo stato espresso dal Di Mario un rifiuto al cambiamento di zona bensì una "espressa perplessità", e dovendo riferirsi - per le mansioni del manager - non tanto alla lettera di impegno del 16.2.2002 richiamata nella sentenza impugnata bensì a diverso documento che il ricorrente dichiara di aver dedotto e riportato in grado di appello (senza indicazione della data, della natura e del numero del documento) e riporta testualmente nel ricorso per Cassazione.

4. Il settimo e l'ottavo motivo hanno ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c.c. o, in alternativa, dell'art. 1359 c.c. nonché vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto un nesso di collegamento negoziale tra il contratto di agenzia e il contratto di finanziamento stipulati dalle parti, non essendoci - in quest'ultimo contratto - alcun riferimento espresso al contratto di agenzia ed avendo, pertanto, la Corte trascurato che la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di finanziamento aveva contenuto generico nel riferirsi alla cessazione del contratto di agenzia "per qualsiasi motivo".

5. In via preliminare, va rilevato che sia il ricorso sia i singoli motivi presentano, tutti, profili di inammissibilità nella misura in cui, da una parte, il ricorrente ha ritenuto di riportare l'integrale trascrizione dei documenti allegati (anche con riguardo a documenti o parti di documenti non rilevanti ai fini dei motivi di impugnazione) e, dall'altra, ha esposto propri argomenti e ricostruzioni di fatto non collegate alle censure avanzate nei confronti della sentenza impugnata.

È opportuno rammentare che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la tecnica dì redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un'esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sanzionabile con l'inammissibilità (cfr. sulla inammissibilità dei cosiddetti ricorsi "farciti" o "sandwich" è sufficiente qui rinviare alle considerazioni espresse da questa Corte nelle pronunce n. 784/2014; n. 22792 e n.10244/2013; n. 17447/2012; n. 5698/2012, Sezioni Unite; n. 1380/2011; n. 15180/2010) . Invero, l'ammissibilità - sotto tale profilo - del ricorso va valutata con riguardo ai puntuali rinvii agli atti e ai documenti delle pregresse fasi del giudizio, risultando ultronea la riproduzione di testi che sia sganciata dalle specifiche censure mosse alla sentenza dei giudici di merito (Cass. S.U. n. 4324/2014). Nel caso di specie, il canone di sinteticità configurato nel modello legislativo del giudizio per cassazione è solo parzialmente rispettato, in quanto I motivi di ricorso contengono il rinvio solamente a specifici punti di alcuni documenti riprodotti integralmente.

In secondo luogo, dall'esposizione delle censure del ricorso non emerge il momento di conflitto tra le norme che si assumono violate e le affermazioni della Corte. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativltà e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ.. La critica generica della sentenza e la mera riproposizione della propria interpretazione delle clausole contrattuali e della ricostruzione dei fatti sono inammissibili. Inoltre, la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittlmità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13868/2014; 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 16063/2003; 12467/2003; 3163/2002).

6. In ogni caso, i motivi di ricorso si appalesano infondati. Vanno esaminati, in quanto strettamente correlati tra loro, i primi quattro motivi di ricorso.

E' opportuno premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. È pertanto onere del ricorrente, al fine di far valere la violazione sotto i due richiamati profili, non solo di fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass., 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass., 4 giugno 2010, n. 13587; 31 maggio 2010, n. 13242).

6.1. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato atto dell’esistenza tra le parti di un contratto di agenzia, risalente al febbraio 2002 (con annesso incarico manageriale di coordinamento di altri promotori finanziari), per il collocamento di prodotti e strumenti finanziari distribuiti dalla Banca Sara s.p.a., e di una successivo accordo, del 3.6.2003, ove all'art. 4, comma 4, si stabiliva espressamente che "gli Area managers si dichiarano fin d'ora disponibili a ricoprire tale ruolo anche nell'ambito di aree territoriali diverse, di volta in volta indicate dall'azienda ha aggiunto che la clausola proseguiva garantendo le provvigioni e gli introiti provenienti dal piano delle stock options anche in caso di mutamento dell'area territoriale; ha dedotto la volontà delle parti di procedere ad una revisione dell'assetto di interessi - così come predisposto nel 2002 - dalla disamina complessiva dell'accordo del 2003, e in particolare dall'art. 7 (che dispone che "/'accordo sostituisce e supera ogni precedente pattuizione intervenuta tra le parti, eccezion fatta per i contratti di agenzia, che rimangono validi ed efficaci, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2 e al punto d) delle premesse. Le clausole dell'accordo prevalgono su quelle eventualmente difformi dei contratti di agenzia") e dai punti a) e d) delle premesse (ove si effettua una ricognizione di tutti i contratti stipulati con gli Area managers, compreso il ricorrente, e sì prevede che "è comune intenzione delle parti, ferma la perdurante efficacia dei contratti di agenzia stipulati inter partes, procedere alla revisione degli accordi di cui in premessa" ossia del mandato di agenzia, dell'incarico di coordinamento, del programma soci fondatori). Ha, infine, rilevato come la ricostruzione esegetica proposta dall'agente di considerare la clausola di "disponibilità" alla modifica di area territoriale come una mera possibilità di valutare eventuali mutamenti di area era priva di utilità, rientrando nelle usuali facoltà dell'agente dì valutare proposte di cambiamento di zona.

6.2. L'interpretazione fornita dalla Corte territoriale, oltre che presentarsi priva di interne contraddizioni logiche (peraltro non segnalate dal ricorrente), è del tutto rispettosa dei criteri di ermeneutica negoziale e, principalmente, del criterio letterale, da cui emerge chiara la volontà delle partì di procedere ad una nuova regolamentazione del rapporti già esistenti (quello di agenzia e quello di coordinamento). Infatti, la Corte - all'esito della disamina del contratto di agenzia, della lettera di conferimento dell'incarico di coordinatore, dell'accordo del giugno 2003 - ha ritenuto che, il tenore testuale di questi strumenti negoziali, dimostra come le parti hanno voluto mantenere il vincolo contrattuale esistente dal 2002 (e ciò è reso esplicito dal riferimento alla "validità ed efficacia" dei contratti di agenzia, art. 7 accordo giugno 2003) ma hanno inteso dettare una nuova regolamentazione a tale rapporto.

La sentenza si presenta, inoltre, conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo cui il contratto di agenzia dà luogo a un rapporto di durata e "te parti possono prevedere la possibilità di modificare le clausole contrattuali allo scopo di meglio adeguare il rapporto in relazione alle esigenze delle parti, cosi come si sono modificate durante il decorso del tempo. È necessario tuttavia che il potere unilaterale di modifica così concesso abbia dei

limiti in modo da non escludere la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti" e la facoltà sia esercitata dal titolare "con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede", aggiungendo che "l'agente può far valere la giusta causa di recesso dal rapporto quando la società preponente abbia esercitato il potere di riduzione dell'ambito territoriale a lei contrattualmente concesso in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza" (Cass. n. 5467/2000).

La Corte territoriale ha, invero, rilevato che l'attribuzione al preponente di modificare la zona territoriale dell'Area manager era strettamente connessa alla previsione del mantenimento dei livelli dei compensi (provvigioni e piano di stock options) suscettibili di subire variazione per effetto di detto mutamento (art. 4 dell'accordo 3.6.2003), con ciò dimostrando di aver effettuato la (positiva) valutazione di conformità al principio di lealtà contrattuale e di rispetto dei doveri di lealtà e di buona fede da parte della società nell'esercizio del potere di modifica dell'area territoriale in conformità alla nuova regolamentazione dettata dall'accordo del 3.6.2003.

E', invero, principio consolidato che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (cfr. S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami ivi contenuti). Lo stesso canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi, componendoli nell'ambito delle rispettive pretese (cfr. Cass. n. 10428/2014).

Nel solco degli esposti principi si colloca, dunque, la pronuncia della Corte territoriale che ha proceduto all’esegesi del contratto di giugno 2003 facendo leva sulle regole di diritto alle quali si è fatto richiamo.

In conclusione, t motivi esaminati sono inammissibili e, comunque, infondati, perché non conferenti con la decisione impugnata che, in quanto sorretta dalla congrua applicazione della normativa in materia di interpretazione del contratto, non è suscettibile di censura alla stregua della proposizione della ricostruzione esegetica del ricorrente e di un generico richiamo ai principi di correttezza e buona fede. In relazione a tali critiche, e ritenuto che l’interpretazione di un atto negoziale integra un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata, non essendo ammissibile una censura che, come nella specie, si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.

7. Il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili risolvendosi in una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accerte e ricostruite dalla Corte territoriale che ha ritenuto, dalla lettura delle reciproche comunicazioni scambiate tra le parti nel novembre-dicembre 2004, sia intervenuto un vero e proprio rifiuto dell'agente di non ottemperare alla modifica di cambio di zona comunicata dalla Banca.

8. Il settimo e l’ottavo motivo non meritano, del pari, accoglimento.

Secondo orientamento consolidato, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale, ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili. Anche in dottrina è condivisa l’opinione che il collegamento negoziale è caratterizzato dal fatto che il risultato economico unitario viene raggiunto non attraverso un solo contratto ma attraverso due o più contratti tra loro coordinati, aventi ciascuno di essi una causa autonoma anche se funzionalizzata ad uno stesso ed unico regolamento dei reciproci interessi. Ne consegue che detto collegamento pur potendosi in base all’esplicazione dell'autonomia negoziale delle parti concretizzare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti tutti, non esclude però che ognuno dei essi si possa invece distinguersi in ragione di una propria ed autonoma causa nonché per di una propria individualità giuridica (Cass. 29 ottobre 2014 n. 22899).

E proprio per quanto ora detto, è stato più volte ribadito da questa Corte di cassazione che l'accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. al riguardo tra le tante Cass. 28 marzo 2006 n. 7074; Cass. 12 luglio 2005 n. 14611).

8.1 Nel caso in esame, il giudice d’appello con una motivazione congrua e applicativa dei principi sopra enunciati ha rinvenuto un collegamento negoziale tra più pattuizioni (il contratto di agenzia e il contratto di finanziamento), ciascuna adeguatamente giustificata sotto il profilo causale e non invece un negozio complesso. La Corte, confermando la valutazione effettuata dal giudice di primo grado, ha ritenuto che il collegamento negoziale tra i due contratti emerge sia dalle espressioni testuali dell'accordo del 18.12.2003 (ove è previsto che "la banca, nell'ambito del progetto dì riorganizzazione delle proprie attività, ha concordato con gli Area manager interventi Finanziari di sostegno per l'avvio della loro attività da realizzare anche attraverso la concessione di finanziamenti") sia dal tenore complessivo delle clausole contrattuali, "tese a potenziare l'attività di promozione finanziaria per conto delta Banca, finalizzata al raggiungimento di determinati risultati nel corso di un preciso periodo di riferimento e con partecipazione degli Area manager ai risultati raggiunti (pag. 10 della sentenza impugnata).

La censura, sempre contenuta nei motivi in esame, di genericità della clausola risolutiva espressa (nella misura in cui rinvia alla cessazione "per qualsiasi motivo" del contratto di agenzia) prevista nel contratto di finanziamento è inammissibile.

Invero, della questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in grado di appello. La Corte territoriale, invero, affronta i profili di validità della suddetta clausola con riguardo alla previsione dell’Inadempimento di un diverso contratto (quello di agenzia) quale causa di risoluzione del contratto di finanziamento e con riferimento alla natura "meramente potestativa" della clausola medesima.

In tema, questa Corte ha ripetutamente affermato che "nei giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello" (v. Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel contempo è stato anche precisato che "nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente io abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (v. Cass. 27-8-2013 n. 12571; Cass. 22-1-2013, n. 1435; Cass. 28-7-2008, n. 20518; Cass. 15- 2-2003 n. 2331, Cass. 10-7- 2001 n. 9336).

9. In conclusione il ricorso va respinto.

10. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. Il ricorso è stato notificato il 25.6.2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis, li giudice da atto nei provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e (l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso In questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.