Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 novembre 2016, n. 24116

Malattia professionale - Carcinoma polmonare - Mansioni svolte - Eredi - Richiesta risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale Prescrizione - Lettera

 

Svolgimento del processo

 

Il Tribunale di Roma, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione, rigettava la domanda proposta da D.C.A., D.C.B. e I.M.G., quali eredi di D.C.N., dipendente della s.p.a. M., nei confronti della stessa e della s.p.a. C., chiamata in causa dalla prima società, volta ad ottenere la loro condanna al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale subito a seguito del decesso del loro dante causa per carcinoma polmonare, conseguente alle mansioni svolte, senza idonee protezioni, a contatto di sostanze chimiche, vernici a smalto, solventi, polveri di amianto ed altro.

Tale decisione, a seguito di impugnazione degli eredi suddetti, veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza depositata il 21 dicembre 2010.

Ha osservato la Corte anzidetta che la lettera inviata dagli eredi in data 16 maggio 1996 non era idonea ad interrompere la prescrizione, non presentando i requisiti di univocità e specificità necessari per ritenere che, con tale atto, il lavoratore o i suoi eredi intendessero richiedere al datore di lavoro il risarcimento dei danni conseguenti alla malattia professionale del dante causa, insorta nel marzo 1992 ed in seguito alla quale il medesimo decedette nel novembre 1992.

Inoltre non vi era alcun riferimento a specifiche richieste di risarcimento dei danni ed era altresì equivoca anche dal punto di vista soggettivo: non era firmata e non si evinceva da quale soggetto provenisse, dal momento che essa iniziava con le parole "Il sottoscritto D.C.N." nonché con la indicazione dei dati personali relativi al lavoratore deceduto, recando "anche la data del suo decesso con un richiamo ai nominativi degli eredi (le attuati ricorrenti) e risulta inoltre spedita a distanza di quasi quattro anni dal decesso del D.C.".

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono gli eredi sopra menzionati con un solo motivo. Resistono con controricorso la società A. s.p.a., subentrata alla s.p.a. M. a seguito di fusione, nonché la s.p.a. C.

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. civ.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, comma 4, 1219, comma 1, e 1310 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia.

Si deduce che la prima di dette disposizioni stabilisce inequivocabilmente, quale requisito minimo e sufficiente dell’atto extragiudiziale di interruzione della prescrizione, la manifestazione in forma scritta della volontà di veder soddisfatto il proprio credito. Non è richiesto alcun requisito formale né che la richiesta o intimazione sia caratterizzata da uno spiccato carattere di univocità, essendo sufficiente un atto che comunque manifesti, in coerenza con i principi di buona fede e correttezza, la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Nella specie la lettera in questione conteneva i requisiti minimi richiesti ai fini della interruzione della prescrizione, essendo in essa chiaramente manifestata la pretesa delle creditrici di ottenere il risarcimento del danno biologico.

La sentenza impugnata era dunque errata, avendo fornito una motivazione del tutto superficiale, parziale ed illogica, anche laddove ha ritenuto che la diffida fosse equivoca dal punto di vista soggettivo. Era infatti assolutamente irrilevante che la copia della lettera prodotta in atti fosse priva della sottoscrizione degli eredi, essendo stata la firma apposta solo sull'originale spedito al destinatario e non anche sulla copia trattenuta dai mittenti.

In ogni caso non poteva dubitarsi della riferibilità dell'atto alle creditrici ed, in primo luogo, alla sig.ra I.M.G., risultando indicato il nome di quest'ultima nell'avviso di ricevimento della raccomandata e considerato che, a norma dell'art. 1310 cod. civ., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione hanno effetto riguardo agli altri creditori.

2. Il motivo è fondato.

Oggetto del contendere è se la lettera in questione - la cui fotocopia è stata inserita nel corpo del ricorso - costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

E' principio consolidato di questa Corte che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 3371/10; Cass. n. 24656/10; Cass. 17123/15).

Nella specie la Corte di merito, nel ritenere che detta lettera non presenti i caratteri di univocità e specificità richiesti per la costituzione in mora e che quindi non sia idonea ad interrompere la prescrizione, ha reso una motivazione contradditoria, carente sotto il profilo della valutazione di taluni elementi di fatti ed insufficiente sotto il profilo logico-giuridico.

Ed infatti, dopo aver affermato che la lettera non contiene "alcun riferimento a specifiche richieste dì risarcimento dei danni oggi pretesi", ha poi aggiunto che con la stessa è stato chiesto che "venga riconosciuto il danno biologico ai fini del trattamento economico e pensionistico", ciò che dimostra invece la volontà dei titolari del credito di far valere i loro diritti, volontà manifestata esplicitamente laddove viene fatta "espressa richiesta di riconoscimento del danno biologico, sia ai fini pensionistici e sia ai fini economici", aggiungendosi che "tale danno va quantificato in base ai tempi di esposizione nei contatti diretti o indiretti con l'amianto nelle varie fasi di lavorazione...".

Ancora, la Corte territoriale ha ritenuto che la diffida fosse equivoca anche dal punto di vista soggettivo, non essendo stata firmata e non risultando "da quale soggetto provenga".

Ma, anche qui la motivazione presenta evidenti lacune, non avendo la Corte anzidetta considerato che, unitamente alla lettera in questione, i ricorrenti hanno prodotto il relativo avviso di ricevimento, attestante che essa era pervenuta alla "DIREZIONE COTRAL", come risulta dal relativo timbro apposto sulla cartolina di ricevimento, avviso restituito alla signora I.M.G., odierna ricorrente, coniuge del defunto D.C.N., indicata nella stessa lettera come uno degli eredi.

Quanto alla mancanza della firma - che i ricorrenti sostengono di avere apposto, come avviene sovente, solo sull'originale trasmesso alla C. - e al suo contenuto, va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. 10630/15; Cass. 23920/13).

Nella specie tale prova non è stata offerta, onde opera la presunzione dianzi indicata.

Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della impugnata sentenza e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, nel decidere la causa, dovrà attenersi ai criteri sopra indicati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.