Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 giugno 2016, n. 11627

Licenziamento disciplinare - Accessi abusivi alle procedure informatiche - Indebite erogazioni - Lesione del vincolo di fiducia

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di Appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, rigettava la domanda di C.N., proposta nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento disciplinare irrogatole, con decorrenza 22 febbraio 2010, in ragione di abusivi accessi alle procedure informatiche, iniziati nell'anno 2008 e protrattisi fino al 2010, per mezzo dei quali venivano effettuate dalla C. indebite erogazioni.

A base del decisum la Corte del merito, e per quello che interessa in questa sede, poneva il fondante rilievo che trattandosi di contestazione riguardante una medesima attività protrattasi fino al 2010 trovavano, trattandosi di procedimento disciplinare svoltosi nel 2010, applicazione la legge n. 15 del 2009 e il dlgs n. 150 del 2009 ed il conseguente regolamento di disciplina che sanciva la proseguibilità del procedimento disciplinare qualora lo stesso, come nel caso di specie, avesse ad oggetto in tutto o in parte fatti per i quali procedeva l'autorità giudiziaria.

Rilevava, poi la predetta Corte, che avendo l'INPS contestato alla dipendente in causa, non la commissione di un fatto di reato, ma di un fatto integrante un illecito disciplinare idoneo a pregiudicare il vincolo di fiducia, correttamente era stata applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso di cui alla fattispecie ex lettera E), comma 9 dell'art. 2 del Regolamento di disciplina per la quale non era rilevante la sussistenza di un determinato fatto di reato con la relativa condanna.

Rimarcava infine, la Corte distrettuale, che gli arresti domiciliari, cui la dipendente era stata nel corso del procedimento disciplinare sottoposta, non le avevano impedito l'esercizio del diritto di difesa non essendosi la stessa, e avvalsa della facoltà di nominare un delegato per l'esame del fascicolo disciplinare, e di quella di chiedere l' autorizzazione al GIP di allontanarsi dal proprio domicilio per la partecipazione all'audizione.

Avverso questa sentenza la Critelli ricorre in cessazione sulla base di quattro censure.

L'INPS resiste con controricorso.

La C. deposita memoria illustrativa.

 

Motivi della decisione

 

Con la prima censura parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro sotto il profilo dell'applicabilità del d.lgs n. 150 del 2009 attuative della legge n. 15 del 2009 e del regolamento INPS n. 228 del 26 novembre 2009, sostiene che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto operante un regolamento di disciplina entrato in vigore successivamente rispetto ai fatti contestati.

La censura è infondata.

Invero la Corte territoriale movendo dal presupposto che veniva in rilevo la contestazione riguardante una medesima attività protrattasi fino al 2010 ha, correttamente, applicato la disciplina del procedimento disciplinare vigente al momento del tempo in cui il procedimento disciplinare è stato posto in essere.

In questo caso, infatti, la regola del tempus regit actum va riferita, trattandosi di normativa regolante il procedimento disciplinare, al tempo del procedimento disciplinare e non a quello della commissione del fatto addebitato tanto più che, nella specie, non è contestato, e censurato, che si vedeva in materia di incolpazione di un unico fatto protrattosi nella sua esecuzione sino al 2010 e cioè sotto il pieno vigore della nuova disciplina del procedimento.

Con la seconda critica parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 55 quater del dlgs n. 150 del 2009 (ndr art. 55 quater del dlgs n. 165 del 2001) e dell'art. 2, comma 9, lett. E) del Regolamento di disciplina INPS approvato con determinazione n. 228 del 2009, assume, se ben si comprende la portata della censura, per vero non molto chiara e di per sé come tale inammissibile contraria dal principio della specificità dei motivi così come desumibile dall’art. 366 c.p.c., che la Corte del merito avrebbe errato nel ritenere la non rilevanza penale dei fatti addebitati e tanto ai fini delle fattispecie previste dal richiamato regolamento di disciplina.

La censura non è accoglibile.

Invero, oltre al rilievo che il Regolamento di disciplina su cui si fonda il motivo in esame, non risulta prodotto ai sensi dell’art. 369 n. 4 c.p.c. insieme al ricorso né è indicato a norma dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quale parte degli atti processuali è stato inserito, vi è la considerazione che con la censura in parola si mira a criticare sostanzialmente la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte del merito in punto di interpretazione della contestazione disciplinare che, secondo la predetta Corte, non involge la rilevanza penale dell’addebito e come tale prescinde del tutto dall’esito del procedimento penale.

Tuttavia una censura di tal genere proprio perché diretta ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa non è ammissibile ex art. 360, n. 3 c.p.c.

Con il terzo motivo parte ricorrente, allegando violazione e falsa applicazione dell’art. 55 ter del d.lgs. n. 150 del 2009 (ndr art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001) e dell’art. 5 del Regolamento INPS n. 228 del 2009, critica la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto facoltativa, in pendenza di procedimento penale, la sospensione del procedimento disciplinare e non ricorrente, diversamente da quanto emergente dai documenti allegati, l’ipotesi di particolare complessità dell’accertamento del fatto tale da determinare la sospensione del procedimento penale.

Il motivo è infondato.

Valgono in proposito i rilievi di cui alla prima censura concernenti l’applicabilità al caso de quo della normativa relativa al procedimento disciplinare di cui all’art. 55 ter del d.lgs. n. 150 del 2009 (ndr art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001) così come aggiunto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 a norma del quale, come sottolineato, in procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento pensale" e solo "per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quanto all’esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente".

E', quindi, corretta la sentenza impugnata nella quale si afferma la non obbligatorietà della sospensione, in pendenza di procedimento penale, del procedimento disciplinare. Né in questa sede è sindacabile l'accertamento di fatto dei giudici di appello circa la non sussistenza di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione ovvero di non particolare complessità dell'accertamento del fatto tali da comportare la sospensione del procedimento penale.

D'altro canto parte ricorrente nel richiamare, ai fini della complessità del predetto accertamento dei fatto, atti e documenti versati in causa non adempie agli oneri di indicazione specifica e di deposito di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cpc. Con la quarta censura la C., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 55 bis, comma 2, del dlgs n. 165 del 2001 e 24, 2 comma, Cost., critica la sentenza impugnata in punto di non ritenuta violazione del diritto di difesa per non avere la Corte del merito debitamente valutato la sua impossibilità di partecipare al procedimento disciplinare determinata dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il motivo è infondato.

Invero la Corte del merito, rilevando che alla dipendente era stata assicurata la possibilità, anche tramite delegato, di prendere visione ed estratte copia del fascicolo del procedimento disciplinare e concesso il differimento della audizione, esclude la violazione del diritto di difesa poiché la stessa non si era avvalsa della facoltà, pur assicuratele, di un delegato per l’esame del fascicolo disciplinare né aveva chiesto autorizzazione al GIP di allontanarsi dal proprio domicilio per la partecipazione all’audizione e non aveva presentato memorie.

Si tratta di un accertamento di fatto che come tale, ed in quanto non idoneamente censurato, è sottratto al sindacato di legittimità.

Né parte ricorrente, del resto, contesta quanto asserito in termini fattuali dalla Corte territoriale ovvero trascrive, in adempimento dell'onere di autosufficienza, almeno nella parte che interessa, il testo della misura cautelare il cui provvedimento non risulta, tra l'altro, depositato a norma dell'art. 369 n. 4 cpc.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. L'attuale condizione del ricorrente di ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude, allo stato, la debenza di quanto previsto dall'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborsi ed E. 3000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.