Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 ottobre 2016, n. 21216

IRAP - Professionista - Un solo dipendente con funzioni meramente esecutive - Autonoma organizzazione - Non sussiste

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si deduce la "violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2 DLga 446/1997 e dell’art. 2697 cc., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", per avere la C.T.R. trascurato che "la possibilità di avvalersi anche dì un solo segretario ... è indice d una maggiore capacità contributiva che deve essere incisa dall’IRAP" e che "incombesse sulla contribuente l’onere della prova della (non) incidenza del lavoro di terzi".

2. Il secondo mezzo censura la "insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., ai sensi dell’art. 54, comma 3, del DL, 22.6.2012, n. 83, conv. con mod. in L. 7.8.2012, n. 134", in quanto "la CTR afferma che il dipendente avrebbe funzioni meramente esecutive e, perciò, ininfluenti", quando invece "era controversa tra le parti la mansione e la qualifica del dipendente della contribuente, per valutarne l’incidenza per qualificare l’organizzazione della professionista come autonoma".

3. Il terzo motivo prospetta infine un "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c.", per avere la CTR omesso "di esaminare che nel caso concreto non sussisteva alcun mezzo di prova che corroborasse le affermazioni della Contribuente, contestate dall’Agenzia, sulle funzioni meramente esecutive e irrilevante del lavoratore dipendente".

4. Tutti i motivi vanno respinti perché inammissibili o infondati.

5. Inammissibile è certamente il secondo, in quanto formulato secondo il vecchio parametro dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., applicabile solo alle sentenze pubblicate prima dell’11 settembre 2012. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero stabilito che "le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connoIazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito" (Cass. s.u. nn, 8053/14 e 8054/14).

6. Inammissibile anche il terzo, in quanto la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., richiede l'omesso esame di uno specifico "fatto", mentre la doglianza ha qui ad oggetto una valutazione del materiale probatorio, rectius l’omessa valutazione della asserita inesistenza di prove.

7. Il primo motivo è invece manifestamente infondato, alla luce del recente approdo nomofilattico di questa Corte (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451), che ha fissato i seguenti principi:

7.1) "a norma del combinato disposto del d.Igs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attività di Lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all'art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/11/2004), del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata";

7.2) il requisito della autonoma organizzazione "ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui" in modo tale che questo "superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive";

7.3) "costituisce onere del contribuente dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencati";

7.4) l’accertamento del requisito della autonoma organizzazione "spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato".

8. Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta conforme ai suesposti principi, avendo il giudice d’appello accertato "l’irrilevanza dei beni strumentali posseduti e la presenza di un unico dipendente ... con funzioni meramente esecutive", tale da "non accrescere la capacità produttiva del professionista"; così come, del resto, la stessa C.T.P., pur respingendo il ricorso del contribuente, aveva affermato trattarsi di mansioni di carattere ausiliario ("dalla telefonia al segretario").

9. Il motivo difetta poi di autosufficienza, laddove pretende di dimostrare, con la sola trascrizione (a pag. 2, punto 5, del ricorso) di un brevissimo stralcio della memoria di costituzione in appello - «la qualificazione dell'attività da questo svolta (di lavoro autonomo e non)», cioè dal dipendente della Contribuente, «comporta che vi sono in re ipsa i presupposti per l’assoggettamento all’imposta» — che "era controversa tra le parti la mansione e la qualifica del dipendente", al fine di contestare l’affermazione del giudice d’appello per cui, in ordine alla irrilevanza dei beni strumentali ed alla presenza (peraltro pacifica) di un unico dipendente, l’Ufficio non aveva "riscontrato elementi contrari", ciò non esclude infatti l'assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente, semmai evocando la possibilità (in concreto rimasta inevasa) di una prova contraria fornita dall’amministrazione.

4. Il ricorso va dunque respinto, con integrale compensazione delle spese, essendo recente l’arresto nomofilattico chiarificatore.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.