Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 giugno 2018, n. 16578

Licenziamento - Mansioni di guardia giurata - Cessazione dell’appalto del servizio di vigilanza - Mantenimento dei livelli occupazionali - Accordo

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso ex art, 1, comma 48, L. n. 92/12, il C. esponeva di essere stato dipendente di S. s.p.a. con mansioni di guardia giurata ed inquadramento, da ultimo, nel IV livello del c.c.n.I. di settore, dal 1° gennaio 2009 al 10 febbraio 2013, data del suo licenziamento per cessazione dell'appalto del servizio di vigilanza presso la banca BNL/BNP PARIBAS, cui era adibito; che, in occasione di tale evento, la S. aveva stipulato con la s.r.l. N. l'accordo previsto dagli artt. 25 e ss. del c.c.n.I. per il mantenimento dei livelli occupazionali in caso di cambio di appalto, in base al quale egli avrebbe dovuto essere assunto da quest'ultima alle stesse condizioni economiche e normative già in vigore presso la cedente; che, peraltro, la N. non lo aveva assunto; che la procedura di "cambio appalto" si era rivelata illegittima in quanto infine attivata con soggetto estraneo (la G. SECURITY s.r.l.), sicché il licenziamento doveva ritenersi illegittimo.

Costituendosi nella fase sommaria, la S. deduceva la piena legittimità del proprio comportamento, in quanto aveva contrattato con il soggetto giuridico che, al momento, risultava aggiudicatario dell'appalto e che, solo successivamente, asseritamente per questioni di intestazione della licenza prefettizia ex art. 134 t.u.l.p.s. per i servizi di vigilanza privata, posseduta da G. SECURITY s.r.l. e non da N., tale appalto era stato assegnato alla G. SECURITY s.r.l., società peraltro facente parte del medesimo "gruppo societario", come dimostrato dal fatto -documentalmente provato- che il Sinigaglia, sottoscrittore per N. del verbale di accordo con S., all'epoca era membro del consiglio di amministrazione sia di N. che di G. SECURITY nonché socio di capitale, con il 99% delle quote, di quest'ultima.

Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo S. adempiente agli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, risultando semmai inadempiente la N.; che, viceversa, nella fase a cognizione piena, il Tribunale autorizzata la chiamata in causa della N. -che costituendosi eccepiva l'improduttività di effetti giuridici del verbale di accordo con S. anche in quanto firmato da rappresentante senza poteri (poiché per statuto la rappresentanza della società spettava al Presidente del Consiglio di Amministrazione e non ad un semplice membro del consiglio qual'era il Sinigaglia)- rovesciava il verdetto della fase sommaria, ritenendo che la diversità di soggetto giuridico effettivamente subentrante nell'appalto avesse inficiato l'intera procedura; che in conseguenza, ritenuto il licenziamento del C. quale collettivo senza il rispetto delle procedure di cui alla L. n. 223/91, disponeva la sua reintegra nel posto di lavoro, condannando altresì la N. al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura massima.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo la S.; resistevano le altre parti.

Con sentenza depositata il 7 agosto 2015, la Corte d'appello di Roma accoglieva il reclamo, ritenendo soddisfatta, e quindi non meritevole di accoglimento, la domanda del C. per effetto della prosecuzione del suo rapporto di lavoro con la G. SECURITY.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono le società con distinti controricorsi.

 

Motivi della decisione

 

l. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 c.p.c.nonché 118 disp. attuazione c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 L. n. 604/66 anche in relazione all'art. 18 L. n. 300/70.

Lamenta che la sentenza impugnata omise del tutto di esaminare la dedotta illegittimità del licenziamento intimatogli da Sicuritalia in violazione dei requisiti di legittimità previsti per il giustificato motivo oggettivo dalla L. n. 604/66, così come richiesto col ricorso introduttivo del giudizio e ribadito in sede di reclamo, limitandosi piuttosto a verificare che il ricorrente aveva trovato altra occupazione presso la G. SECURITY s.r.l.

Il motivo, anche a voler prescindere dalla sua formulazione, caratterizzata da continue commistioni tra considerazioni in diritto e riproduzione di decine di pagine degli atti difensivi della pregressa fase di merito, è infondato posto che il ricorrente, che pure invocò la violazione della procedura di cui alla L. n. 223/91 (pag. 43 ricorso), basa ora preminentemente la sua tesi sull'assenza di giustificato motivo oggettivo in relazione alla circostanza che la lettera di licenziamento faceva riferimento alla procedura di "cambio appalto" di cui agli artt. 25 e segg. c.c.n.I., sfociata in un accordo (4.2.13) che prevedeva il passaggio alla società subentrata nell'appalto (la Newpol), mentre egli venne assunto dalla Global Security, deducendo, ma senza allegare alcun elemento di riscontro, che egli reperì autonomamente, e non in base all'accordo sindacale, tale occupazione.

Deve peraltro considerarsi che la lettera di licenziamento, riprodotta dal ricorrente, poneva chiaramente alla base del licenziamento non già l'accordo sindacale menzionato, bensì la "cessazione, in data 11 febbraio 2013, del servizio di vigilanza dalla scrivente società prestato presso ...la Banca Nazionale del Lavoro in Roma presso cui Lei era stabilmente impiegato". La cessazione di tale appalto è pacifica in quanto assolutamente non contestata tra le parti.

Risulta pertanto arduo ritenere, come invoca il ricorrente, illegittimo il licenziamento de quo per carenza di giustificato motivo oggettivo, essendo l'accordo sindacale menzionato conseguenza della cessazione dell'appalto e non la ragione obiettiva del licenziamento.

In sostanza la censura del ricorrente risulta basarsi esclusivamente su argomenti di carattere formale non concludenti (la procedura di cambio appalto in tesi non rispettata poiché la subentrante era la Newpol e non la Global) laddove il licenziamento era fondato sulla pacifica perdita dell'appalto presso la BNL/BPN. Inoltre la sentenza impugnata ha accertato che l'effettiva subentrante nell'appalto fu la Global e non la Newpol (causa mancanza delle necessarie licenze ex art. 134 t.u.l.p.s.) ritenendo che in tal modo la procedura di "cambio appalto", in effetti avviata in base alla disciplina collettiva applicabile, venne sostanzialmente rispettata. Né a diversa soluzione può condurre il richiamo al principio espresso da questa Corte (sent. n.l2613/07) secondo cui in caso di previsione contrattuale collettiva che preveda il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante, tale tutela si aggiunge ma non elimina quella generale prevista dall'ordinamento contro i licenziamenti illegittimi: nel caso di specie, come detto, il licenziamento de quo risulta ampiamente motivato dalla pacifica perdita dell'appalto BNL/BNP presso cui il C. lavorava.

2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1,3 e 5 L. n. 604/66, 2118 e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 18 L. n. 300/70, nonché degli artt. 24-27 del c.c.n.I. di categoria.

Lamenta che la sentenza impugnata pervenne all'accoglimento del reclamo di Securitalia in base ad un principio teleologico (raggiungimento dello scopo, id est il reperimento di altra occupazione) estraneo alla disciplina legale e contrattuale collettiva omettendo dunque di esaminare la legittimità del licenziamento alla luce della normativa richiamata ed all'obbligo di repechage.

Il motivo è infondato per le considerazioni sopra esposte, dovendosi aggiungere che la questione del repechage, pure accennata nel motivo in esame, non risulta assolutamente trattata dalla corte di merito, sicché sarebbe stato onere del ricorrente chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame. A tal fine non è evidentemente sufficiente, ex art. 366 c.p.c., la mera riproduzione integrale degli atti del giudizio posto che il requisito dell'autosufficienza non può ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).

3. - Col terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 4 e 24 L. n. 223/91, 7 L. n. 248/07, 7 L. n. 604/66, 1227 c.c., nonché degli artt. 25-27 del c.c.n.I. di categoria, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che il ricorrente venne assunto dalla società Global non nell'ambito del procedimento di "cambio appalto" previsto dal c.c.n.I., bensì per propria iniziativa (tale il fatto decisivo di cui si lamenta il mancato esame), ottenendo peraltro, in tesi, condizioni economiche e normative inferiori, lamentando altresì che la Sicuritalia aveva già conferito, prima del licenziamento, l'incarico relativo all'appalto BNL/BNP alla Global Security, anche qui affidando inammissibilmente alla mera riproduzione di numerosi documenti la selezione, da parte di questa S.C., delle parti rilevanti al fine del decidere e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).

Si duole ancora che il comma 4 bis dell'art. 7 d.l. n.248/07, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 31/08, prevedeva che, per le attività di servizi in appalto, solo l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto da parte del nuovo appaltatore e l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, comportava l'esenzione dal rispetto della procedura di cui alla L. n. 223/91, mentre nella specie tale invarianza non vi era stata.

Anche tale motivo è infondato posto che il licenziamento de quo si basava sulla esistenza di un g.m.o. di licenziamento che, come visto, è risultato sussistente, e non per la riduzione di personale, di cui non sono chiariti i presupposti applicativi, compresa la variazione del trattamento economico e normativo.

Il ricorrente lamenta in subordine il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 L. n. 604/66, così come novellato dalla L. n. 92/12, e cioè la preventiva comunicazione alla D.T.L. ed i successivi adempimenti.

La questione non risulta tuttavia menzionata dalla sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere del ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame.

4. - Con il quarto motivo il C. denuncia la violazione degli artt.25- 27 del c.c.n.I. di categoria del 2013 (istituti di vigilanza privata), nonché degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. in relazione all'assunzione alle dipendenze della Global Security s.r.l.

Lamenta che la sentenza impugnata omise di considerare che la sua assunzione presso quest'ultima società avvenne per esclusiva iniziativa del lavoratore e non all'interno della procedura di "cambio appalto" prevista dal c.c.n.I.

Il motivo è infondato, difettando di qualsivoglia concreta allegazione e documentazione in ordine all'effettivo reperimento dell'occupazione presso la società Global ad esclusiva iniziativa del lavoratore e considerano inoltre che di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere del ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame.

Questi ha del resto accertato che il C. "ha continuato a svolgere le proprie mansioni alle dipendenze della Global Security" ed al contempo risulta dedotto dallo stesso attuale ricorrente (cfr. pag. 61 ricorso) che l'effettiva aggiudicatrice dell'appalto Sicurity fu la Global Security presso cui il C. proseguì a lavorare con identiche mansioni (pag. 6 sentenza impugnata), sicché la censura continua a rimarcare unicamente un dato formale, e cioè che l'aggiudicataria dell'appalto venne indicata nella lettera di licenziamento quale la Newpol e non la Global Security (peraltro società collegate), circostanza che, come visto, non può condurre ad una declaratoria di illegittimità del recesso.

5. - Il ricorso deve in definitiva rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.