INL: prime indicazioni sulla rivalutazione delle sanzioni in materia di sicurezza

Con lettera circolare del 22 giugno 2018, n. 314, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le prime indicazioni operative per il personale ispettivo sulla rivalutazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Come noto, il Decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, attuativo del comma 4-bis dell’articolo 306 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha rivalutato, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge.
In particolare, l’INL - con la lettera circolare in argomento - ha precisato che, il suddetto incremento va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.

L’attuale disciplina - continua l’Ispettorato - non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.
Inoltre, la rivalutazione dell’1,9% non si applica alle "somme aggiuntive" di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una "sanzione".