Rapporti di lavoro con enti stranieri: legislazione applicabile e principio dell'immunità ristretta

Nei confronti degli enti di diritto internazionale e immuni dalla giurisdizione italiana, il giudice italiano è comunque titolare della potestà giurisdizionale per tutte le controversie inerenti a rapporti di lavoro che risultino del tutto esterni ed estranei alle funzioni istituzionali e all’organizzazione dell’ente, costituiti, cioè, nell'esercizio di capacità di diritto privato. Altresì, per gli altri rapporti, il medesimo giudice è carente della potestà giurisdizionale nei limiti in cui la tutela invocata interferirebbe nell'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie degli enti, mentre può emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale (Corte di Cassazione S.U., sentenza 08 marzo 2019, n. 6884)

Una Corte d'appello territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra un ente pubblico straniero ed un lavoratore, con conseguente conversione in contratto a tempo indeterminato e condanna del medesimo a corrispondere le differenze retributive. Con riferimento alla giurisdizione, la Corte aveva rilevato che le pretese azionate nel giudizio dal ricorrente avevano contenuto solo economico essendo stato il lavoratore nel frattempo assunto a tempo indeterminato e, quindi, senza alcuna incidenza sui fini istituzionali dell'Istituto estero. Nel merito, invece, la Corte aveva rilevato che l'applicazione della legge italiana non poteva essere messa in discussione, trattandosi di prestazione lavorativa svolta in Italia, dove erano stati firmati i contratti e dove il lavoratore aveva il suo domicilio; pertanto, in applicazione della legge italiana, i contratti a termine, emessi in violazione delle norme italiane in materia per l'assenza di indicazione e della prova delle ragioni temporanee, dovevano essere dichiarati nulli con conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
Avverso la sentenza ricorre in Cassazione l’Ente pubblico straniero, lamentando principalmente che, per via della sua natura di diritto pubblico attraverso il quale il governo britannico persegue lo scopo dello sviluppo e della diffusione della conoscenza della cultura britannica e della lingua inglese all'estero, nonché la promozione degli scambi e delle relazioni culturali nel mondo, gli debba essere riconosciuta l'immunità giurisdizionale. Si deduce, infatti, che l'esenzione dalla giurisdizione opera non solo quando in causa è uno Stato estero, ma anche un ente pubblico attraverso il quale lo stesso Stato opera per perseguire i propri fini collettivi.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato e va affermata la giurisdizione del giudice italiano. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e tra queste rientra la regola, di carattere consuetudinario, sull'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base ad una prassi e ad una "opinio iuris" internazionali, volta al rispetto della sovranità degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. Questa regola si applica anche ad altri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualità di organi dello Stato estero, quali gli enti pubblici comunque denominati (Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 150/1999), compresi gli enti e istituti di carattere culturale (Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 5126/1994). Tuttavia, al contempo, vengono tracciati specifici confini all'area dell'immunità, in forza dei quali essa non opera allorché gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri nell'ordinamento locale non siano riconducibili all'esercizio di poteri sovrani. Occorre, infatti, un bilanciamento delle opposte esigenze di tutela della sovranità dello Stato e di tutela del diritto dell'individuo di accesso alla giustizia secondo quello che la giurisprudenza della Corte EDU definisce come "rapporto di ragionevole di proporzionalità". Pertanto, nei confronti degli enti estranei all'ordinamento italiano, perché enti di diritto internazionale, e immuni dalla giurisdizione, il giudice italiano è comunque titolare della potestà giurisdizionale per tutte le controversie inerenti a rapporti di lavoro che risultino del tutto esterni ed estranei alle funzioni istituzionali e all’organizzazione dell’ente, costituiti, cioè, nell'esercizio di capacità di diritto privato. Altresì, per gli altri rapporti, il medesimo giudice è carente della potestà giurisdizionale nei limiti in cui la tutela invocata interferirebbe nell'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie degli enti, mentre può emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale.