Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 gennaio 2017, n. 1743

Raggiungimento dell'età pensionabile - Clausola di risoluzione automatica - Preavviso

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha condannato, con sentenza depositata il 20 dicembre 2010, la s.p.a. A. al pagamento, a favore di U. M., dipendente della società con qualifica di ispettore di produzione prima e, successivamente, di liquidatore, della somma di € 22.315,77 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte anzidetta, premesso che la società aveva comunicato il recesso il 5 giugno 2006 per la data del 10 giugno 2007, in cui il dipendente avrebbe compiuto sessantacinque anni, ha ritenuto la nullità della clausola di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento dell'età pensionabile, perché in contrasto con la normativa civilistica che, con disposizioni inderogabili nell'ambito della libera recedibilità, impone per la risoluzione del rapporto di lavoro il preavviso ai sensi degli artt. 2118 e 2119 cod. civ.

Ha rilevato altresì che la disciplina speciale di cui all'art. 6 D.L. n. 791/81, in relazione all'art. 4, comma 2, L. 108/90 - la quale prevede l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 a favore del lavoratore che abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro - non fosse nella specie applicabile, aggiungendo che le disposizioni di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ. e le leggi n. 604/66 e n. 300/70 prevedono la risoluzione del rapporto per licenziamento, dimissioni, mutuo consenso e per la scadenza del termine pattuito. Solo nelle ultime due ipotesi non occorre il preavviso, mentre negli altri casi il preavviso deve essere dato.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la società A. sulla base di un solo motivo. Resiste U. M. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 4 L. n. 108/90 e dell'art. 6 D.L. n. 791/81, convertito, con modificazioni dalla L. n. 54/82, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che non ha alcun rilievo il momento in cui viene comunicata l'intenzione di collocare il lavoratore a riposo, ma soltanto che la cessazione effettiva del rapporto, anche a seguito della fruizione del preavviso, intervenga in un momento in cui il lavoratore, compiuti sessantacinque anni, abbia già maturato il diritto alla pensione, con conseguente immediata fruizione del relativo trattamento economico. A poco rileva il momento in cui il datore di lavoro comunica la futura risoluzione del rapporto per collocamento a riposo, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso nel periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione e l'effettiva risoluzione del rapporto. Solo in mancanza del preavviso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa indennità sostitutiva.

Nella specie, aggiunge la ricorrente, il lavoratore ha usufruito di un lungo periodo di preavviso lavorato, nella piena consapevolezza della prossima e incontestata cessazione del rapporto di lavoro con la società e gli è stato dunque garantito uno spazio temporale idoneo ad organizzarsi in vista del mutamento della sua situazione lavorativa.

2. Il ricorso è fondato.

Premesso che, in assenza dell'esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore, non ricorre l'ipotesi cui all'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990 n. 108 - secondo cui le disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 791/81, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 54/82 - deve osservarsi che con lettera del 5 giugno 2006 la società ha comunicato all'odierno ricorrente quanto segue: "Il giorno 10 giugno 2007 Ella compirà il sessantacinquesimo anno di età. A tale data il Suo rapporto con la nostra società dovrà considerarsi definitivamente risolto ad ogni effetto di legge e di contratto senza altri obblighi per alcuna delle parti. Nel ringraziarla per l'attività prestata, Le formuliamo i migliori auguri per il Suo futuro".

Questa Corte, in fattispecie sostanzialmente analoghe alla presente, in più occasioni ha ritenuto che la comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente, in forza della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, non integra una ipotesi di licenziamento, ma esprime solo la volontà datoriale di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale. Di conseguenza, in tale ipotesi, non compete al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 29 dicembre 2014 n. 27425; Cass. 20 febbraio 2013 n. 4187; Cass. 29 novembre 2004 n. 22427; Cass. 9 gennaio 2003 n. 137).

In sostanza la mera comunicazione datoriale di collocamento a riposo del dipendente, emessa sulla base della clausola che prevede l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al conseguimento della massima anzianità contributiva, non è da interpretarsi come comunicazione di licenziamento.

Nella specie, il datore di lavoro, per ragioni di maggior chiarezza e sicurezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, ha ravvisato l'opportunità di rendere nota alla controparte la cessazione di tale rapporto per previsione della norma collettiva, senza che siffatta comunicazione deve ritenersi espressione di un licenziamento, come ha giudicato, invece, il giudice di appello.

La sentenza impugnata, del resto, non individua nella comunicazione inviata dal datore di lavoro alcun elemento, diverso ed ulteriore rispetto al mero richiamo del meccanismo risolutivo previsto dalla clausola collettiva.

Esclusa pertanto la configurabilità nella comunicazione inviata dalla società ricorrente di un atto di recesso datoriale viene meno il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso, non ricorrendo in tale ipotesi le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 cod. civ., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta dal M..

Le contrastanti soluzioni assunte dai giudici di merito giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da U. M.. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.