Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 gennaio 2017, n. 3335

lstituto scolastico - Infortunio - Mancato ripristino della pavimentazione antiscivolo richiesta - Richiesta risarcitoria

Ritenuto in fatto

 

1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza resa il 20 gennaio 2016, confermava la condanna alla pena di giustizia emessa in data 10 febbraio 2014 dal Tribunale di Trapani a carico di (...), in relazione al reato p. e p. dall'art. 590, comma 3, cod.pen., commesso in (...).

1.1. L'addebito nei confronti dell'imputato era riferito a un episodio in cui (...) , odierna parte civile e insegnante presso l'istituto scolastico di cui il (...) era dirigente, scivolava uscendo dall'istituto al termine di un'assemblea di classe, cadendo rovinosamente e riportando lesioni meglio descritte nell'imputazione, cagionate secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito dal mancato ripristino della pavimentazione antiscivolo, a cura dell'imputato nella detta qualità, nel tratto ove si era verificato l'infortunio.

1.2. Già in primo grado, a fronte della condanna dell'imputato, era stata rigettata la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile, la quale perciò proponeva a sua volta appello; ma la Corte distrettuale, confermando le statuizioni del Tribunale, rigettava non solo l'impugnazione dell'imputato, ma anche quella della detta parte civile, sul rilievo dell'avvenuto risarcimento in favore della stessa in sede extragiudiziale e in via transattiva.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre (...) , per il tramite del suo difensore di fiducia.

2.1. Il ricorso é articolato in un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 185 cod.pen. e 74 e 539 cod.proc.pen.: si duole la ricorrente del fatto che la definizione in via transattiva della pratica risarcitoria é stata ritenuta integralmente satisfattiva dalla Corte territoriale, pur essendo intervenuta esclusivamente tra l'imputato e la Compagnia che assicurava l'Istituto scolastico; ma, obietta l'esponente, la transazione riguardava non l'intero debito solidale, ma solo la quota interna del singolo debitore, poiché la Compagnia assicurava l'Istituto scolastico, autonomamente responsabile dal punto di vista civilistico. Perciò gli effetti estintivi della transazione de qua non possono propagarsi anche alla parte di obbligazione non solidale dovuta esclusivamente da uno dei condebitori. Lamenta in particolare il ricorrente che alcune voci di danno non coperte da assicurazione (danno biologico, danno non patrimoniale ecc.) non siano state liquidate; e su tali somme parte civile ricorrente ha diritto e interesse a essere autonomamente soddisfatta, poiché l'avvenuta liquidazione del danno da parte della Compagnia assicuratrice non copre le suddette voci di danno.

1. Il ricorso merita accoglimento.

1.1. Come prospettato dalla ricorrente, il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all'attività imprenditoriale del datore di lavoro ed a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti (tant'é che il danneggiato non ha in sede civile azione diretta nei confronti dell'assicuratore, che legittimamente viene estromesso dal giudizio, non ricorrendo l'ipotesi di responsabile civile ex lege di cui all'art. 185, comma secondo, cod. pen.: cfr. ex multis Sez. 4, n. 4870 del 10/12/2003, dep. 2004, Bixio ed altro, Rv. 229378).

1.2. Né deve sfuggire che la disciplina codicistica della transazione (art. 1304 cod.civ.), nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (Sez. 3 Civ., n. 19541 del 30/09/2015, Rv. 636884).

1.3. Nella specie, come correttamente rilevato dalla ricorrente, l'accordo transattivo intervenuto fra la stessa (quale persona offesa) e la Compagnia assicuratrice dell'istituto scolastico, oltre a costituire res inter alios acta rispetto alla posizione dell'imputato (quale soggetto direttamente responsabile del danno derivante da reato), non poteva riferirsi alle voci di danno non coperte dal contratto di assicurazione; perciò, valendo in subiecta materia i richiamati principi civilistici, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato La Vela la dichiarazione liberatoria resa dalla (...) ¡n sede di accordo transattivo, con riguardo alla porzione di debito riferibile in via esclusiva al detto imputato.

1.4. Sotto tale profilo, l'impugnata sentenza non fa buon governo dei principi che regolano la materia, non avendo in alcun modo valutato i concreti requisiti di accoglibilità e fondatezza della domanda risarcitoria in tutte le sue componenti, che si sarebbe dovuta riferire all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, ma si é invece limitata ad affermare (erroneamente) che l'intercorsa definizione in via transattiva della liquidazione del danno alla persona offesa da parte della Compagnia assicuratrice dell'Istituto scolastico avesse valore integralmente satisfattivo di tutte le voci di danno.

2. In base a quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale si demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità; con l'opportuna precisazione che le regole di giudizio che il giudice civile dovrà applicare sono quelle del diritto penale, essendo in questione, ex art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale (cfr. Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi e altri, Rv. 262708; Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751).

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità.