Lavoratori somministrati a tempo indeterminato, la spettanza dell'ANF nei periodi di disponibilità

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare per il lavoratore che percepisce l'indennità di disponibilità deriva dalle regole generali richiamate dalla stessa normativa del lavoro somministrato e necessita solo di una interpretazione sistematica, che tenga conto della evoluzione della disciplina del lavoro subordinato, atteso che al momento della introduzione della provvidenza in discorso (D.P.R. n. 797/1955,) non esisteva la fattispecie del lavoro somministrato, essendo le norme sugli assegni familiari modellate in relazione al modello tradizionale del lavoro dipendente (Corte di cassazione, sentenza 08 marzo 2019, n. 6870).

Una Corte d'appello territoriale aveva rigettato il gravame proposto dall'Inps avverso la sentenza che aveva accertato il diritto di un lavoratore a percepire gli assegni per il nucleo familiare (ANF) per tutta l'effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di un’agenzia di somministrazione di lavoro. La Corte aveva affermato che il lavoratore avesse diritto agli assegni anche durante i periodi nei quali era rimasto in attesa di assegnazione con percezione dell'indennità di disponibilità (art. 22, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003 - ora abrogato - e art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015), non essendo rilevante il precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 6155/2004) richiamato dall’Inps, che si riferisce ad una vicenda diversa, relativa alla mancanza di prestazione nel periodo compreso tra la definitiva cessazione dell'attività produttiva e la dichiarazione di fallimento. In base ad esso, gli assegni per il nucleo familiare devono essere negati quando la prestazione lavorativa manchi in conseguenza della insussistenza del sinallagma funzionale e del diritto alla retribuzione per difetto della corrispettività. Nel caso in esame, invece, il sinallagma del rapporto di lavoro era in essere, in quanto, da un lato, il lavoratore si obbligava a rimanere a disposizione della agenzia pronto per essere inviato a prestare la propria attività lavorativa presso l'impresa somministrata e, dall'altro, a fronte di tale obbligazione, l'agenzia si obbligava a corrispondere l'indennità di disponibilità, evidentemente al fine di garantirsi la pronta disponibilità di personale qualificato da inviare quanto prima presso l'utilizzatore.
Contro la sentenza propone così ricorso in Cassazione l'Inps, lamentando la violazione e falsa applicazione della legge (art. 2, commi 1 e 3, D.L. n. 69/1988; artt. 1, 12 e 59, D.P.R. n. 797/1955), atteso che la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare presupporrebbe, da una parte, lo svolgimento della prestazione, dato che la misura di essi varia a secondo del lavoro effettivamente prestato e, dell'altra, il diritto alla retribuzione.
Per la Suprema Corte il ricorso dell'Inps è infondato. Il contratto di somministrazione configura, infatti, un rapporto giuridico caratterizzato dalla presenza di tre soggetti: il somministratore o agenzia, il lavoratore e l'utilizzatore che concludono tra loro due distinti contratti. Il contratto di somministrazione è quello concluso tra l'agenzia e l'utilizzatore per l'invio di lavoratori presso l'utilizzatore che provvede a dirigerli verso il pagamento di un corrispettivo. Tale contratto può essere a termine o a tempo indeterminato. Diverso contratto è quello di lavoro somministrato, con cui il lavoratore si obbliga nei confronti dell’agenzia di somministrazione a lavorare alle condizioni previste dai contratti di somministrazione che essa stipula. Anche questo contratto può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Orbene, il rapporto di lavoro intercorrente tra lavoratore e somministratore, resta in vita anche quando il lavoratore non è inviato in missione ma rimane in attesa di assegnazione. La messa a disposizione di energie lavorative, obbligazione che contrassegna il lavorare alle dipendenze altrui, è presente anche nel periodo di attesa e si colloca nella fase preparatoria dell'adempimento. Rimane altresì la continuità giuridica, caratteristica della subordinazione, pur a fronte della discontinuità della prestazione. Ne deriva che negli intervalli di non lavoro, fra una missione e l'altra, quando il datore di lavoro somministrato non chiede al lavoratore di adempiere, si configura un obbligo a carico del datore i cui effetti sono disciplinati dalla stessa legge con la previsione, tra l'altro, nel caso di contratto stipulato a tempo indeterminato, del pagamento di un'indennità di disponibilità che ha natura retributiva e di corrispettivo dell'obbligazione della messa a disposizione del lavoratore. Attraverso la previsione dell'indennità di disponibilità, si materializza quindi la permanenza del legame funzionale tra somministratore e lavoratore, anche nei periodi tra una missione ed un'altra. I contributi su tale indennità sono versati dal somministratore per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. I contributi sono versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed, in assenza di previsioni specifiche, va ritenuto che la stessa sia soggetta all'aliquota contributiva ordinaria, tra cui rientra anche la quota a titolo di CUAF prevista per le aziende di somministrazione, che sono inquadrate nel settore del terziario e pertanto non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali (art. 49, L. n. 88/1989). Il periodo in disponibilità non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione, ma viene considerato utile ai fini della maturazione di requisiti contributivi per misure di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di somministrazione; la predetta indennità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre poi alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.
Per quanto attiene all'istituto dell'assegno al nucleo familiare (ANF), il riconoscimento ai lavoratori somministrati anche nella fase di disponibilità risponde alle caratteristiche peculiari del lavoro somministrato a tempo indeterminato ed alla ratio dell'istituto. Di contro, non può rilevare la sentenza citata dall'Inps la quale si riferisce a tutt'altro caso, relativo al periodo compreso fra la data di sospensione dell’attività produttiva per insolvenza del datore e quella di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, in cui il sinallagma negoziale non è sussistente e non sorge neppure alcun diritto alla retribuzione. La situazione del lavoratore somministrato in situazione di disponibilità deve essere parificata ai fini in discorso a quella dei "lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri" (art. 1, co. 1, D.P.R. n. 797/1955). E' infatti evidente che il dettato della risalente normativa non possa essere inteso in senso letterale e debba essere invece coordinato e rapportato anche con l'istituto del lavoro somministrato, solo successivamente introdotto nell'ordinamento.